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L’inserimento dei minori stranieri nelle classi

VII. Ambito di indagine e scopo del lavoro

2. L’inserimento dei minori stranieri nelle classi

L’effettività del diritto allo studio investe più in generale anche il tema dell’inserimento scolastico del minore, affinché sia garantito un accesso paritario all’istruzione in condizioni di tutela della dignità del minore. È infatti evidente come l’inserimento in classi di alunni di età di gran lunga inferiore, magari motivato da difficoltà linguistiche, potrebbe ostacolare il positivo inserimento del minore straniero nella scuola, mortificando anche la percezione delle proprie capacità.

Sul punto sono intervenute alcune circolari amministrative104, le quali hanno previsto che i minori stranieri vengano iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: dell’ordinamento degli studi nel Paese di provenienza, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza; del titolo di studio eventualmente posseduto; dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione.

La stessa normativa richiede che il collegio dei docenti formuli proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi, evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la loro presenza ai fini di una migliore integrazione e di una maggiore efficacia didattica per tutti.

Al riguardo la recente circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dell’8.1.2010 ha previsto un limite al numero degli alunni stranieri da

102 In particolare, con la C.M. 8.9.1989, n. 301, recante “Inserimento degli alunni stranieri nella scuola

dell’obbligo. Promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto allo studio”, si è inteso disciplinare l’accesso generalizzato al diritto allo studio, l’apprendimento della lingua italiana e la valorizzazione della lingua e cultura d’origine. Con la successiva C.M. 22.7.1990, n. 205, relativa a “La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione interculturale”, si è affermato il principio del coinvolgimento degli alunni italiani in un rapporto interattivo con gli alunni stranieri/immigrati, in funzione del reciproco arricchimento. Questa normativa introduce per la prima volta il concetto di educazione interculturale. Inoltre, per sostenere l’azione dei docenti, si affida al Ministero dell’istruzione il compito di dettare disposizioni per l’attuazione di progetti di aggiornamento e di formazione, nazionali e locali, sui temi dell’educazione interculturale: cfr. C.M. n. 155/2001 e C.M. n. 160/2001.

103 Al riguardo non si può far a meno di considerare come il percorso di integrazione del minore

straniero nella società di accoglienza non dovrebbe poi essere bruscamente interrotto al compimento della maggiore età, ma dovrebbero essere garantite adeguate tutele affinché al compimento del diciottesimo anno, soprattutto se il minore è figlio di genitori irregolari, siano garantiti percorsi di stabilizzazione nella comunità dove è cresciuto. Ciò al fine di garantire principalmente il rispetto e la tutela dei legami che il minore ha nel frattempo instaurato sul territorio; del resto non sarebbe neppure coerente che uno Stato investisse risorse sull’integrazione sociale dei minori stranieri quando al compimento della maggiore età non sia in grado di garantire almeno la possibilità di rimanere nel contesto sociale ove questi si sono radicati e formati. Nel testo unico la condizione dei minori stranieri al compimento della maggiore età è disciplina agli artt. 31 e 32. Tuttavia la questione sembra poter essere più efficacemente affrontata soprattutto nell’ambito delle politiche sociali che lo Stato e gli enti territoriali sapranno realizzare in tale settore.

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distribuire in ciascuna classe scolastica in modo da non superare il tetto del 30%105. Sebbene la previsione possa salutarsi con favore, al fine di evitare la formazione di classi composte quasi esclusivamente da stranieri soprattutto in quartieri a particolare densità straniera, desta preoccupazione l’enfasi sottolineata in alcuni punti della circolare alla possibilità che gli alunni stranieri soggetti all’obbligo di istruzione siano assegnati ad una classe diversa ed inferiore rispetto a quella corrispondente dall’età anagrafica, su decisione del collegio dei docenti in relazione a criteri che tengano conto anche della verifica delle competenze linguistiche dell’alunno. Il rischio, sottolineato da alcuni primi commenti, è che tale eventualità possa trovare una diffusa attuazione in mancanza di adeguate risorse finanziarie e organizzative volte, invece, a potenziare azioni positive aggiuntive all’ordinario curriculum scolastico miranti all’integrazione degli alunni stranieri, con ciò determinando situazioni di discriminazione a danno dei figli di immigrati106.

