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Le perplessità scaturite dalla nuova normativa: uno sguardo alle disposizioni

3.6. La riforma medio tempore della Pac: il regolamento c.d “Omnibus”

3.6.1. Le perplessità scaturite dalla nuova normativa: uno sguardo alle disposizioni

Leggendo il regolamento, un primo dubbio interpretativo si riscontra nel riferimento all’art.101 Tfue a proposito delle negoziazioni poste in essere dalle Op di cui all’art. 152. Trattandosi questa di una norma posta all’interno della Pac, il riferimento all’art. 101 appare ingiustificato se non nella logica, già presente nel reg. n. 1308/2013, di voler invertire il rapporto tra Pac e concorrenza a vantaggio di un primato di quest’ultima nei confronti della prima.

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Il riferimento è alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (Ue) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (Ue) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (Ue) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (Ue) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e (Ue) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo [COM(2018) 394 final].

123 Alla nuova formulazione dell’art. 152 vengono aggiunti nuovi criteri in base ai quali le Op possono essere riconosciute dagli Stati membri286.

Alcune perplessità possono sorgere in merito ai riferimenti ambigui, relativamente all’attività delle Op in termini di organizzazione, che richiamano sullo stesso piano le organizzazioni per le quali c’è il trasferimento della proprietà del prodotto, ossia quelle che effettivamente realizzano la concentrazione dell’offerta, e quelle che invece non operano la concentrazione limitandosi alla negoziazione collettiva. Creare una confusione tra queste due tipologie di organizzazione, in parte già presente nel regolamento del 2013, comporta il presumibile rischio di caricare di ambiguità e incertezza una disposizione e di coinvolgervi anche le cooperative le quali svolgono fondamentalmente la concentrazione dell’offerta ma che da sempre hanno potuto svolgere le politiche di formazione del prezzo per quanto concerne la negoziazione, senza il bisogno di un esplicito lasciapassare da parte della normativa in materia di concorrenza.

Mentre nella sua originaria formulazione l’art. 152, nel regolamento del 2013 conteneva tre paragrafi, il primo riguardante in via generale le Op, il secondo concernente il riconoscimento con riguardo alle organizzazioni che commercializzavano prodotti diversi da quelli all’allegato I del Trattato e il terzo concernente le Op del settore lattiero-caseario. La nuova versione, invece, prevede che tutte le disposizioni dettate per le Op si riferiscano anche alle Aop riconosciute. In altri termini il nuovo articolo estende le funzioni e i compiti delle organizzazioni di primo livello (Op) a quelle di secondo livello (Aop).

Un’ulteriore causa di incertezza potrebbe essere il ruolo che il regolamento conferisce alle autorità antitrust e alla Commissione. Infatti, per effetto del riconoscimento del ruolo assegnato dalla normativa alle Op non si esclude che ci sia la possibilità di interventi dell’authority e della Commissione, ma proprio perché tali attività rispondono alla funzione fisiologica delle Op possono avere valenza solo per il futuro e non incidere sulle decisioni prese dalle Op in precedenza. Ciò il regolamento Omnibus non lo specifica chiaramente.

286 Le Op devono svolgere almeno una delle seguenti attività: a) trasformazione comune; b)

distribuzione comune; c) confezionamento etichettatura o promozione comune; d) controllo di qualità comune; e) uso comune di magazzini o strumentazione; f) gestione comune di rifiuti di produzione; g) acquisizione comune dei fattori produttivi; h) altre attività collettive di servizio.

124 L’art. 157 del reg. 1308/13 è stato modificato nel suo contenuto. Da una prima analisi della disposizione, sembrano ampliati gli obiettivi e le attività delle Oi. In primo luogo, viene conferita loro la possibilità di definire clausole di condivisione del valore lungo la filiera, tramite la creazione di regole che consentano la redistribuzione di utili o di perdite che derivano dalle condizioni di mercato per specifici prodotti. La seconda novità riguarda il riferimento all’ampliamento delle misure preventive e gestionali in relazione alla salute animale, alla protezione delle piante e ai rischi ambientali. Modifica, quest’ultima, che inserisce per la prima volta, in un regolamento dedicato all’organizzazione comune di mercato, un riferimento esplicito ai temi del rischio ambientale e della salute e benessere degli animali, creando un collegamento con recenti riforme attuate in altri ambiti287 e

riconoscendo alla disciplina delle organizzazioni interprofessionali anche un ruolo decisivo in un’ottica di mercato non soltanto economica ma finalizzata al raggiungimento di altri obiettivi connessi ed inscindibili. Inoltre, viene prevista per gli Stati membri la facoltà di concedere più di un riconoscimento ad una Oi operante in più settori, purché vengano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento per ottenere il suddetto riconoscimento.

