VII. Ambito di indagine e scopo del lavoro
3. Reciprocità e diritto alla salute Il risarcimento del danno
Come noto, la tutela del diritto alla salute, come diritto all’integrità personale, non è identificabile nella semplice integrità fisica, né nella sola assenza di malattie, ma nella complessiva situazione di integrità psico-fisica86 del soggetto, tanto che all’art. 32 Cost. è stato ricollegato anche il diritto al risarcimento del danno conseguente ad una lesione di tale situazione.
In riferimento alla condizione giuridica dello straniero, la questione impone un confronto con il principio di reciprocità e merita di essere in questa sede analizzata, anche per indagare il campo di applicazione di tale condizione a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione87.
Infatti, se il diritto alla salute è un diritto inviolabile riconosciuto anche allo straniero, logica conseguenza vorrebbe che pure il risarcimento del danno conseguente ad una sua lesione fosse riconosciuto in condizioni di parità con il cittadino italiano. La giurisprudenza non ha, tuttavia, sempre aderito a tale posizione, ritenendo che in tale settore dovesse trovare applicazione la condizione di reciprocità stabilita dall’art. 16 delle preleggi. Pertanto, qualora nell’ordinamento di provenienza dello straniero non fosse prevista un’analoga forma di risarcimento a vantaggio del
84 Come rileva F. S
CUTO, op. cit., 403. Sul punto si veda anche C. BERGONZINI, La mediazione culturale: uno strumento (sottovalutato?) per l’integrazione degli immigrati, in Dir. Imm. e Citt., 1/2009, 67 e ss.
85 A tal proposito nel dicembre 2008 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha finanziato per
€ 2.000.000 un progetto presentato dall’INMP avente ad oggetto «interventi di supporto della popolazione immigrata nell’accesso ai servizi sanitari, nella loro assistenza e prevenzione sanitaria, con particolare riguardo alle donne in stato di gravidanza ed ai minori, anche attraverso l’impiego di mediatori culturali, da inserire nelle A.S.L. italiane, all’uopo formati attraverso l’organizzazione di specifici corsi».
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Si pensi ad esempio al risarcimento del danno biologico, il quale trova un diretto fondamento nell’art. 32 Cost. La Corte costituzionale ha infatti affermato che il «principio costituzionale della integrale e non limitabile tutela risarcitoria del diritto alla salute riguarda prioritariamente e indefettibilmente il danno biologico in sé considerato», e quest’ultimo «va riferito alla integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita: non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva e ad ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana». Al riguardo cfr. sentenze n. 356 e n. 485 del 1991. Si vedano da ultimo anche le precisazioni della Cassazione civile, Sez. Un., sent. 11.11.2008 sulla risarcibilità del danno esistenziale.
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cittadino italiano, dovrebbe del pari escludersi tale forma di tutela per lo straniero residente sul territorio nazionale88
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Altra parte della giurisprudenza ha tuttavia evidenziato come, se è indubbio che vita, salute e integrità fisica siano diritti che la Costituzione italiana riconosce a chiunque (artt. 2 e 32), è certo che il diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione di quei beni altro non sia che un aspetto della titolarità di quei diritti. La condizione di reciprocità di cui all’art. 16 delle preleggi può infatti applicarsi solo ai diritti civili diversi da quelli che la Costituzione riconosce a chiunque, non potendo quella norma, gerarchicamente inferiore, prevalere su quelle della Costituzione89. I diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione a tutti indistintamente gli esseri umani non possono essere dunque soggetti alla condizione di reciprocità di cui all’art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale90.
Secondo tale ultima impostazione, anche al cittadino straniero, senza necessità di alcuna verifica della condizione di reciprocità, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione della sua integrità personale – fra i quali rientrano certamente, oltre al c.d. danno biologico, i danni morali e non patrimoniali in genere91. Alla luce della rilevanza costituzionale del diritto alla salute, la più recente giurisprudenza ha inoltre riconosciuto anche il risarcimento allo straniero del danno derivante da uccisione del congiunto, sempre prescindendo dalla verifica della condizione di reciprocità92.
88 Cfr., fra le altre, Tribunale Monza, 1 luglio 2003, in Giur. milanese 2003, 422, che, con riferimento
ai danni da lesioni personali, distingue ingiustificatamente fra risarcimento dei danni alla salute e risarcimento dei danni patrimoniali e morali; Giudice di pace Novara, 1 febbraio 2002, in Arch. giur. circol. e sinistri 2002, 584; Tribunale Padova, 5 luglio 2000, in Nuova giur. civ. commentata 2001, I, 660; Tribunale Parma, 28 luglio 1998, in Riv. giur. circol. trasp. 1999, 541; Cass. Sez. III, 10 febbraio 1993, n. 1681, e Tribunale Udine, 27 novembre 1984, in Dir. economia assicur. 1985, 329.
89 Cfr. Sentenza Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, n. 1807/05, pubblicata il 13.6.2005, con
la quale è stato precisato che la condizione di reciprocità di cui all’art. 16 delle preleggi può applicarsi solo ai diritti civili diversi da quelli che la Costituzione riconosce a chiunque, non potendo quella norma prevalere su quelle della Costituzione, sia per ragioni connesse al tempo della promulgazione, sia, in ogni caso e decisivamente, per ragioni connesse alla gerarchia delle fonti normative. Nel caso di specie il Giudice ha accolto il ricorso di un cittadino straniero che aveva convenuto in giudizio la compagnia assicuratrice designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale causato da un automobilista che si era allontanato velocemente dal luogo dell’incidente, senza prestare soccorso, rimanendo non identificato. Nello stesso senso cfr. Tribunale Roma, sentenza 27 settembre 2001, in Giur. romana 2002, 76, per la quale «la condizione di reciprocità di cui all’art. 16 disp. prel. c.c. non è operante allorché il cittadino straniero chieda, dinanzi al giudice italiano, il risarcimento del danno da lesione di diritti fondamentali, come quello alla salute, nonché il danno morale e quello patrimoniale derivanti da una lesione della salute».
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Tribunale Monza, sentenza 8 maggio 1998, in Danno e resp. 1998, 927.
91 Tribunale Siena, sentenza 9 febbraio 1993, in Arch. giur. circol. e sinistri 1993, 627, per la quale
«anche un cittadino straniero - e senza necessità di alcuna prova positiva della sussistenza della condizione di reciprocità con l’ordinamento giuridico dello Stato di cui è cittadino - è ammesso a godere del diritto al risarcimento dei danni, conseguenti alle lesioni personali subite ad opera di conducente sconosciuto, a carico del fondo di garanzia per le vittime della strada».
92 Tribunale di Milano, sez. X civ., sentenza 18.12.2008, n.12099/08, R.G. 22164/07. Sul punto si
veda G. COMANDÈ, Danno non patrimoniale garantito allo straniero senza tener conto del Paese di provenienza, in Guida al diritto, 5/2009, 16 e ss.
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Confermando tale orientamento, la Cassazione ha recentemente affermato il seguente principio di diritto: «l’art. 16 delle preleggi sulla condizione di reciprocità è applicabile solo in relazione ai diritti non fondamentali della persona; poiché i diritti fondamentali come quelli alla vita, all’incolumità, ed alla salute, in quanto riconosciuti dalla Costituzione, non possono essere limitati da detto articolo; e la relativa tutela va quindi assicurata, senza alcuna disparità di trattamento, a tutte le persone, indipendentemente dalla cittadinanza comunitaria od extracomunitaria»93.
Sembra quindi ormai superata l’applicazione del principio di reciprocità in tale materia.