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L’emersione degli interessi e delle pretese degli individui nell’ordinamento internazionale

S EZIONE I I LIMITI ALL ' AUTONOMIA PROCEDURALE DEGLI STATI IN MATERIA DI DIRITTI UMANI E

1. L’emersione degli interessi e delle pretese degli individui nell’ordinamento internazionale

Le pretese dell’individuo e delle persone fisiche nel diritto internazionale hanno tradizionalmente occupano una posizione marginale, in linea con i canoni classici della dottrina che, come noto, ha tradizionalmente posto l’accento sugli interessi governativi3 e, salvo alcuni eccezionali contesti sviluppatisi in modo embrionale e frammentato a seguito del primo conflitto mondiale4, ha limitato la tematica della tutela dell’individuo










3 Seguendo le indicazioni della Corte permanente di giustizia internazionale nel caso Lotus,

(CPGI, The Case of the S.S “Lotus”, Judgment, 7/9/1927, in Publications CPJI, Series A, n. 10, 18) il diritto internazionale veniva a qualificarsi quale ordinamento giuridico prettamente interstatale, dove gli individui erano espulsi dall’ambito definitorio della disciplina, ed erano relegati a livello domestico, senza collegamento diretto con il diritto internazionale. Sulla posizione dell’individuo nel diritto internazionale classico, si vedano, a titolo esemplificativo: E. DE VATTEL, Le droit des gens ou principes

de la loi naturelle, appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains, Londres, 1758;

D. ANZILOTTI, Corso di diritto internazionale, Roma, 1912; G. DIENA, Principi di diritto internazionale,

Napoli, 1908;LFLOPPENHEIM, International law: A Treaties, London, 1905; R. QUADRI, La sudditanza

nel diritto internazionale, Padova, 1936; H. TRIEPEL, Völkerrecht und Landesrecht, Berlin, 1899 (con traduzione italiana di BUZZATI, Diritto internazionale e diritto interno, Torino, 1913); IDEM, Les rapports entre le droit interne et le droit internationale, in RCADI, t. 1, 1923, 77 ss; S. GEMMA, Appunti di diritto

internazionale: diritto pubblico, Bologna, 1923; A. VERDROSS, Règles générales du droit international

de la paix, in RCADI, t. 20, 1929-V, 347 ss.; S. SEFERIADES, Principes généraux du droit internationale

de la paix, in RCADI, t. 34, 1930-IV, 311 ss; K. STRUPP, Les règles générales du droit international de la

paix, in RCADI, t. 47, 1934-I, 536 ss.

4 Facciamo riferimento ai sistemi di tutela delle minoranze e dei lavoratori sorti dopo il primo

alla protezione dello straniero5.

Anche se la dottrina classica è stata contestata fin dalla prima metà del secolo scorso, da una parte, da chi identificava nell’individuo il solo soggetto di ogni ordinamento giuridico, compreso quello internazionale6, e dall’altra, da chi riconosceva all’individuo una certa soggettività giuridica da affiancare a quella degli Stati7, essa non









Congresso di Vienna ai Trattati di pace dopo la seconda guerra mondiale, in RDI, 1992, p. 63 ss; A. DE

ZAYAS, The International Judicial Protection of People and Minorities in International Law, in C. BRÖLMANN, R. LEFERBER, M. ZIECK (ed.), People and Minorities in International Law, Dordrech,

London, Boston, 1993, p. 255 ss; P. SIMONE, La tutela internazionale delle minoranze nella sua evoluzione storica, Napoli, 2002. Per quanto riguarda, invece, il sistema di tutela dei lavoratori, ed in

particolare il sistema dell’OIL, si vedano a semplice titolo introduttivo: E. MAHAIM, L’organisation

permanente du travail, in RCADI, t. 4, 1924-III, p. 65 ss; A. CASSESE,P.GAETA, Le sfide attuali del diritto internazionale, Bologna, 2008, p. 139 ss.