Ulteriori incertezze interpretative sorgono con riguardo all’art. 209 inerente quei comportamenti che non sono esclusi dal campo di applicazione delle regole della concorrenza. L’art. 209 riguarda le pratiche e le decisioni delle Op non riconosciute, ma anche quelle delle Op riconosciute che non rientrano tra le missioni giuridiche definite all’art. 152. La norma non precisa nel dettaglio tale differenza creando dubbi interpretativi sulla portata dell’eccezione ivi contenuta. Una risposta a questa problematica si è riscontrata nella sentenza Indivia che ha specificato che tutti i comportamenti che non rientrano all’interno del dettato dell’art. 152 erano assoggettate alla disciplina dell’art. 209. Tuttavia l’ultimo testo del regolamento Omnibus è stato discusso prima della pronuncia della Corte di Giustizia che aveva ad oggetto il reg. n. 1234/07 vigente all’epoca dei fatti.

Sempre con riguardo all’art. 209 ulteriori dubbi possono scaturire dalla clausola di fissazione del prezzo ivi contenuta, clausola oggi ingiustificata in quanto cessata

287 Si pensi, ad esempio, al reg. n. 625/2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali

effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

125 la politica dei prezzi agricoli regolamentati. Del resto, come visto, una clausola del genere manca nel diritto americano sin dal 1922. La modifica dell’art. 209 anche secondo un’autorevole dottrina comporterebbe la possibilità di determinare i prezzi comuni a monte della catena produttiva e di concentrare effettivamente l’offerta.

Importanti sono le modifiche all’art. 209 del reg. n. 1308/13, contenente le deroghe per il raggiungimento degli obiettivi della Pac. La nuova norma sembra stabilire che l’art. 101 Tfue non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate poste in essere dagli agricoltori, loro associazioni o associazioni di associazioni, Op e Aop, nell’ambito della produzione, della vendita di prodotti agricoli, dell’uso di strutture comuni per lo stoccaggio e della lavorazione dei prodotti agricoli purché non vengano compromessi gli obiettivi all’art. 39 Tfue. In relazione a tali accordi si dà la possibilità di verificarne la compatibilità con gli obiettivi della Pac facendo richiesta alla Commissione che esprimerà un parere entro 4 mesi dal ricevimento della documentazione.

La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può modificare il contenuto del parere, soprattutto se il richiedente ha fornito informazioni imprecise o ha abusato del parere stesso.

Sul rapporto tra agricoltura e regole di concorrenza è intervenuta, come visto, la sentenza della Corte di giustizia europea in riferimento al c.d. “caso Indivia”. Tale pronuncia e le modifiche apportate all’art. 209 potrebbero contribuire al rafforzamento del potere negoziale dei produttori lungo la filiera se sfruttato in modo corretto da Op e Aop. Tuttavia, per realizzare ciò, bisognerebbe chiarire precisamente, anche grazie all’ausilio di regolamenti attuativi, cosa le Op e le Aop possono praticamente fare.

Da una lettura in combinato disposto degli artt. 152 e 209 potrebbe celarsi una contraddizione tra le due disposizioni. All’art. 152, nello specifico, si afferma che: le attività elencate al primo comma possono aver luogo «indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi». Nell’art. 209, in relazione alla non applicazione dell’art. 101, si legge che: «il presente paragrafo non si applica agli

126 accordi, decisioni e pratiche concordate che comportano l’obbligo di applicare prezzi identici o in base alle quali la concorrenza è esclusa».

Se si interpreta il nuovo articolo 152 nel senso che le Op possono concertare l’offerta e praticare prezzi identici, con o senza trasferimento della proprietà dei beni dai produttori alla Op, il divieto di cui all’art. 209 potrebbe apparire ingiustificato.

In particolare, per quanto concerne gli accordi delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni, questi sono sottratti dall’applicazione dell’art. 101 Tfue, salvo che non si determini l’esclusione totale della concorrenza o si ostacoli il raggiungimento delle finalità previste dalla Pac288.

3.7. La direttiva europea sulle pratiche commerciali sleali lungo la filiera

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