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La relazione sull’attuabilità dell’accordo: contenuto e caratteristiche.

Nel documento Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (pagine 109-111)

IL CONTENUTO DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

4.2. Il rapporto tra l’ “accordo” il “piano” di ristrutturazione.

4.3.2. La relazione sull’attuabilità dell’accordo: contenuto e caratteristiche.

Per quanto concerne il contenuto e le caratteristiche della relazione sull’attuabilità dell’accordo, questa dovrà riguardare, secondo quanto dispone l’art. 2501 bis comma 4 e 2 , la ragionevolezza del piano di ristrutturazione, specificando le risorse finanziarie previste per il pagamento dei creditori estranei all’accordo.

La consegna della relazione esaurisce l’attività del professionista, salvo successive integrazioni e delucidazioni eventualmente richieste dall’organo giudiziario in sede di omologa218.

215 Trib. Rimini, 20 marzo 2009, Est. R. Talia: decreto di omologazione ex art. 182 bis, in, http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1650.htm.

216 Il Finanziamento delle Imprese in Crisi, Linee Guida, 2010, elaborate nell’ambito di un progetto che ha visto la collaborazione dell’Università di Firenze, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dell’Assonime. Il documento è disponibile agli indirizzi: www.unifi.i/nuovodirittofallimentare; oppure www.cndcec.it, o anche www.assonime.it

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Così come modificato dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262 e dal Regolamento Emittenti, Capo I bis, (Incompatibilità), artt. 149 bis e segg..

218 BELLO, in, Il nuovo diritto della crisi d’impresa e del fallimento, (a cura di) F. Di Marzio, Milano, 2006, 494.

La relazione si dovrà concludere con un giudizio finale di attuabilità o meno dell’accordo, cioè con un’attestazione positiva o negativa, in quanto il dettato legislativo non lascia spazio ad altre soluzioni, che ad esempio sottopongano l’attestazione a termini, condizioni o riserve. In questi casi infatti il tribunale non potrebbe che dichiarare inammissibile la domanda, per mancanza di uno dei presupposti di legge richiesti per il suo accoglimento.

E’ dibattuto in dottrina se il professionista debba garantire la veridicità dei dati aziendali o se invece egli debba limitarsi ad un esame documentale.

Secondo una prima prospettiva219 il controllo del professionista, dovrebbe essere solo documentale, in quanto nell’esercizio dello stesso occorrerebbe presumere, se non emergono elementi contrari, la veridicità delle scritture in quanto oggetto della relazione non è la verifica dell’attendibilità dei dati aziendali, ma la previsione di regolare pagamento dei creditori estranei, in base a quei dati.

Tuttavia è chiaro che tale professionista non potrà recepire acriticamente dati contabili che siano palesemente contraddittori, dovendo comunque effettuare un controllo documentale220.

Sembra pertanto preferibile ritenere, che il professionista debba comunque garantire la veridicità dei dati aziendali, costituendo essi il presupposto del giudizio di fattibilità dell’accordo, in questa attività, pertanto, egli non potrà limitarsi a garantire la mera corrispondenza tra i dati utilizzati nel piano e la contabilità aziendale, dovendo invece garantire l’esattezza dei dati aziendali sui quali si basa l’accordo.

La mancanza di un giudizio di attendibilità dei dati aziendali priverebbe di fondamento la successiva attestazione di attuabilità dell’accordo e la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei, inoltre la presenza del professionista deve ritenersi proprio funzionale al superamento delle asimmetrie informative221.

Nelle imprese di dimensioni medio grandi, data l’impossibilità di eseguire una verifica di tutti i dati aziendali in tempi ragionevoli e con costi non esorbitanti, è opportuno che il professionista ponga particolare attenzione agli elementi di maggiore importanza sotto il profilo quantitativo, con particolare riferimento ai flussi di cassa attesi, nonché agli aspetti che presentano possibili rischi ai fini dell’attestazione e alla mancanza di elementi che destino sospetti in relazione alla veridicità delle rappresentazioni contabili dei fatti di gestione.

In linea con questa interpretazione, la giurisprudenza222ha valutato negativamente un accordo di ristrutturazione, per il quale vi era una relazione molto generica sulla

219 F. INNOCENTI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel quadro dell’intervento correttivo del 2007: una possibile soluzione alla crisi d’impresa, in, Riv. Dir. Fall., n. 6, 2007, p. 932; PROTO, Gli accordi di ristrutturazione, cit. , p. 133.

220 F. INNOCENTI, op. ult. Cit. , p. 933.

221 Cfr. Trib. Milano 10 novembre 2009, (decr.) Pres. Lamanna, Rel. Perrotti, in, www.ilcaso.it; Linee Guida sul Il Finanziamento alle Imprese in Crisi, , del 2010, P. 13 e segg., elaborate nell’ambito di un progetto che ha visto la collaborazione dell’Università di Firenze, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dell’Assonime. Il documento è disponibile agli indirizzi: www.unifi.i/nuovodirittofallimentare; oppure www.cndcec.it, o anche www.assonime.it,

fattibilità del piano, e da cui non risultava quale fosse la percentuale dei creditori aderenti e quindi se fosse stata raggiunta la soglia del 60% dei crediti.

E’ chiaro poi che l’oggetto dell’attestazione dipenderà dall’ampiezza del contenuto dell’accordo.

Un elemento che differenzia e caratterizza l’attività del professionista di cui all’art. 182 bis, rispetto alla disciplina del concordato preventivo, è la circostanza che esso non dovrà soltanto attestare in maniera generica la fattibilità e la attuabilità del piano, ma dovrà attestare altresì l’idoneità dell’accordo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei e non il mero soddisfacimento degli stessi, come previsto nel concordato preventivo.

La relazione pertanto dovrebbe descrivere in maniera dettagliata le attività destinate al pagamento dei creditori estranei, l’effettiva possibilità dell’accordo di ristrutturazione di generare la liquidità necessaria, nel caso in cui lo stesso non contenga già l’indicazione di una somma vincolata per tale finalità.

Ne consegue che la valutazione della veridicità dei dati aziendali costituisce un presupposto logico indefettibile della relazione redatta dal professionista.

Laddove poi dal ricorso e dalla relazione attestativa emerga che la condizione di omologabilità, costituita dal regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo, dipenda, tra l’altro, e sia quindi assicurata, dalla concreta possibilità di poter perfezionare un finanziamento bancario, poiché quest’ultimo diventa decisivo per la ragionevolezza in astratto e la fattibilità in concreto degli impegni assunti con l’accordo, occorre che l’attestazione del professionista si concentri anche su tale aspetto223, assicurando, attraverso una motivazione dettagliata ed esaustiva, la coerenza complessiva del piano industriale e del programma finanziario, rivelandosi, in caso contrario illogica e inutile alla scopo per il quale la legge la prevede.

Nel documento Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (pagine 109-111)

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