L’aspetto maggiormente preoccupante relativo all’inserimento degli alunni nelle scuole ha tuttavia riguardato la proposta di istituire apposite classi separate o classi- ponte107.

Ha infatti sollevato molteplici critiche l’approvazione di una mozione parlamentare108 nella quale si impegna il governo a rivedere il sistema di accesso degli alunni stranieri alle scuole di ogni ordine e grado, autorizzando il loro ingresso previo il superamento di test e specifiche prove di valutazione, nonché a istituire classi ponte, le quali consentano agli studenti stranieri che non hanno superato i test di frequentare corsi di apprendimento della lingua italiana, propedeutiche all’ingresso degli studenti stranieri nelle classi permanenti. E sulla stessa linea si pongono inoltre alcuni disegni di legge attualmente pendenti109.

Preoccupa l’inevitabile effetto di segregazione prodotto da tale sistema, il quale anziché favorire l’integrazione tra alunni di origine straniera e italiana li separa anche fisicamente all’interno della struttura scolastica. Che l’inserimento e l’apprendimento degli alunni stranieri sia una delle priorità da risolvere - tenuto conto del riflesso negativo che certe realtà potrebbero avere anche sugli alunni italiani110 - è indubbio, tuttavia non sembra che ciò possa avvenire positivamente attraverso l’introduzione di

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La circolare prevede l’introduzione di tale limite a partire dall’anno scolastico 2010-2011 in modo graduale, a partire dal primo anno di ciascun grado di studi. Eventuali eccezioni e deroghe potranno essere consentite dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale in presenza di alunni stranieri già titolari di adeguate competenze linguistiche, di istituti scolastici che abbiano a disposizione particolari risorse professionali e strutture di supporto ovvero consolidate e positive esperienze didattiche, ovvero al fine di salvaguardare la continuità didattica e, in ultima istanza, per ragioni di necessità per l'oggettiva esistenza di soluzioni alternative.

106 Avverso la circolare è stato comunque proposto ricorso in base all’articolo 44 del testo unico, in

quanto, il provvedimento, sebbene finalizzato a creare un meccanismo distributivo degli alunni, non chiarisce cosa succeda qualora venga superato il tetto del 30%, se cioè ammetta la possibilità di escludere anche un alunno straniero, in violazione dell’art. 3 Cost. Se così fosse, infatti, si introdurrebbero modalità diverse di iscrizione tra alunni in ragione della cittadinanza. Per un commento cfr. www.asgi.it/home_asgi.php?n=824&l=it.

107 In generale sul punto N.I

OMMI, Scuola: classi-ponte per gli stranieri, in www.immigrazione.it.

108 Mozione Cota e altri, Atto Camera 1-00033, approvata il 14 ottobre 2008.

109 Cfr. d.d.l. S-1028, recante “Istituzione delle classi-ponte per l’alfabetizzazione nella lingua italiana

e l’integrazione sociale degli studenti stranieri che non conoscono la lingua italiana, e d.d.l. C-1245, recante “Disposizioni in materia di accesso degli studenti stranieri alla scuola”.

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tali classi, che la dottrina111 ha efficacemente avvicinato alle classi-differenziali, riservate un tempo ai portatori di handicap. In riferimento a queste ultime, la Corte costituzionale112 ha già avuto modo di chiarire la necessità di evitare i possibili effetti di segregazione ed isolamento e i connessi rischi di regressione, riferendosi alla comunità scolastica come formazione sociale, nella quale, in forza dell’art. 3, comma 2, Cost., deve essere rimosso ogni tipo di ostacolo, non soltanto di ordine economico113. Affermazioni che risultano quindi tuttora preziose.

Peraltro tali provvedimenti sembrano porsi anche in contrasto con il quadro internazionale di riferimento, in primis la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia del 20 novembre 1989114.