• Non ci sono risultati.

2.7. Il contratto di rete: dalla disciplina generale a quella specifica dettata per il settore

2.7.1. La rete soggetto

Tra i fattori che potenzialmente possono costituire un punto debole del contratto di rete, come fino ad ora analizzato, figurano due circostanze tra loro connesse: la mancata istituzione di un organo comune e una consequenziale debolezza della leadership all’interno della rete. Infatti, optare di dotarsi di un organo comune è una scelta discrezionale delle imprese che, il più delle volte è stata sottovalutata non comprendendo appieno la complessità degli obiettivi prefissati dalla rete. La nomina di un organo comune potrebbe agevolare le operazioni di coordinamento della rete. Per tali motivi, l’istituzione dell’organo comune è stata trasformata in una scelta obbligata, unitamente alla costituzione del fondo patrimoniale, qualora gli aderenti vogliano costituire una c.d. “rete soggetto”, ossia un ente con soggettività giuridica distinta dai partecipanti.

La costituzione di una rete soggetto può apparire una scelta strategica per coloro che, specialmente nel comparto agroalimentare ma anche in altri settori produttivi, utilizzano lo strumento del contratto di rete, in quanto può agevolarne il coordinamento, una maggiore condivisione degli obiettivi comuni e, allo stesso tempo, può contribuire ad accrescere la sinergia tra i partecipanti.

Il cosiddetto Decreto Sviluppo (“Misure urgenti per la crescita del Paese”), poi convertito nella Legge n. 134 nell’agosto 2012192

, ha introdotto alcune modifiche

191

Si parla a tal proposito di “rete contratto”.

192 L. n. 134 del 7 agosto 2012, conversione in legge, con modificazioni, del d. l. n. 83 del 22

giugno 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese (in G.U. n. 187 del 11 agosto 2012 S.O. n. 171).

78 alla normativa relativa ai contratti di rete, in particolare semplificando le procedure di registrazione e di redazione del contratto stesso, ammettendo la possibilità che esso venga firmato in via digitale o con firma elettronica registrata presso un notaio.

La legge n. 134/12 ha previsto due tipologie di contratti di rete. Il primo senza la costituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo che svolga attività con i terzi (in questo caso il contratto è soggetto all’iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante). Il secondo tipo prevede la costituzione di un fondo patrimoniale e di un organo comune che svolga attività con i terzi. In tal caso la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese della circoscrizione in cui è stabilita la sede.

In altri termini, il legislatore, con la legge in questione, ha introdotto la possibilità che, con il contratto di rete, le parti contraenti possano dar vita ad un autonomo ente giuridico, dotato di soggettività, stabilendo all’art. 3 comma 4 ter e ss. del d.l. n.5/09 che: « se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica».

Pertanto il contratto di rete può dar vita, sulla base della volontà delle parti contraenti, ad un nuovo soggetto giuridico, la c.d. rete soggetto.

I requisiti che una rete deve avere, quando le parti vogliono dotarla di soggettività giuridica sono: a) un fondo patrimoniale comune; b) la denominazione della rete; c) la sede della rete; d) la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare e le regole di gestione del fondo; e) un organo comune che avrà la rappresentanza della rete.

Il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente193 da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti.

79 Per quanto concerne il fondo patrimoniale comune, questo è costituito dai contributi delle imprese partecipanti e dai beni acquistati con tali contributi194 e, inoltre, un regime di responsabilità patrimoniale limitata al fondo per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete. L’organo comune è formato da un singolo soggetto in composizione monocratica oppure da una pluralità di membri in composizione collegiale e ha mandato per l’esecuzione del contratto o di una o più parti di esso. Può essere coadiuvato da soggetti esterni alla rete, da singole imprese partecipanti per lo svolgimento di attività specifiche, da specifici gruppi di lavoro (composti ad hoc sia dai partecipanti che da soggetti terzi per l’esecuzione di singoli progetti).

L’organo comune ha anche un potere di rappresentanza per la programmazione negoziata con le Pubbliche Amministrazioni, per gli interventi di garanzia per l’accesso al credito, per lo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento, per l’utilizzo di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità, per ulteriori poteri di rappresentanza.

La rete soggetto, in quanto dotata di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune che svolge attività anche commerciale con i terzi, deve, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, redigere una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, da depositare presso l’ufficio del Registro Imprese del luogo ove ha sede la rete195.

Il legislatore ha precisato che l’organo comune ed il fondo patrimoniale sono requisiti fondamentali ma non sufficienti da soli affinché possa essere costituita una “rete soggetto”196

. Infatti, perché la rete sia dotata di soggettività giuridica, serve anche l’iscrizione come soggetto giuridico autonomo nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.

194 Ad esso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fondo consortile di cui agli

articoli 2614 e 2615 c.c.

195

Si applica, per quanto compatibile, il terzo comma dell'articolo 2615-bis c.c. .

196 “Il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di

soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.”

80 Un aspetto rilevante è che la nuova normativa sancisce la possibilità per le reti d’imprese di partecipare alle gare d’appalto, innovando il “Codice degli Appalti”. Ulteriori innovazioni sono state una limitazione della responsabilità patrimoniale al fondo comune. Ai contratti di rete la legge concede una serie di vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari accettati dall’Unione europea in quanto non contrari al dettato che disciplina gli aiuti di stato. A questi vantaggi si aggiungono le misure specifiche di agevolazione che alcune amministrazioni regionali hanno introdotto197.

Outline

Documenti correlati