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La direttiva nel contesto giuridico italiano:verso un recepimento nell’ordinamento

3.7. La direttiva europea sulle pratiche commerciali sleali lungo la filiera agroalimentare

3.7.2. La direttiva nel contesto giuridico italiano:verso un recepimento nell’ordinamento

La dir. n. 2019/633, attraverso le modifiche operate dal Parlamento, tiene conto di un aspetto essenziale: ossia che la debolezza dei produttori, o fornitori come spesso chiamati nella normativa, non è determinata solo dall’elemento dimensionale ma altresì da una asimmetria informativa che nel rapporto business

317 La tutela non è, infatti, affidata solo ad una autorità di livello nazionale ma è garantita dal

coordinamento fra le diverse autorità degli Stati membri.

318 A tale scopo, la Commissione creerà un sito web con tutte le informazioni necessarie sulle

singole autorità di contrasto nazionali.

319 Articolo 10. 320 Articolo 12. 321 Art. 13, 14 e 15.

137 to business si declina come conoscenze specifiche di settore e capacità tecnico organizzativa che consentono il controllo della prestazione da parte dell’insider rispetto alla debolezza conoscitiva del c.d. outsider322.

Oltre ad andare ad integrare il contenuto della normativa generale europea del 2005, la nuova direttiva si innesta anche in un quadro giuridico in cui a livello nazionale sono state emanate delle disposizioni concernenti le pratiche commerciali sleali lungo la filiera agroalimentare. Il riferimento è al già analizzato art. 62 che, come visto, interviene sul rapporto tra agricoltura e le regole di concorrenza facendo esplicito riferimento alle pratiche sleali. Questa nuova disciplina, nonostante generi alcune perplessità in merito alla sua efficacia323, può costituire tuttavia un’occasione per ripensare ad una riscrittura dell’articolo 62 che, seppur innovativo per il panorama nazionale, è stato solo raramente applicato, con solo pochissimi procedimenti in sette anni da parte dell’autorità preposta324.

322

E.LABELLA, Tutela della micro impresa e «terzo contratto, in Europa e diritto privato, 2015, 857 ss. Sul tema anche: L.COSTANTINO, La tutela del contraente debole nelle relazioni lungo la

filiera agroalimentare nelle più recenti esperienze giuridiche europee e statunitensi, in Rivista di Diritto Agrario, 2013, I, pag. 166 e ss. F.LEONARDI, La direttiva sulle pratiche commerciali sleali

e la funzione di controllo nella tutela della vulnerabilità dell’impresa agricola, op.cit., 2019.

323 Sul punto v. A.J

ANNARELLI, La tutela dei produttori agricoli nella filiera agroalimentare alla

luce della direttiva sulle pratiche commerciali sleali business to business, in Rivista di diritto agrario, 2019, fasc. 1, pag. 5 ss. secondo l’Autore la direttiva non offre una adeguata protezione

agli agricoltori a fronte della loro debolezza strutturale. In modo specifico il generico riferimento al “fornitore” sulla base de fatturato senza considerare in senso sostanziale le esigenze del produttore in quanto soggetto debole della filiera e quindi price takers, costituirebbe l’elemento principale della inadeguatezza della disciplina. Jannarelli afferma che «la direttiva appare

decisamente lontana dal fornire risposte adeguate” e che “sul piano della politica del diritto, la neutralità della disciplina dovuta all’utilizzo della generica figura del fornitore di prodotti agricoli e di alimenti, nonché la tassatività dei parametri quantitativi in termini di fatturato, cui legare la verifica circa la presenza di una posizione di dipendenza economica per singolo rapporto negoziale, segnalano, senza alcun dubbio, che la direttiva abbia soprattutto finito con il fornire risposte garantiste per l’industria alimentare e la grande distribuzione piuttosto che assicurare, come ci si aspettava da tempo, protezione e promozione effettive e efficacia per le imprese agricole principali vittime di pratiche sleali nella filiera alimentare [...] da un lato si continuerebbe a rispettare formalmente l’eccezionalismo agricolo alla base della PAC, dall’altro, al tempo stesso, lo si metterebbe però a disposizione non più dei soli agricoltori, ma anche dei soggetti forti della filiera agroalimentare, ossia le industrie alimentari e della grande distribuzione».

