VII. Ambito di indagine e scopo del lavoro
6. Prestazioni sociali e stranieri irregolari
Una questione particolarmente problematica riguarda l’erogazione di servizi e prestazioni a favore degli stranieri non regolarmente presenti sul territorio nazionale. Recenti leggi regionali hanno infatti esteso la platea dei possibili beneficiari di alcune prestazioni anche agli stranieri privi di permesso di soggiorno. Del resto lo stesso testo unico prevede che allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato debbano essere riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti69.
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Sul punto si rimanda a quanto chiarito supra Capitolo 3, § 4.
67 Cfr. Tribunale di Bolzano ordinanza depositata in giudizio il 16 giugno 2009 (R.g. n. 379/09),
relativa ai criteri di ammissione ai sopracitati finanziamenti finalizzati all’apprendimento delle lingue straniere.
68 Cfr. Tribunale di Brescia, ordinanza del 19.1.2010, n. 4536/09, relativa al sopracitato bando del
Comune di Chiari, confermata anche in sede di reclamo dal Tribunale di Brescia, con ordinanza del 4.3.2010. Al riguardo si evidenzia che, nel merito, il Comune aveva rilevato come il provvedimento impugnato non potesse considerarsi discriminatorio perché, proprio in virtù del suo carattere meramente premiale ed occasionale, non avrebbe inciso sul godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, ma, sarebbe rientrato nell’alveo della discrezionalità amministrativa, sulla base della quale l’ente territoriale può decidere di attribuire un determinato riconoscimento non alla generalità di consociati bensì a soggetti accomunati da una serie di requisiti specifici. Contrariamente, il giudice ha ritenuto la condotta discriminatoria riconducendo la prestazione, indipendentemente dal carattere premiale del provvedimento impugnato, al diritto all’istruzione.
69 Cfr. art. 2, comma 1, del testo unico. Anche il d.lgs. 112/1998 delega a regioni e enti locali «gli
interventi di prima assistenza in favore dei profughi, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonché di rigetto ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere».
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Al riguardo abbiamo già anticipato che in Toscana gli interventi socio assistenziali urgenti ed indifferibili sono erogabili anche agli stranieri non regolarmente presenti sul territorio regionale; in Campania agli stranieri senza permesso di soggiorno e a coloro che occasionalmente si trovano sul territorio della Regione sono garantite le misure di pronto intervento sociale70; nel Lazio, con una formulazione più ambigua, si prevede che, la Regione garantisca ai cittadini stranieri immigrati, anche non in regola con il permesso di soggiorno, «gli interventi riguardanti le attività sanitarie previste dai livelli essenziali di assistenza nell’ambito del servizio sanitario regionale nonché le provvidenze e le prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale previste dalla normativa vigente nell’ambito del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo alle disposizioni in materia di politiche sociali concernenti i cittadini stranieri immigrati»71. A differenza delle prime due previsioni, quest’ultima disposizione sembra quindi abilitare la Regione anche all’erogazione di provvidenze economiche a favore degli stranieri non regolarmente presenti sul territorio, tuttavia soltanto la prima è stata impugnata dal Governo72.
In particolare, è stato ritenuto che la disposizione toscana, prevedendo interventi socio assistenziali urgenti ed indifferibili in favore di «tutte le persone dimoranti nel territorio regionale, anche se prive di titolo di soggiorno», comportasse il riconoscimento allo straniero irregolarmente presente sul territorio italiano «di una serie di prestazioni non esattamente individuate, rimettendo alla regione la fissazione dei richiamati criteri di urgenza ed indifferibilità e, quindi, del contenuto stesso di quelle prestazioni», con concreti rischi di «invadenza» delle competenze statali73.
La successiva entrata in vigore del reato di ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato impone anche un’ulteriore riflessione sull’effettività di tali previsioni, dal momento che il divieto di segnalazione dello straniero irregolarmente presente sul territorio è contemplato esclusivamente dall’art. 35 del testo unico in materia di accesso alle strutture sanitarie. Inoltre, già prima della l. 94/2009, l’art. 6, comma 5 bis, della l. 125/2008, aggiunto in sede di conversione del d.l. 92/2008, ha previsto l’espresso obbligo per il Sindaco di segnalare alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, «la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale
70 Cfr. art. 5, comma 1, lett. d), della L.R. Campania 11/2007, che annovera tra i livelli essenziali delle
prestazioni sociali il servizio di pronto intervento sociale «per le situazioni di emergenza personali e familiari ed interventi di unità mobili per eventuali situazioni di precarietà strutturale, quali campi rom o alloggi di fortuna».
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Art. 15 della L.R. Lazio 10/2008.
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Su tali discrasie si vedano in generale le riflessioni di R.BIN, Fede e regioni, in Le Regioni, 6/2008, 1045 e ss.
73 Per le concrete modalità di erogazione dei servizi socio-assistenziali, si fa infatti rinvio al piano di
indirizzo regionale per le politiche sull’immigrazione, predisposto annualmente dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio. Il Governo ritiene tuttavia che si tratti di uno strumento frutto di unilaterale elaborazione da parte della regione, «che prescinde da qualsiasi forma di raccordo con lo Stato, e dal contenuto non fisso ma variabile di anno in anno, di per sé non idoneo, dunque, a scongiurare i concreti rischi di “invadenza” delle competenze statali». Come si legge nel ricorso n. 52 del 6.8.2009 del Governo contro la Regione Toscana, attualmente pendente dinanzi alla Corte costituzionale.
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adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato»74.
È quindi evidente che tali previsioni hanno inciso profondamente sul sistema di erogazione di tali prestazioni, allontanando lo straniero irregolare dagli uffici pubblici e dalle istituzioni locali. Sebbene possa non configurarsi un obbligo di denuncia in capo agli operatori sociali che prestano assistenza agli stranieri irregolari, è indubbio come tali previsioni siano destinate a marginalizzare lo straniero irregolare, che per paura di essere segnalato si vedrà bene dall’uscire dall’ombra.
7. Il diritto dello straniero all’abitazione nelle differenti discipline regionali e