• Non ci sono risultati.

Le novità del primo regolamento sulla Ocm unica del 2007

Con il regolamento n. 1234/2007 relativo all’organizzazione comune dei mercati agricoli il legislatore europeo ha posto in essere una semplificazione del quadro disciplinare sostituendo i pacchetti normativi adottati in precedenza, fissando delle regole trasversalmente applicabili a tutti prodotti agroalimentari, con particolare riguardo alla loro commercializzazione, e, al contempo, smantellando il sistema di intervento sui prezzi che ha caratterizzato il settore in passato.

Tanto i regolamenti di base attuativi della Pac nei vari comparti, quanto la disciplina in materia di deroga all’applicazione delle regole di concorrenza nel settore agricolo, precedentemente contenuta nel già richiamato reg. n. 26 del 1962 e nel successivo reg. n. 1184 del 2006, sono stati inseriti in un’unica normativa che non è stata esente dalle critiche degli esperti della materia che vi hanno intravisto un capovolgimento nel rapporto tra politica agricola e normativa antitrust a scapito della prima sulla seconda213.

Nello specifico, alcuni dubbi interpretativi sono sorti in relazione all’art. 175 che apriva la parte IV del reg. n. 1234 del 2007. In questa disposizione il legislatore si è premurato di delimitare il campo operativo delle norme riguardanti la

213

Su tutti: A.JANNARELLI, Agricoltura e concorrenza o concorrenza e agricoltura? Gli artt. 169,

170 e 171 del Reg. n. 1308/2013 e il progetto di guidelines presentato dalla Commissione, in Rivista di Diritto Agrario, op. cit., 2015, pag. 11 e ss. L’autore, prima di analizzare le disposizioni

91 concorrenza214 per poi, sciogliendo la riserva contenuta nell’art.42 del Tfue, prevedere l’applicazione anche ai prodotti agricoli delle regole di concorrenza relative agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all’articolo 101 Tfue, nonché all’abuso di posizione dominante di cui all’art.102 Tfue, con la sola eccezione delle deroghe contenute nel successivo art.176, riprendendo il contenuto dell’art.1 del reg. n.26 del 1962 e del reg. 1184 del 2006.

Il punto di riferimento fondamentale delle deroghe previste dall’art. 176 restava sempre quello rappresentato dagli obiettivi della Pac ex art.39 Tfue (all’epoca art. 33). Secondo questa eccezione, il divieto di cui all’art. 101 Tfue non si applicava «agli accordi, alle decisioni e alle pratiche tra produttori, di associazioni di produttori o associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro nella misura in cui, senza che ne derivi l’obbligo di praticare prezzi identici, riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l’utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza è eliminata o che sono compromessi gli obiettivi di cui all’articolo 33 del Trattato».

La disciplina europea si rivelava ancora una volta restrittiva, in quanto continuava a ribadire che l’accordo intervenuto tra i produttori agricoli, e vincolante per loro, non poteva in alcun modo riguardare l’osservanza di un prezzo identico, nonostante l’abbandono della politica dei prezzi fissati a livello centrale215

.

214 Art. 175: «Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli da 81 a 86 del

trattato e le relative modalità di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli 176 e 177 del presente regolamento, a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui agli articoli 81, paragrafo 1, e 82 del trattato che si riferiscono alla produzione o al commercio dei prodotti disciplinati da presente regolamento». La formula utilizzata, caratterizzata da una certa ambiguità, è stata poi rimossa nella disposizione di cui all’art. 206 del reg. n. 1308/2013 che ha abrogato il regolamento in esame.

