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L'introduzione di nuove fattispecie di reato

prevenzione e repressione

2.5 L'introduzione di nuove fattispecie di reato

2.5.1 Anticipazione della soglia di punibilità versus i foreign

fighters

La prima direttrice seguita dalla legge di riforma – che, come anticipato, si concretizza nell'introduzione di nuove fattispecie di reato finalizzate ad anticipare la soglia di punibilità verso condotte preparatorie di attività già sanzionate dal codice penale – ha comportato l'introduzione di penetranti novità che guardano ad obiettivi specifici. In primo istanza, viene prevista una sanzione a carico del soggetto arruolato, ma non ancora addestrato e partecipe dell'organizzazione terroristica, mediante l'inserzione – ad opera del comma 1, dell'art. 1 del Decreto legge in oggetto – di un comma aggiuntivo42 all'art.270-quater c.p., relativo al «delitto di arruolamento

con finalità di terrorismo43 anche internazionale»: ne risulta in tal senso

sanato il difetto di punibilità generato dalla normativa previgente44. La

42 Comma 2 che prevede:« Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni». Sul delitto nella configurazione precedente cfr. V. MASARONE, op.

cit., p. 264 e ss.

43 Per completezza espositiva, si ricorda che sono connotate dalla finalità di terrorismo, a norma dell'art.270-sexies c.p., le condotte che «per loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i pubblici poteri o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia». Sulla problematica questione della definizione di “finalità di terrorismo” – che la riforma, peraltro, non risolve, si veda V. MASARONE, op. cit., p. 209 e ss. 44 Nel 2005 il legislatore aveva optato per la punibilità del solo arruolatore e non anche dell'arruolato: con la riforma del 2015 l'incriminazione viene estesa anche all'arruolamento passivo. Cfr. S. D'AMBRUOSO, Arruolamento con finalità di

terrorismo anche internazionale (art.270-quater c.p.), in Trattato di diritto penale, Riforme 2008-2015, A. CADOPPI, S. CANESTRARI e altri (a cura di),UTET

ratio della novella normativa deve indubbiamente rinvenirsi

nell'ampliamento del perimetro dell'illiceità penale a comportamenti che si collocano all'esterno dell'adesione all'organizzazione terroristica, suscettibili comunque di condurre alla commissione di atti di terrorismo per soli fini emulativi: alias verbis, si tende a colpire – o quantomeno ad arginare – il fenomeno dei c.d. foreign fighters45.

Le criticità evidenziate da parte della dottrina – secondo cui l'art.270-

quater, comma 2, c.p., risulterebbe carente sotto il profilo

dell'offensività ovvero si presterebbe a divenire «strumento idoneo a reprimere situazioni di mera pericolosità sociale»46 – non sono

pienamente condivisibili ove si volga l'attenzione all'esegesi della norma: questa, infatti, – pur offrendo una tutela prodromica del bene protetto – sarebbe diretta a prevenire la commissione di possibili atti terroristici, punendo l'arruolamento passivo e, quindi, cercando di scongiurare un pericolo dai contorni tutt'altro che astratti e presunti. In questo senso, la Relazione di accompagnamento al Decreto legge fornisce una lettura chiarificatrice del dettato normativo47,

giuridica, 2015, pp. 159-160. Oggi possiamo affermare che il semplice arruolamento, a prescindere dall'ingresso in un'organizzazione terroristica, costituisce reato.

45 È il fenomeno dell'allontanamento dal territorio dello Stato di chi aspiri a essere addestrato e arruolato per recarsi all'estero a combattere. I due comma post riforma, configurano una fattispecie plurisoggettiva necessaria propria: si tratta di previsioni che mirano a proteggere la personalità dello Stato e l'ordine pubblico anche internazionale, assistite da un doppio dolo specifico, rappresentato dal compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio dei servizi pubblici essenziali e dalla finalità di terrorismo, in tal senso S. COLAIOCCO, op. cit., pp. 6-7.

46 Cfr. F. FASANI, Il decreto antiterrorismo. Le nuove fattispecie antiterrorismo:

una prima lettura, in Diritto penale processuale, n. 8, 2015, pp. 926-947.

47 Secondo la quale la condotta vietata dal secondo comma del nuovo art. 270-

quater, consiste «nel mettersi seriamente e concretamente a disposizione come milite,

e quindi soggiacendo a vincoli di obbidienza gerarchica, per il compimento di atti di terrorismo, pur al di fuori e a prescindere dalla messa a disposizione con assunzione di un ruolo funzionale all'interno di una compagine associativa, tradizionalmente intesa». Pertanto la condotta dell'arruolato non può esaurirsi in un mero consenso, ma deve assumere contorni di concreta disponibilità e tradursi in atti idonei a rappresentare l'esplicazione della volontarietà del reclutamento. Cfr. C. D. LEOTTA,

contribuendo ad individuare un compromesso tra tassatività ed offensività: la scelta sembra ricadere sulla delimitazione dell'ambito applicativo della nuova fattispecie, circoscritta all'ipotesi soggettiva di colui che – non addestrato e non ancora parte dell'organizzazione – tenga una condotta sussumibile nella forma della concreta disponibilità al reclutamento, compiendo atti idonei a rappresentare l'esplicazione di simile volontà – quali l'allontanamento dal territorio nazionale per raggiungere i luoghi ove dovrebbero consumarsi le azioni terroristiche. Nella medesima ottica la Legge di riforma ha introdotto nel corpo del codice penale l'art.270-quater 148, con l'obiettivo politico criminale di

colpire le condotte di coloro che organizzano – per sé o per altri –, finanziano o propagandano viaggi per compiere atti di terrorismo49.

