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Il mutamento della disciplina europea dal “Pacchetto latte” del 2012 al nuovo regolamento

Il legislatore europeo si è ispirato alla normativa francese per far fronte alla crisi economica che, a partire dal duemiladieci, ha colpito diversi comparti produttivi di molti Stati membri, comportando una consequenziale e drastica caduta dei

251 Definizione assunta come canone generale dall’AGCM (delibera AGCM n. 24220 del 6

febbraio 2013).

252 In particolare nel diritto civile comune dei contratti di vendita (art. 1470 c.c). 253 M.M

AURO, Contratti della filiera agroalimentare,squilibrio e rimedi. Il punto sull’art. 62 d.l.

106 prezzi. Due sono stati i principali interventi normativi posti in essere: il reg. (Ue) n. 261/2012254 e il reg. (Ue) n. 1308/2013.

Il primo ha costituito un intervento di tipo verticale in quanto ha riguardato solo il settore del latte e dei prodotti lattiero caseari per il quale si era resa necessaria una disciplina di favore perché particolarmente indebolito a seguito della crisi che lo aveva colpito e dell’abbandono del regime delle quote che sarebbe venuto definitivamente meno nel 2015.

In modo particolare, con questo regolamento si è trasposto a livello europeo il formalismo contrattuale di matrice francese, consistente nell’obbligo della forma scritta per i contratti aventi ad oggetto alcune tipologie di prodotti255.

Al secondo paragrafo dell’art. 185 septies256, era stabilito che le consegne di latte crudo da parte di un produttore a un trasformatore dovessero formare oggetto di contratto scritto, al fine di rafforzare la responsabilità degli operatori nella filiera lattiero-casearia e di accrescere la consapevolezza della necessità di tenere meglio conto dei segnali del mercato, di migliorare la trasmissione dei prezzi e di adeguare l’offerta alla domanda, nonché di contribuire a evitare determinate pratiche commerciali sleali257.

Il regolamento, oltre che toccare la tematica delle relazioni contrattuali del settore, ha previsto il riconoscimento delle Op e delle Oi con la funzione di porre in essere accordi e pratiche in deroga all’art. 101 Tfue. Nello specifico ha consentito alle organizzazioni di produttori di negoziare i prezzi a nome dei propri aderenti nei contratti per la consegna del latte crudo e agli organismi interprofessionali di fissare norme vincolanti, per un periodo di tempo limitato, per regolare l’offerta di formaggio Dop o Igp.

Il secondo intervento legislativo di tipo orizzontale, riguardante ossia tutti i settori produttivi oggetto del regolamento stesso, è la normativa sull’organizzazione comune dei prodotti agricoli che ha sostituito l’antecedente disciplina regolata dal

254

Regolamento (Ue) n. 261/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che modifica il regolamento (Ce) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (G.U.U.E. L. 94/38 del 30. 03.2012).

255 Nello specifico l’art. 125 relativo alla contrattazione nel settore dello zucchero, l’art. 148

concernente il settore lattiero e l’art. 168 riguardante agli altri prodotti assoggettati alla Ocm.

256 Oggi il contenuto è presente nelle disposizioni del reg. n. 1308/13 così come modificato dal reg.

n. 2017/2393.

107 reg. n. 1234/2007. Il nuovo regolamento sulla Ocm unica non ha solo confermato l’orientamento già abbracciato con la normativa prevista per il settore lattiero- caseario, ma ha introdotto delle novità concernenti le relazioni contrattuali della filiera intrattenute tra i produttori agricoli, i trasformatori e i distributori.

Nel reg. n. 1308 del 2013 numerose norme hanno fatto sorgere dei dubbi sul primato della Pac presentando contenuti non solo contraddittori, ma alimentando confusioni giuridiche pienamente funzionali a ribadire la centralità della disciplina della concorrenza, a dispetto del Trattato.

È opportuno segnalare che la linea ispiratrice di questo indirizzo risulta suggerita dalla Commissione nelle Guidelines elaborate ai fini dell’applicazione degli artt. 169, 170 e 171 del medesimo regolamento.

La Commissione, in particolare, ha ritenuto che tutte le disposizioni della Pac, in contrasto con gli artt.101 del Tfue, ovvero con le deroghe speciali di cui agli artt. 209 e ss. del reg. 1308 del 2013 (sostitutive dell’art.176 e ss del reg. n. 1234 del 2007) dovessero considerarsi semplici deroghe “speciali” alla disciplina dettata per la concorrenza e, dunque, da interpretarsi restrittivamente.

In particolare, all’art. 209, a proposito della deroga speciale prevista per i produttori agricoli, si fa riferimento non solo a tutte le forme aggregative di tali soggetti, ma anche alle organizzazioni di produttori riconosciute come disciplinate negli artt.152 e ss. del regolamento. Il richiamo indifferenziato nell’art.209 anche alle organizzazioni riconosciute ha implicato una ambigua confusione, prospettando un identico trattamento tra le organizzazioni che svolgono soltanto una funzione normativa e quelle che pongono in essere attività operative, in particolare provvedono alla commercializzazione della produzione dei propri aderenti.

In questo modo, in evidente contraddizione con quanto avviene sulla base dello stesso art.101 Tfue, si sono posti sul medesimo piano applicativo dell’art. 209 e ss. persino le società cooperative che costituiscono autonome e individuali imprese.

Con riguardo ai prodotti di un settore diverso da quelli del latte e dello zucchero, per i quali una disciplina specifica già esisteva, il legislatore del 2013 all’art. 168 ha stabilito alcuni parametri a cui gli Stati dovevano attenersi sulla scia del

108 modello francese, ovvero che i contratti di consegna dei prodotti da produttore a trasformatore dovessero formare oggetto di contratto scritto. Tuttavia è stata lasciata agli Stati la decisione di fissare eventualmente una durata minima del contratto di almeno sei mesi.

In altre parole, con questo nuovo regolamento l’Unione ha introdotto una disciplina specifica per i contratti di fornitura dei prodotti agroalimentari al fine di rendere uniformi le relazioni instauratesi lungo la filiera, lasciando agli Stati la possibilità di individuare gli strumenti sanzionatori o rimediali da utilizzare in caso di violazione delle disposizioni.

Inoltre, sempre nel reg. n. 1308/2013 in relazione al divieto assoluto di incidere sui prezzi, sono state inserite delle eccezioni concernenti specifici comparti e prodotti agroalimentari. Queste eccezioni riguardavano la negoziazione collettiva del latte introdotta già nel 2012 con il regolamento n. 261 e poi estesa anche ad altri comparti negli articoli dal 169 al 171 del reg. n. 1308/2013 inerenti la negoziazione nel settore dell’olio d’olio, dei cereali e della carne.

Tuttavia, mentre le disposizioni concernenti il latte e i prodotti lattiero-caseari valevano esclusivamente sulla base di condizioni quantitative in ordine alla produzione coinvolta a livello nazionale e europeo, per gli altri settori citati è stata introdotta l’operatività della deroga sulla base di una serie di condizioni che sembravano richiamare il criterio di efficienza del mercato di cui all’art. 101 Tfue. Questa differenza tra le due normative è fondamentale perché, richiamando un criterio proprio delle regole di concorrenza, ha comportato che la Pac in qualche modo arretrasse rispetto alla disciplina antitrust e alle logiche di concorrenza e, al contempo, ha giustificato l’idea, ampiamente condivisa dalla dottrina, che la specificità del settore agricolo stesse fattivamente pian piano attenuandosi in favore di un primato della disciplina della concorrenza.

3.5. Il ruolo della giurisprudenza nel disciplinare il rapporto tra Pac e

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