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L’accesso degli immigrati alle prestazioni scolastiche

VII. Ambito di indagine e scopo del lavoro

3. L’accesso degli immigrati alle prestazioni scolastiche

Sotto altro profilo, l’adempimento dell’obbligo scolastico comporta una serie di sacrifici a carico dei genitori, e per rendere effettivo il diritto allo studio i pubblici poteri s’impegnano, in nome del principio di gratuità dell’istruzione inferiore, ad erogare talune prestazioni senza oneri per le famiglie115.

Non rientrano tuttavia in questa garanzia la gratuità di certe prestazioni che la Corte ha ritenute accessorie (libri di testo, trasporto gratuito): ciò evidentemente potrebbe costituire un ostacolo per le famiglie straniere ed italiane più indigenti, nonché un’occasione per riflettere sul dovere di istruire i figli, che come tale, ai sensi dell’art. 30 Cost., inerisce direttamente al rapporto genitore-figlio, a prescindere dalla cittadinanza. Del resto, pur caratterizzata dalla doverosità, la posizione dei genitori non costituisce un puro e semplice riflesso di una funzione sociale, ma integra in modo perfetto la fattispecie del diritto soggettivo116 che, come tale, deve essere in linea di principio riconosciuto anche agli stranieri.

Al riguardo la Corte costituzionale ha infatti da tempo chiarito che «il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e perciò di tenerli con sé e il diritto dei genitori e dei figli minori ad una vita comune nel segno dell’unità della famiglia sono diritti fondamentali delle persone che perciò spettano n via di principio anche agli stranieri»117.

L’adempimento di tali obblighi, come dei principi della scuola aperta a tutti e di gratuità dell’istruzione elementare e media - sanciti dal citato art. 34, primo e secondo comma, della Costituzione - debbono essere adempiuti nel quadro degli obblighi dello Stato «secondo una complessa disciplina legislativa e nell’osservanza

111 Sul punto G.B

RUNELLI, Welfare e immigrazione cit., 554.

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Si veda Corte cost. sent. 215/1987.

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Infatti «l’inserimento nella scuola e l’acquisizione di una compiuta istruzione sono strumento fondamentale per quel “pieno sviluppo della persona umana” che tali disposizioni [gli artt. 2 e 3, ndr] additano come mete da raggiungere» (Corte cost. sent. 215/1987 cit., § 6 Cons. in dir.).

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Ratificata in Italia con legge n. 176 del 1991. Sul punto si veda comunque infra Capitolo 2, § 3.3a.

115 Cfr. D.lgs. 266/2005. Sul punto Corte cost. sent. 7/1967. Al riguardo sono spesso gli enti locali a

prevedere delle misure di facilitazione allo studio, come i cosiddetti bonus istruzione. Infra Capitolo 4 § 5.2.

116 Sul punto cfr. C. B

ERGONZINI, Art. 30, in S. BARTOLE,R. BIN (a cura di), Commentario alla Costituzione, Cedam, 2008, 313.

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dei limiti del bilancio»118. Al riguardo la Corte ha quindi più volte affermato che «[i]l compito di facilitare, per poterlo rendere effettivo, il diritto allo studio ed all’istruzione mediante l’adozione di idonee misure strumentali spetta alla Repubblica e quindi, lo Stato, la Regione e gli enti locali sono chiamati ad intervenire nel quadro di un impegno coordinato, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, ma anche entro i limiti consentiti dalle risorse di cui rispettivamente dispongono»119; in ogni caso, l’interesse pubblico al soddisfacimento di bisogni individuali di importanza collettiva - evidentissimo nel caso in cui si tratti di perseguire finalità etico - sociali mediante la cultura del cittadino - importa «l’assunzione del servizio da parte dello Stato e la sua organizzazione», esaurendosi nella messa a disposizione degli ambienti scolastici, del corpo insegnante e di tutto ciò che direttamente inerisce a tali elementi organizzativi120.

La Corte ha infatti affermato che «il diritto all’istruzione non é inteso nel sistema della Costituzione, come un diritto che sia esclusivamente tale e sia perciò svincolato dall’adempimento di corrispondenti doveri da parte dei genitori»: invero, l’art. 30 addita, a proposito dell’istruzione, nella sua formula composita, «il binomio dovere- diritto come operante nel campo di quei rapporti etico-sociali (tale é il titolo sotto cui la norma é ricondotta) che trovano nella famiglia il loro fondamentale ambiente e movente».

Graverà quindi sui genitori, stranieri e italiani, il costo di quelle attività accessorie ed ausiliari al diritto all’istruzione. A temperare le conseguenze di tale peso economico potranno tuttavia essere erogate provvidenze economiche, ai sensi dell’art. 31 Cost.121, per agevolare i compiti della famiglia, con particolare riguardo alle famiglie più bisognevoli di ausilio122. Ne consegue pertanto che tali provvidenze, anche per la loro funzionalità alla realizzazione di diritti fondamentali della persona,

118 Corte cost. sent. 125/1975, § 2 Cons. in dir. Sul divieto di cumulo dei benefici scolastici quale

misura di razionalizzazione delle risorse disponibili, cfr. Corte cost. sent. 281/1992, nella quale si afferma che un divieto del genere «ben può trovare la sua giustificazione di ordine costituzionale nelle connotazioni proprie del diritto agli studi universitari e nella esigenza di impiegare le risorse pubbliche destinate alla realizzazione di tale diritto secondo criteri di razionalità e di giustizia distributiva, così da garantire una maggiore estensione della sfera dei soggetti beneficiari».

119 Cfr. Corte cost. sent. 36/1982, in riferimento ai criteri di accesso introdotti da una legge regionale

al trasporto gratuito degli alunni. In particolare la Corte ritiene che «poiché si tratta di rimuovere, per l’aspetto che qui rileva, un ostacolo di ordine economico - rappresentato dalla spesa per il trasporto - non é irragionevole desumere dalla libera scelta dell’interessato, implicante la corresponsione di tasse di frequenza o rette di un determinato ammontare per fruire di un servizio scolastico cui é possibile accedere anche gratuitamente, quella disponibilità di mezzi che legittima, sul piano costituzionale e nell’ambito dell’intervento regionale, l’esclusione dalla provvidenza in esame».

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Cfr. Corte cost. sent. 7/1967, nella quale la Corte afferma che: «[è] questo l’elemento primario, che caratterizza e domina la prestazione, la concreta, ed insieme la esaurisce […] mediante la messa a disposizione degli ambienti scolastici, del corpo insegnante e di tutto ciò che direttamente inerisce a tali elementi organizzativi. In questa prestazione in cui é predominante e caratteristica la prestazione di attività, mentre la prestazione di beni é poi un mezzo per raggiungere lo scopo, é concentrato tutto quanto richiesto, nel settore, pel razionale adempimento di questo compito dello Stato accanto all'adempimento degli altri molteplici compiti, e che é concentrato su di un oggetto che é o deve essere ben definito nella sua predominante essenzialità».

121 Sul punto si veda in generale il commento di C.B

ERGONZINI, Art. 31, in S.BARTOLE,R.BIN (a cura di), Commentario alla Costituzione, Cedam, 2008, 318 e ss.

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quale quello all’istruzione o all’educazione, non potranno non essere erogate anche alle famiglie straniere123, in condizioni di parità rispetto ai cittadini italiani.