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Il ruolo dell’associazionismo nella lotta allo spreco alimentare

Con l’evolversi della politica agricola comune, come visto, si è assistito anche ad un cambiamento dei mezzi e degli strumenti utilizzati dal legislatore europeo nel governo delle eccedenze.

L’associazionismo agricolo ha svolto, già in passato, un ruolo fondamentale nello smaltimento e nel recupero dei prodotti non immessi sul mercato. Non stupisce

409 Ci si riferisce alla recente Comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2017 relativa agli

orientamenti dell’Unione Europea sulle donazioni alimentari, che ha quale obiettivo quello si semplificare la procedura delle donazioni all’interno dei Paesi membri evitando ulteriori sprechi (2017\C361\01).

410 Intreccio questo che rischia di creare una confusione sulla natura degli strumenti utilizzati. Lo

strumento della distribuzione delle eccedenze, anche se in via secondaria si presta a garantire la distribuzione alimentare ai cittadini meno abbienti, è pur sempre una misura di intervento per il sostegno all’agricoltura che persegue, come primo obiettivo, quello di stabilizzare i mercati. Allo stesso modo, anche l’obiettivo di riduzione dello spreco resta uno scopo connesso, non principale, sia nelle politiche di coesione sociale che in quelle agricole.

178 che sin dagli anni settanta411, in ragione delle funzioni che sono chiamate a svolgere, alle organizzazioni di produttori di alcuni comparti produttivi, come ad esempio quello ortofrutticolo, sia stato giuridicamente riconosciuta una centralità nella gestione delle eccedenze.

Ciò, del resto, risulta una scelta coerente se si considerano le finalità e le funzioni affidate alle organizzazioni di produttori delle quali si è ampiamente discorso nei capitoli precedenti. In particolare, alle funzioni di razionalizzazione e stabilizzazione del mercato stesso, attraverso la concentrazione dell’offerta e la pianificazione della produzione, risulta direttamente connesso il profilo della gestione delle eccedenze. Il ruolo di “anello di congiunzione”412

delle organizzazioni di produttori tra la produzione primaria e il mercato diventa ancora più incisivo quando, in determinati casi, tali organismi vincolano anche i non aderenti con l’estensione dell’efficacia erga omnes delle determinazioni adottate in seno alle stesse413.

Già nel regolamento del 1972 dedicato all’organizzazione comune di mercato nel settore ortofrutticolo veniva consentito il ricorso allo strumento del ritiro, ma è nel 1996, con il regolamento che ha modificato la precedente disciplina414, che per la prima volta, oltre che regolare l’uso corretto dello strumento del ritiro mirando ad una riduzione dell’uso stesso, tra le funzione riconosciute alle Op ortofrutticole si è promosso l’utilizzo di pratiche colturali o di tecniche di produzione e gestione dei rifiuti.

L’attuale quadro normativo europeo dedicato all’organizzazione comune di mercato dei prodotti agricoli e recentemente modificato dal reg. n. 2017/2393, pur recuperando alcuni strumenti di gestione delle eccedenze, quali il ritiro e

411 Regolamento Cee n. 1035/72, recante regole relative all’organizzazione comune di mercato nel

settore ortofrutticolo.

412 L.C

OSTANTINO, La problematica degli sprechi nella filiera agroalimentare. Profili normativi, Bari, 2018, pag. 68.

413

In argomento: S. BOLOGNINI, 2007, Il d.lgs. 27 maggio 2005 n. 102 e l’attuale tendenza

normativa a riconoscere efficacia ultra partes ai contratti di integrazione verticale in agricoltura, in particolare l’art. 12 e la sorte dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura sottoscritti in esecuzione di un contratto quadro in caso di cessione - totale o parziale - di azienda, in M.

D’ADDEZIO,A.GERMANÒ (a cura di), Atti del Convegno IDAIC La regolazione e la promozione

del mercato alimentare nell’Unione europea, Udine 24-25 novembre 2006, 2007, Milano, pag.

