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La nuova ondata di emergenza degli attentati di Madrid e di Londra: la L 155/

prevenzione e repressione

2.3 La legislazione successiva all'11 settembre

2.3.2 La nuova ondata di emergenza degli attentati di Madrid e di Londra: la L 155/

Sulla scorta di quanto avvenuto a seguito degli episodi terroristici del 2001, qualche anno più tardi i cruenti attentati di Madrid e Londra hanno sollevato la impellente esigenza di procedere ad una trasformazione del sistema normativo, bisognoso di assumere una conformazione atta a fronteggiare l'evoluzione delle modalità operative del fenomeno e l'escalation della minaccia. Simile istanza ha condotto in Italia all'adozione, in tempi straordinariamente celeri, del L.l. n. 144/200527 – c.d. Decreto Pisanu; tra le rilevanti novità introdotte: la

previsione di due nuove fattispecie criminose volte ad incriminare gli atti meramente preparatori – l'arruolamento e l'addestramento con finalità di terrorismo di cui agli artt. 270-quater e 270-quinquies c.p.28

26 Istituito nel 2004, è un tavolo permanente, presieduto dal Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione – al quale prendono parte anche forze di polizia a competenza generale, le agenzie di intelligence, la Guardia di Finanza e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria –, nel cui ambito vengono condivise e valutate le informazioni sulla minaccia terroristica interna ed internazionale. Il Comitato provvede, altresì, alla pianificazione coordinata di attività finalizzate alla prevenzione di eventi di natura terroristica sul territorio nazionale da parte di Polizia di Stato e Carabinieri. Il C.A.S.A. è chiamato – attraverso la condivisione di informazioni ed esperienze – a valutare la portata delle singole minacce di natura terroristica individuate nell'ambito dell'attività informativa ed investigativa svolta dalle forze di polizia e dalle agenzie di intelligence. Ivi, p. 39.

27 Convertito in L. 31 luglio 2005, n. 155.

28 Tali figure di reato rispondono alla volontà di attribuire autonoma rilevanza penale a condotte collocate al di fuori della fattispecie associativa di cui all'art.270-

bis c.p. pur strumentali al funzionamento e/o rafforzamento dell'associazione. In

particolare l'art.270-quater c.p. punisce l'arruolamento inteso come quella condotta qualificata dal duplice dolo specifico del «compimento di atti di violenza ovvero di

–, nonché un novello delitto di sospetto – di cui all'art.497-bis c.p.29

ed un'aggravante riferita ad un tipico delitto di opinione – ovvero l'istigazione a delinquere di cui all'art.414, 4° comma c.p30.

Si tratta di innovazioni giuridiche che complessivamente rinvengono il loro parametro di tipizzazione nell'art. 270-sexies c.p., con cui il Legislatore ha inteso puntualizzare il concetto di terrorismo, contribuendo a colmare una lacuna normativa che aveva provocato discordanti interpretazioni giurisprudenziali. Simile disposizione fornisce una descrizione delle condotte con finalità terroristiche attraverso il riferimento congiunto a due differenti requisiti: un primo presupposto – di natura oggettiva – consistente nell'idoneità delle azioni ad arrecare «grave danno ad un Paese od organizzazione internazionale» -; un secondo elemento – di natura soggettiva – identificabile in un triplice dolo specifico alternativo31. Merita

osservare come la definizione così delineata – la quale ricalca

sabotaggio di servizi pubblici essenziali» a loro volta finalizzati al terrorismo anche internazionale. Affinchè tale condotta penalmente rilevante sia configurata si ritiene sufficiente la formazione del mero accordo di volontà tra arruolatore ed arruolato: ne deriva la possibile incriminazione di comportamenti privi di un concreto contenuto offensivo. Per ciò che concerne l'art.270-quinquies c.p. – addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale –, tale norma punisce in via esclusiva l'arruolatore e non anche l'arruolato, la cui condotta non assume rilevanza penale autonoma. Cfr. V. MASARONE, op. cit., pp. 264-270.

29 Disposizione relativa a «possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi». La sua ratio di tutela può essere identificata nelle finalità di prevenzione dei reati connessi al terrorismo internazionale, andando in maniera fortemente criticabile ad anticipare la soglia di rilevanza penale ben prima degli atti preparatori rasentando il mero sospetto. Ivi, pp. 273-274.

30 L'art.15 del D.l. n. 144/2005 introduce all'art.414 c.p., un quarto comma che prevede un caso di istigazione a delinquere aggravata per le ipotesi ritenute particolarmente pericolose, in quanto idonee a provocare «delitti di terrorismo o

crimini contro l'umanità» . Tale novella dovrà applicarsi ogni volta che l'istigazione

sia pubblicamente rivolta ad un numero indeterminato di persone e diretta a commettere uno o più delitti connotati dalla finalità di terrorismo ex art. 270-sexies c.p. ovvero crimini contro l'umanità.

31 Le condotte devono essere compiute «allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale».

pressoché pedissequamente il contenuto della decisione quadro 2002/475/GAI – possa riferirsi alle condotte con finalità terroristiche, ma non al fenomeno globalmente inteso.

Siffatto empasse ha generato non pochi affanni interpretativi ed applicativi: i reati qualificati dalla finalità di terrorismo, infatti, si trovano soggetti ad una duplice tipicità, dovendo rispettare sia i contenuti delle singole fattispecie criminose, sia quelli ex art.270-

sexies c.p.

Dal punto di vista procedurale, la Legge 155 del 2005 ha introdotto non poche novità, provvedendo all'ampliamento delle ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza – di cui all'art. 388 c.p.p. –, all'estensione alle indagini in materia di terrorismo della disciplina relativa ai colloqui investigativi – prevista per il contrasto alla criminalità organizzata dall'art.18-bis della L. 354/1975 –, all'introduzione di una nuova ipotesi di espulsione dello straniero a fini di prevenzione del terrorismo32.

La riforma del 2005 trova indubbiamente il proprio punto di riferimento nella normativa europea, provvedendo così all'adeguamento dell'ordinamento agli indirizzi in più occasioni forniti dalla giurisprudenza: nell'assenza di un parametro normativo di riferimento, infatti, la stessa individuava la “chiave ermeneutica

principale”33 nel quadro giuridico europeo. La cifra propria del nuovo

testo legislativo resta, comunque, la consacrazione del ruolo dell'attività di prevenzione esercitate dagli apparati di polizia e di

32 Ipotesi che viene ad affiancarsi ai provvedimenti di allontanamento previsti dal Testo unico sull'immigrazione del 1998. Provvedimento questo, che deve essere adottato personalmente dal Ministro competente o tramite delega al Prefetto, che deve contenere l'indicazione dei motivi che inducono a ritenere che la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato possa facilitare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. V. MASARONE, op. cit., p. 302 e ss.

33 G. DI BIASE, Luci e ombre della riforma dei reati in materia di terrorismo, in

Neldiritto.it – Rivista telematica di diritto, R. GAROFOLI (a cura di), su www.neldiritto.it.

intelligence34.

2.4 L'incertezza e l'accresciuta complessità del contesto