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L’associazionismo dei produttori nel settore degli ortofrutticoli

2.5. Il ruolo delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni nella regolazione de

2.5.2. L’associazionismo dei produttori nel settore degli ortofrutticoli

Dopo un iniziale disinteresse mostrato nei primi anni di vita della Pac e aver lasciato alle singole normative nazionali la facoltà di emanare le disposizioni concernenti l’associazionismo in agricoltura, è proprio nei regolamenti dettati per

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Riguardanti, ad esempio, la qualità dei prodotti o l’utilizzo di pratiche biologiche. Come fu introdotto successivamente dal reg. (Cee) n. 1760/87 del 15 giugno 1987 che modifica i regolamenti (Cee) n. 797/85, Cee n. 270/79, (Cee) n. 1360/78 e (Cee) n. 355/77 per quanto concerne le strutture, agrarie e l'adeguamento dell'agricoltura alla nuova situazione dei mercati, nonché il mantenimento dello spazio rurale (G.U.C.E. L 167/1 del 26 giugno 1987).

143 A titolo di esempio, le operazioni di concentrazione dell’offerta e di offerta ad acquirenti

all’ingrosso.

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La causa principale va rintracciata nel fatto che, secondo la redazione iniziale, il regolamento riguardava solo alcuni Paesi membri (Belgio, Italia ed alcune regioni della Francia) e solo alcuni prodotti. Si può dire che, sempre nella sua stesura iniziale, il reg. n. 1360/78 avesse una portata generale solo per l’Italia in quanto concerneva la quasi totalità delle produzioni nazionali, comprendendo prodotti del suolo, dell’allevamento e larga parte dei prodotti trasformati. Successivamente all’ingresso nella Comunità europea di altri Paesi, anche Grecia e Portogallo applicarono in tal modo il regolamento. La disciplina prevedeva degli aiuti per incentivare la formazione delle organizzazioni, subordinando l’erogazione degli aiuti stessi ad alcuni requisiti tra i quali un riconoscimento.

59 l’ortofrutta che a livello europeo si è utilizzato per le prime volte il termine organizzazioni di produttori.

Essendo il settore ortofrutticolo caratterizzato da una maggiore frammentazione dell’offerta e da prodotti, per loro natura, facilmente deperibili, l’associazionismo tra i produttori è stato da sempre considerato un elemento basilare tanto da attribuire, fin dall’inizio, la funzione quasi esclusivamente operativa alle organizzazioni di produttori del comparto.

Le Op ortofrutticole sono state investite, infatti, della funzione di commercializzazione dei prodotti dei loro aderenti svolgendo una vera e propria concentrazione dell’offerta che potesse contrastare la frammentarietà e la disomogeneità del settore145.

Nel 1987, la disciplina del settore ortofrutticolo subì un ulteriore ed importante cambiamento. Il reg. (Cee) n. 1760/87146, all’art. 3, concesse la possibilità alle associazioni, nel rispetto delle disposizioni previste dallo statuto, di autorizzare i soci a vendere i propri prodotti147. Tale facoltà rappresentò un cambiamento importante sia perché fino a quel momento l’obbligo dei produttori di vendere tutta la produzione attraverso l’associazione rappresentava una garanzia per il buon funzionamento delle organizzazioni, sia perché iniziava ad emergere l’idea e la convinzione che le funzioni più incisive delle Op andavano oltre le semplici operazioni di vendita per conto dei soci148. Venuto meno il regime degli aiuti europei con il regolamento n. 1257/1999 ci fu un novellato disinteresse del legislatore nella promozione dell’associazionismo tra produttori, lasciando agli Stati la possibilità di intervenire in proposito sulla base degli strumenti contenuti nella Pac in particolare nel secondo pilastro.

145 In argomento: A.J

ANNARELLI, La nuova disciplina comunitaria in materia di organizzazioni.

ortofrutticole: considerazioni problematiche, in Rivista di Diritto Agrario, 2003, fasc. 1, pag. 278.

