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Dovere dell’imprenditore di informativa sullo stato di crisi.

CARATTERISTICHE E FINALITA’ DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

2.7. Il regolare pagamento dei creditori estranei.

2.8.2. Dovere dell’imprenditore di informativa sullo stato di crisi.

fiducia dei creditori nell’iniziativa di risanamento. Sotto tale profilo è essenziale un costante e credibile scambio di informazioni tra l’imprenditore in stato di crisi e i suoi creditori, in quanto solo se questi confidano nella correttezza e nella completezza delle informazioni messe a loro disposizione, risulterà possibile che accettino volontariamente dei sacrifici delle posizioni pregresse e addirittura l’assunzione di nuovi rischi, sotto forma di ulteriori forniture di beni, servizi e credito.

Pertanto sin dal momento delle prime consultazioni con i creditori, soprattutto con quelli bancari, è opportuno che l’imprenditore in crisi e i suoi consulenti, segnalino la disponibilità a regolare secondo un eventuale modello procedurale di gradimento per i creditori, i successivi passi dell’iniziativa di ristrutturazione, manifestando così un elevato grado di trasparenza . Tale disponibilità potrà essere recepita negli accordi di ristrutturazione attraverso clausole che prevedano obblighi di comunicazione di determinate informazioni a cadenze temporali prefissate; si tratterà in particolare della redazione e della trasmissione di situazioni patrimoniali, relazioni ed altri documenti informativi.

2.8.2. Dovere dell’imprenditore di informativa sullo stato di crisi.

L’iniziativa nella stipulazione degli accordi di ristrutturazione, sarà presa dall’imprenditore in stato di crisi, che dovrà rendere conoscibile ai creditori l’esistenza della situazione di difficoltà che attraversa la propria impresa.

Sotto tale profilo è stata evidenziata78 l’opportunità di introdurre degli strumenti di allerta volti a favorire l’esteriorizzazione della crisi d’impresa, sia nell’interesse dell’imprenditore che del ceto creditorio, al fine di evitare che un’emersione tardiva della crisi, renda inevitabile, l’apertura della procedura fallimentare.

L’inizio delle trattative potrà essere eventualmente preceduto dall’invio da parte dell’imprenditore in crisi di una lettera d’intenti, generalmente molto generica con cui può eventualmente procedersi alla convocazione dei creditori al fine di illustrare il piano di ristrutturazione predisposto dalla stessa79, di solito contenuto in documento denominato infomemorandum o termsheet.

Questo documento normalmente contiene una premessa sulla storia dell’impresa, sulle cause principali della crisi, sulle prospettive di continuazione dell’attività o le previsioni dei ricavi conseguenti alla vendita di alcuni o tutti gli assetts, l’esposizione debitoria complessiva con l’indicazione dei vari creditori, nonché l’indicazione dei tempi necessari per il completamento dell’operazione che potrà essere di risanamento o di liquidazione.

Si tratta di una fase delicatissima, che segna l’inizio di quelle trattative stragiudiziali che dovrebbero condurre alla formalizzazione dell’accordo.

78

Così, G. FAUCEGLIA, L’anticipazione della crisi d’impresa: profili di diritto comparato e prospettive future – Atti del Convegno di Milano del 21.10.2008, in, Il Fall. n.1/2009, (Allegato), p. 14 e segg. 79 M. ARATO, Gli accordi di salvataggio o di liquidazione dell’impresa in crisi, in, Il Fall. , n. 11/2008, p. 1237 e segg.

Questo momento è caratterizzato da una forte asimmetria informativa, che si manifesta non solo tra il debitore e i suoi creditori, ma anche all’interno delle diverse categorie di creditori.

L’imprenditore in crisi è infatti il soggetto che ha la cognizione più completa della situazione economica della propria impresa, mentre le conoscenze che i creditori normalmente hanno delle condizioni economiche del proprio obbligato sono molto più limitate, inoltre, anche da questo punto vista all’interno del ceto creditorio, normalmente esistono delle differenze, si pensi ad esempio alla posizione privilegiata delle banche, che in virtù degli strumenti che hanno a disposizione80, potrebbero essere in grado di valutare la situazione dell’impresa sia in relazione al singolo rapporto intrattenuto con la stessa, sia nell’ambito del complesso dei rapporti intrattenuti con il mondo bancario. Anche i lavoratori, soprattutto se assistiti nel loro insieme da organizzazioni sindacali potrebbero avere una percezione più immediata della difficoltà dell’impresa, in ragione di un mutato utilizzo dei fattori della produzione.

I fornitori invece, percepiscono, in genere, in ritardo la situazione di crisi del proprio acquirente e ciò anche in considerazione della prassi dei tempi dilazionati per il pagamento dei debiti aziendali.

A ciò occorre aggiungere, che all’interno di ciascuna categoria di creditori , è possibile trovare creditori più o meno informati, ad esempio a seconda della maggiore o minore frequenza e rilevanza economica dei rapporti commerciali con il debitore.

La diversa prospettiva dalla quale ciascuna categoria di creditori, e all’interno della stessa ciascun creditore osservano l’impresa in crisi, determina un diverso livello di informazione del singolo, rispetto alla reale situazione economico-finanziaria dell’impresa medesima.

Il riequilibrio di questa situazione di asimmetria informativa, durante la fase di negoziazione dell’accordo, si impone alla luce dei principio di buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 cod. civ.) nonché alla luce dei principi di eguaglianza e di libertà di iniziativa economica (art. 3 e 41 Cost.)

A seconda delle dimensioni dell’impresa in crisi, dell’attività esercitata, del contenuto del possibile accordo di ristrutturazione, può variare il contenuto delle comunicazioni da rivolgere ai creditori. Questi possono essere messi in condizione di valutare in maniera ponderata non solo le rinunzie e le clausole che dovranno sottoscrivere al momento della stipulazione dell’accordo, ma anche quelle che dovranno sottoscrivere gli altri creditori, infatti un elemento che può influenzare il giudizio di questi in ordine all’accettabilità della proposta è la consapevolezza della condivisione del sacrificio economico con tutti o parte degli altri creditori. Infatti la possibilità per il debitore di derogare in questa situazione alla regola della par condicio creditorum , non preclude ai creditori di condizionare l’accettazione della proposta ad un sacrificio più o meno uguale delle altre situazioni giuridiche.

Il riequilibrio di questa situazione di asimmetria informativa, viene attuato poi, nella fase successiva alla negoziazione, attraverso la previsione legislativa che impone la

pubblicazione dell’accordo di ristrutturazione nel registro delle imprese (art. 182 bis). In seguito alla presentazione del Programma di ristrutturazione81, l’impresa supportata

dai propri consulenti, valutate le reazioni dei creditori, d’intesa con questi ultimi, soprattutto ove questi siano rappresentati in prevalenza da banche o altre istituzioni finanziarie, deciderà se ricorrere ad un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall., o ad un Piano di risanamento attestato ex art. 67 l. fall. comma 3 lett. d) l.fall, o eventualmente ad un accordo di salvataggio atipico, scelta che dipenderà anche dalle condizioni dell’impresa e dall’esame delle cause che hanno determinato la crisi.

E’ evidente che se lo scopo dell’impresa è quello di pervenire alla ristrutturazione del debito attraverso la liquidazione totale delle sue attività, si dovrà ricorrere ad un accordo di ristrutturazione e non al piano di risanamento attestato, giacchè quest’ultimo presuppone, la continuazione dell’attività imprenditoriale, attraverso la riduzione dell’esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria82.

2.8.3. Comportamento del creditore secondo buona fede e utilizzo delle

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