324

In particolare 4 casi dei quali solo due chiusi al momento. AL 12 Eurospin /Modifica condizioni contrattuali con i fornitori, Provv. n. 25551 del 9 luglio 2015, in Boll. AGCM n. 29 del 10 agosto 2015; AL 14, Coop Italia Centrale Adriatica / Condizioni contrattuali con fornitori, Provv. n. 25797 del 22 dicembre 2015, in Boll. AGCM n. 49 del 18 gennaio 2016. Attualmente vi sono due casi aperti: AL15 e AL21. Il primo caso: - Esselunga-G.D.O./Panificatori, Provvedimento n. 27823 del 27 giugno 2019 avente ad oggetto la pratica commerciale sleale, in violazione dell’art. 62, d.l. n. 1/2012, posta in essere da Esselunga S.p.A. (terzo operatore attivo nel settore della distribuzione moderna al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo

138 Una eventuale modifica da apportare potrebbe essere quella di inserire nella disposizione nazionale un esplicito riferimento, tra le pratiche vietate, alla vendita sottocosto e alle aste al ribasso. In questo modo il legislatore italiano riserverebbe un’attenzione particolare a due fenomeni molto diffusi nella pratica negli ultimi anni e usufruirebbe della possibilità concessa dall’art. 9 della direttiva che permette agli Stati di aggiungere altri comportamenti scorretti all’elenco delle pratiche vietate in base alle esigenze dei singoli territori.

Ulteriormente, sarebbe utile affiancare all’autorità competente, quale l’autorità garante per la concorrenza, altre autorità di contrasto che abbiano una conoscenza specifica dei rapporti negoziali all’interno della filiera agroalimentare325

. Ciò potrebbe bilanciare il potere conferito all’autorità amministrativa.

Inoltre la recente direttiva ha suddiviso le imprese in specifici comparti dimensionali326, una scelta questa più vicina alle fattispecie concrete che nella pratica si possono verificare, maggiormente e più agevolmente identificabili rispetto ai criteri di cui all’art. 62 che, ad esclusione dei soli imprenditori agricoli, risulta astrattamente applicabile a tutti i rapporti tra imprese commerciali, senza operare un distinguo tra gli operatori in base al loro ruolo o alle dimensioni della propria impresa o alla posizione, di potere o meno, occupata lungo la food chain. Nella direttiva, inoltre, vi è il riferimento alle cause di forza maggiore e alle cause di risoluzione del contratto di cui non è fatta menzione nell’art. 62.

Tali obblighi di forma, inoltre, andrebbero poi messi in relazione anche con quelli presenti in altre disposizioni nazionali327.

e generale consumo) ai danni di Assipan (Associazione Italiana Panificatori e Affini, aderente a Confcommercio Imprese per l’Italia, una delle principali associazioni di categoria delle imprese attive nel settore della panificazione e dei prodotti affini al pane) consistente nel trasferimento ingiustificato del rischio commerciale tipico dell’attività distributiva (ritiro e smaltimento a proprie spese dell’intero quantitativo di prodotto invenduto a fine giornata) sul fornitore. Per il secondo caso v. nota 93.

325

Si pensi, ad esempio, al dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l’ICQRF.

326 Quelli all’art. 1 paragrafo 2 della direttiva.

327 Il riferimento è all’art. 2 della legge n. 91 del 2 luglio 2015, dedicato al settore del latte, e al d.l.

n. 27 del 29 marzo 2019, disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli, convertito con modificazioni dalla l. n. 44 del 21 maggio 2019 (in G.U. n. 123 del 28 maggio 2019) con cui il legislatore ha introdotto per i contratti di cui all’art. 168 del reg. n. 1308/13 una durata minima di 12 mesi). I vincoli di forma contenuti in queste disposizioni si aggiungono a quelli elencati all’art. 62.

139 In altri termini, il recepimento della direttiva, potrebbe costituire anche un momento per valorizzare, o meglio rivalorizzare, a livello nazionale, sulla scia del rinnovato orientamento europeo, la specialità e specificità dell’impresa agroalimentare e agevolare una connessione tra i diversi strumenti messi a disposizione a livello nazionale e sovranazionale per riequilibrare i rapporti tra i fornitori e gli acquirenti.

3.8. Il futuro per la Pac tra innovazione tecnologica e giuridica. Alcune

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