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IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE NEI RAPPORTI ORIZZONTALI Quando si passa allo studio del diritto all'abitazione nei rapporti “orizzontali” ci s

rende subito conto della perdita di quella carica pretensiva che caratterizza i rapporti “verticali”.

In assenza di un titolo, la situazione di bisogno abitativo non può tradursi nella facoltà di accesso e di conservazione del godimento degli immobili di proprietà

73 Cfr. L'esigenza abitativa. Forme di fruizione e tutele giuridiche. Atti del convegno in onore di Gianni Galli (Firenze, 19-20 ottobre 2012). A cura di Andrea Bucelli, p. 60 e 61.

74 Cfr. Bargelli, voce Abitazione (diritto alla), in Enc. dir.,Annanli, VI, 2013, p. 8 dove si richiama anche La condizione abitativa in Italia. Dalle esperienze di housing sociale alla risposta

del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa e del Piano Casa. 2° Rapporto Nomisma 2010, Roma,

2010, 11 (on-line in www.nomisma.it).

altrui, ancorché rimasti inutilizzati dal titolare il quale avrà a disposizione tutti i mezzi di tutela della proprietà e del possesso offerti dal diritto privato. Il

comportamento di chi si impossessa del bene può integrare gli estremi del reato di occupazione abusiva di immobili, art. 633 e art. 639 bis c.p76. In questo senso si

muove l'interpretazione evolutiva della scriminante dello stato di necessità nel diritto penale (art. 54 c.p.), quando si è deciso di includervi, in quanto diritto inviolabile dell'uomo secondo l'art. 2 cost., anche l'urgenza abitativa, pur nella rigorosa interpretazione dei requisiti della necessità e dell'inevitabilità. Uno dei casi che furono valutati in diritto, ex. Art. 54 c.p., dai giudici della cassazione penale si riferì all'occupazione di un edificio pubblico da parte di un giovane e della sua compagna minorenne in stato di gravidanza: Cass. Pen., sez. II, 11 febbraio 2011, n. 827477.

Dopo aver proclamato che << l'illecita occupazione dell'immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona >>, si aggiunse che un tale evento può consistere, oltre che in una lesione della vita dell'integrità fisica, << nella compressione di un diritto fondamentale della persona umana come il diritto all'abitazione >>.

Si affermò che la scriminante doveva escludersi per difetto degli altri elementi costitutivi (assoluta necessità della condotta; inevitabilità del pericolo).

La stessa Corte ha in seguito puntualizzato che lo stato di necessità << può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio, non certo per sopperire alla necessità di trovare un alloggio >>: cosicché << una precaria ed ipotetica condizione di salute non può legittimare ai sensi dell'art. 54 c.p. un'occupazione “permanente” di un immobile per risolvere, in realtà in modo surrettizio,

un'esigenza abitativa >>78.

Sappiamo, inoltre, che l'autonomia privata si atteggia innanzitutto come libertà di non contrarre. Il proprietario di un immobile avrebbe la facoltà di non concludere

76 Cfr. Bargelli, voce Abitazione (diritto alla), in Enc. dir.,Annanli, VI, 2013, p. 9.

77 Cfr. L'esigenza abitativa. Forme di fruizione e tutele giuridiche. Atti del convegno in onore di Gianni Galli (Firenze, 19-20 ottobre 2012). A cura di Andrea Bucelli, p. 141.

un contratto di locazione (o di compravendita) che gli venga proposto da chi pur vanti un bisogno abitativo79. Vi sono stati, purtuttavia, numerosi interventi

legislativi tesi a combattere ogni forma di discriminazione (art. 43 e 44 d. lg. 25 luglio 1998, n. 286 e art. 2 ss. d. lg. 9 luglio 2003, n. 215)80, i quali hanno avuto

applicazioni giurisprudenziali significative. A titolo esemplificativo si veda la sentenza del Tribunale di Milano 30 marzo 2000, I, 2040, nella quale si afferma che <Costituisce atto discriminatorio per motivi razziali, sanzionabile ai sensi dell'art. 44 d. lg. 25 luglio 1998 n. 286 (con conseguente ordine giudiziale di cessazione della discriminazione e condanna del responsabile al risarcimento del danno, anche non patrimoniale), il rifiuto di concludere contratti di locazione con cittadini extracomunitari manifestato da una società immobiliare, interpellata circa la disponibilità di alloggi in locazione, dopo essere venuta a conoscenza della nazionalità (appunto, extracomunitaria) della persona interessata81.