5 Sul punto si vedano, a titolo esemplificativo: E.M. BORCHARD, Diplomatic Protection of

Citizens Abroad, New York, 1915; J. WITEMBERG, La recevabilité des réclamations devant les

juridictions internationales, in RCADI, t. 41, 1932-III, p. 39 ss; G. STROZZI, Interessi statali ed interessi

privati nell’ordinamento internazionale. La funzione del previo esaurimento dei ricorsi interni, Milano,

1977; P. PICONE,B.CONFORTI, La giurisprudenza italiana di diritto internazionale pubblico. Repertorio

1960-1987, Napoli, 1988, p. 128 ss; J.F. FLAUSS, La protection diplomatique: mutations contemporaines

et pratiques nationales, Bruxelles, 2003; E. MILANO, Diplomatic Protection and Human Rights Before

the International Court of Justice: Re-Fashioning Tradition?, in NYIL, 2004, p. 94 ss; P. PUSTORINO, Recenti sviluppi in tema di protezione diplomatica, in RDI, 2006, p. 86 ss; VERMEER-KÜNZLI, Restricting

Discretion: Judicial Review of Diplomatic Protection, in NJIL, 2006, p. 279 ss; A. BASSU, La rilevanza

dell’interesse individuale nell’istituto della protezione diplomatica. Sviluppi recenti, Milano, 2008. Sulla posizione dominante della protezione dello straniero nel contesto della tutela dell’individuo nell’ordinamento internazionale, si veda, anche: A. CASSESE, Individuo (diritto internazionale), in Enc.

Dir., Milano, 1951; W. JANIS, Individuals as Subjects of International Law, in CornellILJ, 1984-1985, pp. 61; C. DOMINICÉ, L’émergence de l’individu en droit international public, in Ann. Études int., 1988,

p. 1 ss; U. LEANZA, Il diritto internazionale. Da diritto per gli Stati a diritto per gli individui, Torino,

2002; B. NASCIMBENE, L’individuo e la tutela internazionale dei diritti umani, in S.M. CARBONE,R. LUZZATO,A.SANTA MARIA (dir.), Istituzioni di diritto internazionale, 3ª, Torino, 2006, p. 367 ss.; G. BARTOLINI, Riparazione per violazione dei diritti umani e ordinamento internazionale, Napoli, 2009.

6 Su questa prima critica organica alla configurazione tradizionale dell’individuo nel diritto

internazionale si possono vedere le teorie elaborate da autori come come Deguit, Scelle e altri, riconducibili alla c.d. «scuola sociologica» o «realista» del diritto internazionale; in particolare, si vedano: G. SCELLE, Manuel de droit international public, Paris, 1948, p. 509; L. DUGUIT, Traité de droite constitutionnelle, 2a edi. Paris, 1921; G. SCELLE, Règles générales du droit de la paix, in RCADI, t. 46,

1933-IV, p. 327 ss; H. KRABBE, L’idée moderne de l’Etat, in RCADI, t. 13, 1926-III, pp. 513-583; M.

REGLADE, Perspectives qu’ouvrent les doctrines du Doyen Duguit pour un renouvellement de l’étude du

droit international public, in RGDIP, 1930, p. 396 ss.

7 Su questo secondo filone di critica organica alla configurazione tradizionale dell’individuo nel

diritto internazionale si vedano, a titolo esemplificativo: SIOTTO-PINTOR, Les sujets de droit international

autres que les états, in RCADI, t. 41, 1932-III, 245 ss; A. GUANI, La solidarité internationale dans

l'Amérique latine, in RCADI, t. 8, 1925-III, p. 320 ss; G. SPERDUTI, L’individuo nel diritto internazionale.

Contributo all’interpretazione del diritto internazionale secondo il principio dell’effettività, Milano,

1950; A. CAVAGLIERI, La natura giuridica della Corte internazionale delle prede, in RDI, 1913, p. 121 ss; G. SALVIOLI, La natura giuridica della Corte internazionale delle prede, Roma, 1914; S. RUNDSTEIN,

L’arbitrage international in matière privé, in RCADI, t. 23, 1928-III, p. 378 ss; S. SEFERIADES, Le

problème de l’accès des particuliers à des juridictions internationales, in RCADI, t. 51, 1935-IV, pp. 38-

43; G. KAECKENBEECK, The protection of vested rights in International law, in BYIL, 1936, p. 2 ss;

WRIGHT, The end of period of transition, in AJIL, 1937, p. 604 ss; M. KOROWICZ, The Problem of the

International Personality of Individuals, in AJIL, 1956, p. 533 ss; S. ROMANO, Corso di diritto internazionale, Padova, 1929; J.F. HOSTIE, Examen de quelques règles du droit international dans le

domaine des communications et du transit, in RCADI, t. 40, 1932, p. 488 ss; G. BALLADORE-PALLIERI,

è stata del tutto superata e la posizione e le pretese degli individui rimangono ancora oggi difficilmente inquadrabili secondo una posizione comune poiché, come noto, non si rilevano nel diritto internazionale norme positive che siano in grado di identificare i soggetti di diritto e le caratteristiche che essi devono possedere, a differenza di quanto comunemente riscontrabile nel diritto statale8.