215

A tal proposito: A. JANNARELLI, Profili giuridici del sistema agro-alimentare e agro-

industriale. Soggetti e concorrenza, op. cit., 2018. L’autore osserva che l’esplicita previsione del

limite alla deroga circa il rispetto della disciplina antitrust alla sola ipotesi di fissazione di un “prezzo identico” vincolante per i produttori aderenti all’accordo segnala la non coincidenza di siffatta ipotesi con il divieto di cui parla l’art.101 Tfue che accomuna le determinazioni incidenti sui prezzi siano esse dirette o indirette. L’autore ritiene che il riferimento del divieto a “praticare prezzi identici” evidenzia che la norma abbia inteso riferirsi alla sola ipotesi in cui i produttori agricoli concordino tra loro, ed anche all’interno di una associazione, il prezzo identico che ciascuno di essi, come produttore agricolo indipendente, si impegna a rispettare nel vendere a terzi la propria produzione. Resta fuori dal divieto del price fixing, secondo l’autore, l’ipotesi in cui i produttori, per effetto del vincolo associativo, sono tenuti per statuto ad affidare all’ associazione il compito di vendere l’intera loro produzione per la durata del rapporto associativo. Ciò significa

92 Tuttavia, il divieto di fissazione di prezzi identici non valeva, già nel reg. n. 1234/2007, per le organizzazioni dei produttori che concentravano l’offerta dei propri aderenti, provvedevano direttamente alla vendita della produzione loro conferita e dunque decidevano il prezzo di vendita. Ciò era in linea con il modello disciplinare ampiamente collaudato dalla stessa normativa europea a proposito delle organizzazioni ortofrutticole già presente sia nel reg. n. 2200 del 1996 (prima della sua successiva ricollocazione nel reg. n. 1234/2007) sia nel reg. n. 543 del 2011 attuativo della normativa in materia di organizzazioni ortofrutticole. Il reg. n. 1234 del 2007 ha, inoltre, introdotto nella Pac la previsione di una disciplina destinata alle organizzazioni dei produttori agricoli sulla base di una distinzione per la quale, in alcuni comparti, gli Stati sono tenuti al riconoscimento delle organizzazioni, ove sia stata avanzata una richiesta in tal senso, laddove in altri settori essi sono liberi di decidere la loro eventuale istituzione, nel rispetto pur sempre del quadro normativo fissato nel medesimo regolamento.

Questa decisione, a ben vedere, poteva legittimamente far ritenere che, con il venir meno dell’intervento sui prezzi agricoli, analogamente a quanto emerso nell’ordinamento nord-americano, anche in Europa la stabilizzazione dei mercati e dei prezzi potesse essere affidata alle iniziative degli stessi produttori agricoli chiamati con le loro organizzazioni a razionalizzare le relazioni di filiera.

Nel successivo art. 122, il regolamento in esame ha, poi, preso a modello generale per le Op la disciplina che nel corso del tempo si era andata strutturando a proposito delle organizzazioni ortofrutticole la cui regolamentazione era rimasta però estranea al testo originario del regolamento stesso.

A fronte delle comprensibili pressioni emerse nel Parlamento europeo a che venisse a rafforzarsi la tutela dei produttori agricoli per contrastare la caduta dei prezzi agricoli per i produttori di base e la riscontrata distanza tra tali prezzi e quelli finali incidenti sui consumatori, la Commissione ha preferito accogliere misure peculiari che, se da un lato sembrano muovere a favore dei produttori, dall’altro che resta sempre necessario distinguere tra le strutture associative composte dai produttori agricoli che svolgono soltanto una funzione normativa ed il caso in cui la struttura associativa svolga una funzione operativa relativa alla commercializzazione della produzione. In questo secondo caso, la struttura con funzione operativa è direttamente coinvolta nell’attività di vendita della produzione agricola dei suoi aderenti, agendo nel loro interesse, sì da realizzare in concreto la concentrazione dell’offerta.

93 risultano come ulteriori specifiche deroghe alla disciplina antitrust da affiancare alle deroghe generali di cui al già richiamato art.176 del reg. n.1234 del 2007.

Il reg. n. 1234/2007 ha rappresentato un primo passo nella direzione individuata dalla Commissione di legare fondamentalmente alla tutela primaria della libera concorrenza l’attuazione e la conservazione del mercato unico interno anche nel settore agricolo una volta abbandonata sostanzialmente la politica dei prezzi. Assume, inoltre, una notevole importanza il suo veloce e parziale esame in quanto, era la normativa vigente all’epoca del verificarsi dei fatti ad oggetto della sentenza della Corte di giustizia europea nella controversia C-671/15, di cui si discorrerà nel presente capitolo.

3.3. Gli interventi nazionali tra formalismo contrattuale e sviluppo

Outline

Documenti correlati