Attraverso la disciplina antidiscriminatoria può venire tutelato, seppure indirettamente, l'interesse all'accesso “contrattuale” all'alloggio.

Le osservazioni fin qui svolte portano ad affermare che nel diritto privato viene in risalto soprattutto la dimensione strettamente personale del diritto all'abitazione. Ciò non significa che gli strumenti privatistici non possano essere utilizzati per obiettivi di interesse generale. Né è possibile escludere la penetrazione delle istanze della solidarietà sociale nelle relazioni privatistiche. Tuttavia, il processo di “costituzionalizzazione” del diritto privato non può portare ad attribuire al primo compiti di supplenza del diritto pubblico.

In nessun caso la titolarità del diritto all'abitazione può implicare la semplicistica

79 Cfr. BARGELLI, voce Abitazione

(diritto alla), in Enc. dir.,Annanli, VI, 2013, p. 9 dove viene richiamato ROPPO, Il contratto,

Milano, 2010, 37 ss

80 Il fenomeno della discriminazione

nell’accesso all’alloggio è tanto rilevante da costituire oggetto di studi economici e sociologici: BALDINI e FEDERICI, Ethnic discrimination in the Italian rental housing market, luglio 2010, CAPPaper n. 77, in www.capp.unimore.it, 1 ss.; Il problema abitativo di fronte al fenomeno

migratorio (Rapporto della Fondazione Mario del Monte) a cura di BERTOLINI, Modena, 2010.

81 Cfr. Trib. Milano 30 marzo 2000, in

Foro it., 2000, I, 2040. Fra le applicazioni giurisprudenziali delle leggi anti-discriminazione citate,

si segnalano, inoltre, Trib. Milano 24 gennaio 2011 e Trib. Milano 20 dicembre 2010, in Foro it., 2011, I, 583.

ed automatica prevalenza su chi vanta interessi contrapposti; né determinare soluzioni certe ed univoche.

L’interesse ad acquisire o a mantenere il godimento dell’alloggio, piuttosto, si inserisce nella trama degli istituti privatistici con i quali si interseca e ne conforma la disciplina, nella linea di un bilanciamento degli interessi che deve essere

rapportato al campo normativo in cui essi si inseriscono e al tipo di tutela che viene in gioco82.

La correttezza costituzionale delle soluzioni proposte va vagliata anche alla luce delle modalità con cui viene realizzata la tutela dell’interesse abitativo. In via esemplare può citarsi la prassi della reiterazione della sospensione legale degli sfratti per finita locazione nel settore abitativo (disposta in via temporanea dall’art. 6 l. n. 431 del 1998 e poi costantemente prorogata), che si propone,

surrettiziamente, finalità redistributive. Tanto le modalità utilizzate quanto il risultato ottenuto, tuttavia, sono criticabili.Per un verso, infatti, « la procedura esecutiva, attivata da parte del singolo soggetto provvisto di titolo esecutivo giurisdizionale, non può essere paralizzata indefinitamente con una serie di pure e semplici proroghe, oltre un ragionevole limite di tollerabilità »; per un altro verso, l’onere, posto in capo alla collettività,« di farsi carico delle esigenze di coloro che si trovano in particolari situazioni di disagio, anche attraverso agevolazioni ». Viene così trasferito « in via esclusiva a carico del privato locatore, che potrebbe trovarsi in identiche o anche peggiori situazioni di disagio »,

« per di più senza alcuna valutazione comparativa » e in modo imprevedibile83.

Le alterne fortune dell’uso del diritto dei contratti per finalità redistributive e di razionalizzazione dei mercati suggeriscono, d’altro canto, che l’esito

dell’interazione dipende dal disegno di regole e istituzioni appropriate, che a sua volta presuppone la padronanza delle caratteristiche del settore da regolare84.

82 Cfr. BARGELLI, voce Abitazione

(diritto alla), in Enc. dir.,Annanli, VI, 2013, p. 12 dove si richiama la manualistica di: BRECCIA, Gli interessi tutelati, cit., p. 27; MENGONI, I principi generali del diritto e la scienza giuridica,

cit., 326 ss.

83 C. cost. 7 ottobre 2003, n. 310, in

Giust. civ., 2003, I, 2319; C. cost. 28 maggio 2004, n. 155, in Giust. civ., 2004, I, 1928.

CAPITOLO II