Tuttavia, diversi autori hanno sottolineato il carattere eminentemente dottrinale della disputa sulla posizione che l’individuo occupa nel panorama del diritto internazionale contemporaneo9, dato che le possibili soluzioni teoriche non sembrano influenzare in modo radicale il suo ruolo effettivo in tale ordinamento e il concreto










8 Sulle condizioni necessarie per acquisire la soggettività giuridica nel diritto internazionale i

contributi in dottrina sono letteralmente sterminati; a titolo esemplificativo si vedano:H.KELSEN, La Trasformation du droit international en droit interne, in RGDIP, 1936, p. 10; W. BISHOP, International

Law. Case and materials, New York, 1953; C.A. NORGAARD, The position of the individual in

International Law, Copenaghen, 1962; C. TUMUSCHAT, International law: Ensuring the Survival of

Mankind on the Eve of a new century. General Course on Public International law, in RCADI, t. 281,

1999, p. 9 ss; P. WEIL, Le droit international en quête de son identité. Course général de droit international public, in RCADI, t. 237, p. 1992-VII, p. 9 ss; C. DOMINICÉ, L’émergence de l’individu en

droit international public, in Annales d’études internationales, vol. 16, 1988, 1 ss; J. VERHOEVEN, Droit

international public, Bruxelles, 2000. Per quanto riguardo, invece, la parte della dottrina che ha

disconosciuto la valenza dei requisiti classici, o ha rilevato un loro soddisfacimento da parte dell’individuo, si vedano, sempre a titolo esemplificativo: C. FOCARELLI, Lezioni di diritto internazionale, vol. I, Il sistema degli Stati e i valori comuni dell’umanità, Padova 2008; G. COHEN- JONATHAN, L’individu comme sujet de droit international – Droit international de contrats et droit

international des droits de l’homme - , in Mélanges Paul Amselek, Bruxelles, 2005, p. 223 ss; M.

COSNARD, Rapport introductif, in SFDI, Le sujet en droit international, Paris, 2005, p. 13 ss;

ROUCOUNAS, Facteurs privé et droit international public, in RCADI, t. 299, 2002, p. 9 ss; A.A. CANÇADO

TRINDADE, The Emancipation of Individual from His Own State: The Historical Recovery of Human

Person as Subject of the Law of Nations, in La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un Cuarto de Siglo: 1979-2004, San José, 2005, p. 159 ss; L. CONDORELLI, Fonti (Dir. Int.), in A. CASSESE (dir.), Dizionario di diritto pubblico, Milano, vol. III, 2006, p. 2555; M. FITZMAURICE, Actors and Factors in

the Evolution of Treaty Norm (An Empirical Study), in Austrian Review of International and European law, 1999, p. 1 ss; S. SZUREK, La société civile internationale et l’élaboration du droit international, in GHERARI-SZUREK (dir.), L'émergence de la société civile internationale: vers la privatisation du droit international?, Paris, 2003, p. 49 ss; B. STERN, La société civile internationale et la mise-en-ouvre du

droit international: l’exemple de la Convention d’Ottawa sur l’élimination des mines antipersonnel, in H.

GHERARI,S.SZUREK (dir.), L'émergence de la société civile internationale: vers la privatisation du droit international?, Paris, 2003, p. 105 ss; M. IOVANE, La participation de la société civile à l’élaboration et

à l’application du droit international de l’environnement, in RGDIP, 2008, p. 465 ss. Sull’identificazione

della soggettività giuridica internazionale quale titolarità di diritti e obblighi si veda, a titolo esemplificativo, le definizioni di: J. SALMON, Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, 2001,

p. 1062; BOURQUIN, Règles générales de droit de la paix, in RCADI, t. 35, 1931-I, p. 5 ss; G. SALVIOLI, Régles générales de droit de la paix, in RCADI, t. 46, 1933-IV, p. 5 ss; A. CAVAGLIERI, I soggetti di

diritto internazionale, in RDI, 1925, p. 18 ss; D.P. O’CONNEL, La personnalité en droit international, in

RGDIP, 1963, p. 8 ss; J. BARBOZA, The international Personality of the Individual, in Studi in onore di

Sperduti, Milano, 1984, p. 387 ss; BIN CHENG, Introduction to Subjects of International Law, in M.