146 Reg. (Cee) n. 1760/87 del Consiglio del 15 giugno 1987 che modifica i regolamenti (Cee) n.

797/85, (Cee) n. 270/79, (Cee) n. 1360/78 e (Cee) n. 355/77 per quanto concerne le strutture agrarie e l' adeguamento dell' agricoltura alla nuova situazione dei mercati, nonché il mantenimento dello spazio rurale (G.U.C.E. L. 167 del 26 giugno 1987).

147 La norma stabilì che gli Stati membri potevano ammettere negli statuti l’obbligo di fare

effettuare l’immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione. L’associazione poteva tuttavia autorizzare gli aderenti ad immettere sul mercato una parte della produzione.

148 In realtà, questa facoltà non era una novità nel panorama italiano perché la l. n. 674/78, anche

se in contrasto con il regolamento comunitario, aveva consentito ai singoli soci di vendere i loro prodotti.

60 Solo a partire dal 2007 con la riforma della Ocm unica si è assistito ad un ritorno delle tematiche concernenti le organizzazioni di produttori in quanto tali strumenti sono stati considerati fondamentali per porre rimedio alle crisi economiche che avevano colpito diversi comparti dell’agroalimentare a causa dell’abbandono della politica dei prezzi amministrati. Il modello delle Op ortofrutticole delineato nel reg. n. 2200/1996 e poi consolidato nel 2007 ha funto, così, da modello di riferimento per gli altri comparti.

Con il passare del tempo, le Op sono state riconosciute come uno strumento idoneo non solo a rafforzare il potere negoziale dei produttori ma anche come uno strumento vitale nella cessione della produzione agricola. Nel reg. n. 1234/2007 alle Op del settore ortofrutticolo hanno acquistato un ruolo strategico per il funzionamento del mercato, in quanto caratterizzate dall’obbligo previsto per gli aderenti di conferire tutti i prodotti all’organizzazione che, anche nel successivo reg. n. 1308/2013, è stato considerato un requisito fondamentale ai fini del riconoscimento149.

Oggigiorno un’ulteriore funzione che è attribuita alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riguarda la gestione dei programmi operativi al fine di pianificare la produzione e di migliorare la qualità dei prodotti anche attraverso scelte concernenti profili ambientali e la prevenzione delle crisi che potrebbero colpire il settore. Inoltre, alle Op del comparto è concesso di commercializzare prodotti provenienti da soggetti terzi non aderenti150. Infine, come esplicitamente affermato dal reg. attuativo n. 2017/891 al primo paragrafo dell’art. 11, è data la possibilità alle Op ortofrutticole di negoziare la quantità e il prezzo151. Tale ultima costatazione non è di poco conto in un sistema agroalimentare, come più volte

149 Infatti solo in alcuni casi i soci aderenti alle Op ortofrutticole possono vendere i loro prodotti

direttamente ai consumatori o ad altri soggetti e in misura non superiore al 25% in volume o in valore.

150 Ciò è quanto previsto dall’art. 11, parag. 2 del reg. n. 2017/891 della Commissione del 13

marzo 2017 che integra il reg. n. 1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli trasformati e non . Questa scelta è stata inserita in via generale anche nell’art.152 del reg. 1308/2013, come modificato dal reg. 2017/2393, per tutte le Op costituite nei settori presi in considerazione dal regolamento.

151 Art. 11 del reg. n. 2017/891: «La commercializzazione di cui al primo comma è effettuata

dall'organizzazione di produttori o sotto il suo controllo nel caso dell'esternalizzazione di cui all'articolo 13. La commercializzazione comprende, fra l'altro, la decisione sul prodotto da vendere, la forma di vendita e, salvo vendita mediante asta, la negoziazione della quantità e del prezzo».

61 ripetuto, in cui, per la maggior parte dei prodotti, si discorre di “tabù dei prezzi”152

.

2.5.3. La disciplina odierna dopo le modifiche del reg. n. 2017/2393 tra le novità

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