205 e ss.;L.PAOLONI, Gli accordi interprofessionali in agricoltura, 2000, op cit. .

414 Regolamento (Ce) n. 2200/96 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli

179 l’ammasso, ma limitandone l’utilizzo sono nei casi di prevenzione e gestione delle crisi, ha accresciuto e rafforzato il ruolo delle Op nella gestione del mercato. Il riferimento è alla disciplina attualmente in vigore, con i correttivi apportati, contenuta nel reg. n. 1308/2013 che, più nello specifico, prevede le ipotesi di intervento pubblico e di aiuto all’ammasso privato ad alcune categorie dei prodotti originari dell’Ue415. L’art. 16 della normativa succitata identifica gli strumenti quali il ritiro, la raccolta prima della maturazione (la c.d. raccolta verde) e la mancata raccolta come misure previste per prevenire e gestire la crisi accanto agli investimenti e allo scambio di buone prassi. Tali misure, si pongono nella logica più generale, che il legislatore prevede al successivo art. 33, di dare la possibilità alle Op o alle loro associazioni di presentare dei programmi operativi ai singoli Stati membri che perseguano gli obiettivi propri di tali organizzazioni, come la pianificazione della produzione, tra i quali rientra, per l’appunto, la prevenzione e la gestione di una situazione di crisi. Questo quadro viene completato dalla previsione espressa al successivo art. 34, che risponde all’intento di responsabilizzare le Op prevedendo di concedere un maggiore aiuto alle organizzazioni che predispongono tali misure.

In attuazione della disciplina europea, nel 2014, è stato emanato in Italia il d.m. n. 9084416 che ha riconosciuto alle Op operanti nel comparto ortofrutticolo e alle loro associazioni di inserire nei programmi operativi una o più misure tra le quali spiccavano: il ritiro dal mercato, la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli, la promozione e la comunicazione a titolo preventivo, l’assicurazione del raccolto e il reimpianto di frutteti.

Sia la normativa europea che italiana hanno tenuto conto delle potenzialità delle organizzazioni di produttori quali strumenti vocati a conferire equilibrio e maggiore stabilità al mercato circoscrivendo, invece, l’utilizzo degli strumenti di gestione delle eccedenze alle ipotesi specifiche di crisi del mercato.

415 L’art. 11 del regolamento elenca tali prodotti tra i quali figurano : frumento tenero e duro, orzo,

granturco, risone, carni bovine, burro prodotto con crema pastorizzata e latte scremato in polvere ottenuti da latte vaccino di imprese operanti nell’Ue.

416 D.m. n. 9084 del 28 agosto 2014, concernente le disposizioni nazionali in materia di

riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi.

180 Non proprio nella gestione della produzione primaria ma nel quadro più ampio della gestione dell’intera filiera produttiva e distributiva, anche gli organismi interprofessionali rivestono un ruolo rilevante417. Infatti, l’art. 157 del regolamento sull’Ocm unica affida alle Oi il compito di gestire i sottoprodotti e porre in essere pratiche per ridurre la creazione di rifiuti. In altri termini, agli organismi interprofessionali viene dato l’arduo compito di agire ed intervenire, come da loro naturale funzione, su tutta la filiera in modo da ottimizzare l’uso di sottoprodotti e di limitare la creazione di rifiuti anche attraverso il riutilizzo dei prodotti di scarto della filiera stessa.

Oggigiorno, assistiamo, come visto, ad una sempre più crescente e rinnovata attenzione, da parte delle istituzioni europee, al ruolo che le organizzazioni di produttori e gli organismi interprofessionali possono svolgere non solo nella gestione delle eccedenze ma, più in generale, nella lotta agli sprechi alimentari e nel promuovere sistemi economici alternativi a quello tradizionale. Ciò può condurci ad un passaggio ulteriore frutto dei mutamenti economici, sociali ed ambientali ai quali è necessario affiancare anche una ulteriore evoluzione normativa.

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