BEDJAOUI (dir.), International Law: Achievements and Prospects, Dordrech, 1991, p. 23 ss; A. GIOIA, Soggettività internazionale, in A. CASSESE (dir.), Dizionario di diritto pubblico, vol. VI, cit., p. 5610.

9 In tal senso si vedano: T. TREVES, Diritto internazionale: Problemi fondamentali, Milano 2005,

p. 190 ss; DE SENA, Diritti dell’uomo, in A. CASSESE (dir.), Dizionario di diritto pubblico, cit., p. 1869 ss;

GIOIA, Soggettività internazionale, in IDEM, p. 5612 ss; J. VERHOEVEN, Considération sur qui est

operare di alcune norme internazionali10. Viceversa, ciò che a fini del nostro discorso appare importante rilevare è la graduale emersione di norme giuridiche internazionali, indirizzate direttamente all’individuo, in grado di creare situazioni giuridiche passive o attive nei confronti dei vari partecipanti dello scenario del diritto internazionale.

A tal riguardo, sembra che non si pongano più dubbi, neppure da parte delle più autorevoli istanze giudiziarie internazionali, rispetto alla possibilità di ipotizzare che talune norme internazionali abbiano quali destinatari diretti l’individuo, con l’attribuzione di situazioni attive e passive. In particolare, sussistono adesso minori obiezioni al riconoscimento nell’ordinamento giuridico internazionale di doveri in capo agli individui, e parte della dottrina sembra ugualmente ammettere che, in talune circostanze, gli individui siano i diretti destinatari di alcuni diritti determinati dall’ordinamento giuridico internazionale11.

Quest’ultima possibilità è riconosciuta da quelle specifiche norme dal carattere procedurale che garantiscono all’individuo il potere di adire direttamente istanze internazionali di controllo12. Anche con riguardo alle norme primarie internazionali, una

crescente parte della dottrina sostiene che alcune disposizioni internazionali debbano considerarsi indirizzate non solo agli Stati ma anche verso entità non statali13,










10 In particolare, secondo quanto sostenuto da A. VIVIANI (Crimini internazionali e

responsabilità dei leader politici e militari, Milano, 2005, p. 328), «rispetto all’esistenza su una norma sulla responsabilità penale per crimini internazionali, chiedersi se l’individuo risponda perché soggetto vero e proprio, o in via indiretta, non pare avere specifiche conseguenze sul piano pratico, né sul piano delle garanzie di cui tale individuo dovrà godere di fronte alle giurisdizioni nazionali o internazionali. La soluzione adottata rispetto alla questione della soggettività internazionale degli individui, infatti, non influisce sul contenuto dei divieti di carattere penale che l’individuo è tenuto ad osservare. In questo senso, non ci pare che le norme sui crimini internazionali nei due loro elementi essenziali, oggettivo e soggettivo, dovrebbero ricevere una diversa interpretazione o qualificazione laddove si ritenesse che l’individuo non sia un soggetto di diritto internazionale».

11 Su questo punto, e in generale sul riconoscimento dell’esistenza di un certo numero di

obbligazioni dirette all’individuo nel quadro del diritto internazionale, si vedano, a titolo esemplificativo: HONRUBIA, La responsabilité internationale de l’individu, in RCADI, t. 280, 1999, p. 135 ss; M.C.

BASSIOUNI, Introduction to International Criminal Law, New York, 2003; G. LATTANZI, Diritto Internazionale penale, in M. FLORES,T. GROPPI, R.PISILLO MAZZESCHI (dir.), Diritti umani, Vol. I, Torino, 2007, p. 468 ss; A. CASSESE, International Criminal Law, 2a ed., Oxford, 2008; A. CASSESE,

Diritto Internazionale, Bologna, 2006, p. 187-189.

12 Sulle possibilità di un diretto accesso dell’individuo ad istanze internazionali, si vedano le

ricostruzioni di T. MERON, International Law in the Age of Human Rights. General Course in

International Law, in RCDAI, t. 301, 2003, p. 9 ss; A. DEL VECCHIO, I tribunali internazionali tra

globalizzazione e localismi, Bari, 2009.