Anche l'applicazione di simile disposizione è stata limitata alle situazioni in cui «sia carente o molto povera la prova dell'inserimento del soggetto nell'associazione terroristica»50.

A logiche di adeguamento della normativa nazionale alle indicazioni internazionali risponde, infine, anche la modifica dell'art. 270-

48 Art.270-quater.1 così recita:«Fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-

quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero

finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni». Si viene così a colmare un effettivo vuoto di tutela, dato che le condotte punite possono essere autonome sia dall'esistenza di una struttura terroristica organizzata – caratterizzante l'associazione

ex art.270-bis –, sia da un rapporto di “ingaggio” – quale elemento caratterizzante

l'arruolamento ex art.270 quater c.p. Cfr. sul punto C.D. LEOTTA, ivi, p. 16.

49 Il timore che, acquisite le esperienze e le tecniche di guerra, l'agente possa andare alla ricerca di un Paese da colpire con un atto terroristico, ha contribuito ad innescare un processo di irrigidimento dell'apparato sanzionatorio ancora una volta puntato contro i c.d. foreign fighters. Cfr. M. CAPUTO, op. cit., p. 87.

50 Parte autorevole della dottrina ha ipotizzato che l'intento del legislatore sia da ricondursi alla volontà di tipizzare una forma di concorso eventuale nel reato associativo: se così fosse l'art.270-quater.1 c.p. si risolverebbe in una semplificazione probatoria tale da consentire la punibilità di quei soggetti che si trovino in una situazione di contiguità rispetto all'associazione alla quale forniscono un contributo collaterale. Per una disamina completa sul punto cfr. G. DE FRANCESCO,

L'estensione delle forme di partecipazione al reato: uno sguardo sistematico su alcune recenti proposte in tema di criminalità organizzata, in Ind. Pen., 2009, p. 403.

quinquies c.p., che comporta – attraverso l'inserzione di un secondo

periodo nel primo comma – la previsione della nuova fattispecie criminosa dell'“autoaddestramento”. Simile norma punisce con la stessa pena prevista per addestrati e addestratori anche coloro che, avendo acquisito autonomamente istruzioni sul compimento di atti violenti, pongano in essere comportamenti con la medesime finalità: si perviene in tal modo ad una tripartizione dell'incriminazione51.

Permane comunque la volontà del legislatore di estendere la punibilità verso il terrorista solitario, il c.d. lone terrorist: il risultato è ottenuto optando per una forte regressione della soglia di rilevanza penale, funzionale all'ingresso nel tipo criminoso di atti preparatori dal carattere informativo.

2.5.2 Strumenti di contrasto all'uso di internet per fini di proselitismo e agevolazione dei terroristi

L'articolo 2 del Decreto legge antiterrorismo contribuisce, poi, ad aggiornare gli strumenti e le misure di contrasto all'utilizzazione della

51 Prima facie sembra che la riforma estenda semplicemente la sanzione penale a chi si auto-addestra – andando così a completare la previsione ex art.270-quinquies c.p. – quando in realtà il nuovo delitto si rivela significativamente diverso da quello di addestramento: parte della dottrina ha sostenuto che la scelta del Legislatore di usare l'espressione «aver acquisito anche autonomamente le istruzioni» deponga a favore della necessità di un atto concreto con finalità di terrorismo ai fini dell'integrazione della fattispecie. La tipicità di tale delitto poggia non sul fatto di addestrarsi ma sul compimento di atti univocamente finalizzati alla commissione di condotte con finalità di terrorismo. In tal senso, S. COLAIOCCO, op. cit., pp. 6-7. Sul punto si veda anche A. VALSECCHI, Le modifiche alle norme incriminatrici in

materia di terrorismo, in Il nuovo pacchetto antiterrorismo, R. E. KOSTORIS, F.

rete per fini di proselitismo e agevolazione dei gruppi terroristici. La disposizione introduce aggravanti speciali – ad effetto speciale – facenti perno sulla commissione di atti di terrorismo a mezzo di strumenti telematici o informatici: questo è quanto avviene per due tipici reati di istigazione quali quelli ex art. 302, comma 1 c.p. – nel quale si prevede un aumento di pena fino a due terzi quando l'istigazione avvenga attraverso strumenti informatici – ed ex art. 414, comma 4, c.p. – per l'istigazione a delinquere e l'apologia di reato di terrorismo. L'inasprimento, così previsto, si lega all'idoneità di simili strumenti a raggiungere un numero sempre più ampio di potenziali combattenti, c.d. enemy combatant52.

Nel corso del successivo esame parlamentare, alla stesura originaria del D.l. sono state aggiunte ulteriori disposizioni, relative al reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi – articolo 497-bis lettera b-bis c.p.

La rilevanza dell'innalzamento del massimo e del minimo edittale – tali da ricomprendere il reato de quo tra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza – si apprezza sul piano processuale, dove diventa strumento idoneo al reperimento di altri elementi univoci ai fini della prova dell'arruolamento passivo ex art. 270-quater c.p. Tra le ulteriori novità possiamo sinteticamente annoverare i due nuovi illeciti contravvenzionali di cui agli articoli 678-bis e 679-bis c.p. disciplinanti rispettivamente il «possesso abusivo di precursori di esplosivi» e la «violazione di obblighi connessi al legittimo possesso degli stessi». La dottrina più accorta, nel criticare l'incardinamento di simili fattispecie entro la struttura degli illeciti contravvenzionali, ha evidenziato come tali disposizioni tipizzino atti preparatori di attentati, molto vicini all'offesa, suscettibili di configurare atti ben più pericolosi

per il bene tutelato rispetto a quelli colpiti dall'art. 270-quinquies c.p.53.

2.6 L'estensione dell'applicazione delle misure di prevenzione