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VII. Ambito di indagine e scopo del lavoro

4. Il diritto all’istruzione

1. Minori stranieri e istruzione

L’art. 34 della Costituzione nello stabilire che la “scuola è aperta a tutti” riconosce in via generale il diritto allo studio, come diritto fondamentale della

persona che deve essere garantito a tutti nella sua gratuità almeno per quanto

riguarda l’istruzione dell’obbligo. Ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, è inoltre riconosciuto il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi94. Il diritto di studiare, al fine di acquisire o di arricchire competenze anche in funzione di una mobilità sociale professionale «è d’altra parte strumento essenziale perché sia assicurata a ciascuno, in una società aperta, la possibilità di sviluppare la propria personalità, secondo i principi espressi negli artt. 2, 3 e 4 Cost.»95.

Considerata quindi la funzionalità di tale diritto allo sviluppo della persona sia nella sua dimensione individuale che sociale, non è mai stato revocato in dubbio che tale diritto dovesse essere riconosciuto anche agli immigrati. Del resto anche nella legislazione statale è chiaramente affermato che la Repubblica assicura a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione96.

In particolare l’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico97. L’art. 38 del testo unico prevede infatti che i minori stranieri presenti sul territorio siano soggetti all’obbligo scolastico e ad essi si applichino tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione giuridica sul territorio. In particolare tale ultima precisazione è contenuta nell’art. 45 del regolamento di attuazione ed implica ovviamente non soltanto che tale diritto sia

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Cfr. Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sent. 7.5.2009, n. 10504.

94 Sulla fondamentalità del diritto all’istruzione, cfr. Corte cost. sent. 13/2004 e 215/1987;

quest’ultima con specifico riferimento ai portatori di handicap. Sull’immediata precettività del diritto, cfr. Corte cost. sent. 7/1967. In generale si rimanda a Q.CAMERLENGO, Commento all’art. 34, in S. BARTOLE,R.BIN (a cura di), Commentario alla Costituzione, Cedam, 2008, 341 e ss., e A. POGGI, Art. 34, in R.BIFULCO,A.CELOTTO E M.OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, 699 e ss.

95 Al riguardo cfr. Corte cost. sent. 219/2002. 96

Sul punto cfr. D.lgs. 76/2005, l. 296/2006, D.M. 22.8.2007.

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riconosciuto a tutti i minori stranieri anche non regolarmente presenti, ma anche che la loro iscrizione ad ogni tipologia di scuola non sia subordinata alla regolarità della presenza dei propri genitori. Diversamente argomentando, soprattutto a seguito dell’entrata in vigore del reato di ingresso e soggiorno irregolare, i genitori irregolarmente presenti sul territorio si troverebbero di fronte all’alternativa di garantire un percorso scolastico ai propri figli o rischiare la denuncia e l’espulsione. Ciò ovviamente inficerebbe la stessa effettività del diritto all’istruzione del minore straniero. Dovrebbe quindi essere interpretato in tal senso il nuovo articolo 6 del testo unico, secondo il quale «fatta eccezione per i provvedimenti […] attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati». Dunque ricomprendente anche la richiesta di iscrizione scolastica avanzata dal genitore straniero, o da chi per lui, a favore del figlio98.

L’estensione del diritto all’istruzione a tutti gli stranieri è comunque limitata ai minori. Il diritto allo studio per uno straniero maggiorenne - in riferimento alla possibilità di accedere a corsi pubblici per la conoscenza della lingua italiana, di iscriversi a corsi di istruzione inferiore e superiore e d’università - è invece limitato a coloro che sono in possesso di un regolare permesso di soggiorno.

L’effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, anche mediante l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana99. È infatti evidente come la conoscenza della lingua italiana, anche mediante l’organizzazione di corsi in orario extrascolastico, sia la precondizione per un’effettiva partecipazione al percorso di studio ed un più facile inserimento nella comunità scolastica100. La normativa dedica una particolare attenzione anche al tema dell’educazione interculturale e dell’integrazione degli alunni stranieri101, quali forme di prevenzione e contrasto del razzismo e di ogni

98 Sull’interpretazione di questa disposizione cfr. L.M

IAZZI, G.PERIN, Legge n. 94/2009: peggiora anche la condizione dei minori stranieri, in Dir. Imm. e Citt., 4/2009, 198, secondo i quali il riferimento alle prestazioni scolastiche obbligatorie deve oggi intendersi come un richiamo al più ampio diritto/dovere all’istruzione e alla formazione fino a 18 anni previsto dal nostro ordinamento. Resterebbero però esclude le scuole d’infanzia. Sull’accesso alle scuole d’infanzia e la regolarità della presenza del minore e del genitore, si veda comunque oltre § 4.4.

99 Inoltre le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi,

anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, hanno il compito di promuovere a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie; b) la realizzazione di un’offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo; c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore; d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana; e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.

100 Sul punto si segnala l’attenzione che a tale specifico aspetto ha dedicato il Ministero del Lavoro e

delle Politiche sociali nella ripartizione del fondo politiche migratorie anno 2009 tra le Regioni italiane.

101 Al riguardo si segnala la recente ricerca di A.L

UCIANO, M.DEMARTINI e R.RICUCCI, L’istruzione dopo la scuola dell’obbligo. Quali percorsi per gli alunni stranieri?, in G. ZINCONE (a cura di), Immigrazione: segnali di integrazione. Sanità, scuola e casa, Il Mulino, Bologna, 2009, 113 e ss.

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forma di intolleranza102. In questo quadro, l’accesso dei minori stranieri alla scuola diviene anche uno dei principali canali di integrazione nella società di accoglienza103.