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I tentativi di predisporre un progetto di Convenzione globale contro il terrorismo

Solo con la fine della guerra fredda – e la conseguente caduta delle contrapposizione tra i “blocchi” – l'Assemblea Generale è riuscita a superare le divergenze in ordine alla collocazione del diritto all'autodeterminazione dei popoli. Simile opera, però, non è destinata ad avere lunga vita. In questa direzione, gli eventi dell'11 settembre 2001 sono andati ad incidere sulla strategia della Comunità internazionale, determinandone una nuova battuta d'arresto: tale attacco – facendo avvertire con forza dirompente l'urgenza di una definizione universalmente condivisa di terrorismo – ha evidenziato il deficit degli strumenti adottati in seno alle Nazioni Unite, che si sono limitati a predisporre misure di contrasto, senza, tuttavia, dettarne una definizione.

Nel 1996 – con la Risoluzione n. 51/210 – fu istituito un apposito Comitato – i cui lavori terminarono, ai sensi della relazione finale, nella elaborazione di tre atti distinti99 –, il cui mandato, a partire dal

2001, fu gravato della progettazione di una Convenzione globale contro il terrorismo: questa avrebbe dovuto fornire una definizione generale e astratta dei reati terroristici, suscettibile di estendersi a tutti i casi non contemplati dalle convenzioni settoriali.

Già nella discussione scaturita nell'ambito del Comitato del 1972 – come abbiamo visto –, pur concordando gli Stati in ordine alla

Stati in accordo con la Carta delle Nazioni Unite...». Testo reperibile in International

instruments related to the prevention and suppression of international terrorism,

United Nations, New York, 2001, p. 113.

99 Rispettivamente: la Convenzione per la repressione degli attentati terroristici mediante l'uso di esplosivo del 1997, la Convenzione per la repressione del finanziamento al terrorismo del 1999 ed infine la Convenzione per la repressione degli atti di terrorismo nucleare del 2005. V. MASARONE, op. cit., cit. p. 108.

predisposizione di strumenti giuridici finalizzati alla prevenzione ed al contrasto del terrorismo, sussistevano profonde divergenze circa la definizione del fenomeno: elemento fondamentale a fini definitori concerneva l'individuazione degli autori di atti terroristici, ponendosi in questo senso l'alternativa tra una limitazione della stessa ai soli atti compiuti da gruppi privati cui lo Stato si limita a contribuire – State-

sponsored terrorism – od una ricomprensione anche di atti compiuti

direttamente da un'autorità statale – State terrorism100.

Ecco che, mutatis mutandis, i termini del dibattito generatosi nella Commissione del 1972 sono i medesimi della disputa sorta in seno al Comitato del 1996 - avente ad oggetto la negoziazione del Progetto di Convenzione globale predisposto dal Governo indiano101.

Quest'ultimo, all'articolo 2, forniva una definizione di terrorismo102,

accusata da più parti di eccessiva genericità.

Troviamo così, nuovamente, gli Stati divisi e contrapposti in un dibattito103, i cui termini sono rispecchiati fedelmente nei due progetti

100 I sostenitori della seconda ipotesi, pur concordando sull'applicazione della convenzione ailla prima tipologia di atti, negano l'inclusione nella formula definitoria dei secondi, i quali rimarrebbero disciplinati dalle norme applicabili alla responsabilità degli Stati. Cfr. N. RONZITTI, Europa e terrorismo internazionale,

op. cit., pp. 28-29.

101 In questo ultimo caso furono tre diverse le posizioni assunte dagli Stati: alcuni si mostrarono favorevoli alle negoziazione sulla base del progetto presentato dall'India; altri – quale ad esempio l'Unione Europea – prestarono il proprio consenso a patto che nel testo non fossero inserite giustificazioni al ricorso alla violenza; altri ancora si dichiararono contrari. Si veda amplius R. NIGRO, La definizione di terrorismo nel

diritto internazionale, Editoriale scientifica, Napoli, 2013, p. 48. Sul punto si veda

anche N. RONZITTI, Ivi, p. 32.

102 Art.2 che prevede come reato «la commissione, intenzionalmente ed illecitamente, di atti diretti a provocare la morte o gravi lesioni a qualsiasi persona o gravi danni a beni pubblici e privati, qualora lo scopo di tali atti sia di intimidire la popolazione o costringere un Governo od un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto». Per il testo dell'art.2 si veda, A. GIOIA, op. cit., cit. p. 32.

103 Da un lato gli Stati occidentali che propendono per l'esclusione da tale definizione del terrorismo di Stato, a fronte dell'inclusione degli atti compiuti nell'ambito di lotte per l'autodeterminazione; dall'altro lato gli Stati afro-asiatici che, ritenendo indispensabile il riferimento al terrorismo di Stato nella nozione di terrorismo, si oppongono invece al ricomprendere le attività commesse nel corso di

di art.18 predisposti, rispettivamente, dal Coordinatore e dagli Stati membri della Conferenza islamica. Mentre nelle due versioni il primo paragrafo è formulato in termini pressochè identici104, le divergenze

emergono in ordine ai paragrafi successivi: l'obiettivo della proposta promossa dal Coordinatore era quello di escludere dall'ambito di applicazione della Convenzione soltanto le attività delle forze armate di uno Stato nell'ambito di un conflitto, nonché le azioni compiute dai militari nell'esercizio di funzioni ufficiali105. Simile proposta incontrò

l'obiezione dei Paesi Afro-Asiatici, i quali contestavano la mancata eslusione delle sole azioni compiute dalle forze militari statali e non anche di altri gruppi, quali i movimenti di liberazione nazionale. Riassuntivamente, l'analisi sinora condotta testimonia l'acquisita consapevolezza dell'inidoneità di una Convenzione settoriale a fornire una definizione generale di terrorismo e altresì la convizione che la lotta al fenomeno sia resa più efficace proprio dall'assenza di uno specifico concetto giuridico. Simile approccio risulta, ictu oculi, paradossale e rende lampante come l'ulteriore ragione delle difficoltà di giungere ad una nozione condivisa si celi nella volontà di alcuni Stati di mantenere un notevole margine di discrezionalità su chi ritenere terrorista, evitando di adottare una definizione vincolante.

lotte per la liberazione nazionale. Ivi, p. 33.

104 Così recita il par.1 «Nothing in this Convention shall affect other rights, obligations and responsabilities of States, peoples and individuals under international law, in particular the purpose and principles of the Charter of the United Nations, and international humanitarian law». Ibidem; sul punto si veda anche V. MASARONE,

op. cit., p. 110.

1.7.1 La definizione nell'ambito dell'Assemblea dopo l'11 settembre

Nel 2006106, nell'ambito dell'Assemblea Generale – con la risoluzione

n.60/288 - è stata predisposta la Strategia globale contro il terrorismo nell'intento di rafforzare la collaborazione ad ogni livello nella lotta al terrorismo. Tale strategia ha stabilito un Piano d'azione che prevede quattro sezioni in cui gli Stati hanno assunto l'impegno ad adottare le misure necessarie per prevenire e reprimere il terrorismo; per contribuire alla capacità degli Stati di prevenire e reprimere il terrorismo; per rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite; per garantire il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto come base fondamentale della lotta al terrorismo107.

1.8 Il livello europeo nella lotta al terrorismo