13 In tal senso, si veda, a titolo esemplificativo: F. WALTER, Subjects of International Law, in R.

WOLFRUM (dir.), MPEPIL, 2008, p. 16; F. SALERNO, Diritto Internazionale. Principi e norme, Padova,

2008; C. TOMUSCHAT, Reparation in favour of Individual Victims of Gross Violations of Human Rights

and International Humanitarian Law, in Promoting Justice, Human Rights and Conflicts Resolution through International law. Liber amicorum Lucius Caflish, Leiden, 2007, p. 577 ss; F. FRANCIONI, The

Rights of Access to Justice under Customary International Law, in F. FRANCIONI (dir.), Access to Justice

prendendo le mosse da elementi della prassi che si sono consolidati in relazione alle norme sui diritti umani14, a contesti attinenti ad altre categorie di diritti individuali estranei ai diritti umani15, e ai diversi lavori relativi alla responsabilità degli Stati16, precisando, in ogni caso, le caratteristiche che le norme in oggetto devono possedere per poter attribuire, direttamente, situazioni giuridiche soggettive a favore degli individui17.

Dunque, se si viene a concordare con la tesi esposta in dottrina secondo cui anche l’individuo può essere destinatario diretto di norme internazionali, senza poi doversi necessariamente pronunciare sulla sufficienza di questo dato onde









la responsabilité internationale des Etats, in Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio- Ruiz, Vol. II, Napoli, 2004, p. 733.

14 In relazione alle norme sui diritti umani, un primo riferimento alla prospettiva su esposta, può

ritrovarsi nelle seguenti sentenze: Advisory Opinion OC-2/82 della Corte interamericana dei diritti dell’uomo, The Effect of Reservations on the Entry Into Force of the American Convention on Human

Rights Arts. 74 and 75, Advisory Opinion OC-2/82, September 24, 1982, Inter-Am. Ct. H.R. Ser. A No. 2 1982; la sentenza della Corte di giustizia The LaGrand Case (Federal Republic of Germany v United States of America), Judgment, 27/06/2001, in ICJ Reports, 2001, p. 494, para. 77; CGI, Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States), Judgment, 31/3/2004, in ICJ Reports, 2004, p. 35, para. 40;

Corte ADU, Advisory Opinion OC-16/99, The right to information on consular assistance in the

framework of the guarantees of due process of law, 1/10/1999, in IAYHR, 1999, p. 4458 ss. Per un

commento su tali sentenze, e sul punto in questione in generale, si vedano, a titolo esemplificativo: G. COHEN-JONATHAN, Rapport introductif général, in COHEN-JONATHAN, J.F. FLAUSS (dir.), Droit

international, droits de l’hommes et juridictions internationales, Bruxelles, 2004, p. 42 ss; G. GAJA, First

Report, in AIDI, vol. 71-I, 2005, p. 119 ss.

15 L’impostazione volta a riconoscere la possibilità di una diretta destinatarietà di norme

internazionali per gli individui, trova significative conferme in altri contesti del diritto internazionale, estranei ai diritti umani che, come noto, solo sono una categoria specifica ratione materiae dei diritti individuali (Cfr. C. DOMINICÉ, Droits individuelles et droits de l’homme: chevauchements et différences,

in Diritti individuali e giustizia internazionale. Liber Fausto Pocar, Milano, 2009, p. 305 ss). Sorvolando sulle peculiarità dell’ordinamento giuridico dell’UE, che approfondiremo nelle pagine successive, si può richiamare il caso SGS v. Philippines sviluppatosi nell’ambito del sistema ICSID (International Centre

for the Settlement of the Investment Disputes) dove, richiamando espressamente i passaggi del

procedimento Lagrand, si conferma che «under modern international law, treaties may confer rights,

substantive and procedural, on individuals» (cfr. SGS Société Générale de Surveillance S.A (SGS) v. Republic of the Philippines, Decision on Objections to Jurisdiction, 20/01/2004, Case N° ARB/02/6.

16 In primo luogo è necessario fare riferimento al noto Progetto di articoli sulla responsabilità

degli Stati, dove la Commissione, come avremo modo di illustrare nelle pagine successive, ha riconosciuto un ruolo all’individuo; sul punto si veda, a titolo esemplificativo: J. CRAWFORD, The ILC’s

Articles on Responsibility of States for States for Internationally Wrongful Acts: a Retrospect, in AJIL,

2002, p. 887 ss. Inoltre, si veda anche il Commentario all’art. 16 del Progetto sulla protezione diplomatica adottato dalla CDI nel 2006, ove si conferma che gli individui possono essere autonomi titolari di diritti di carattere procedurale derivanti da disposizioni pattizie (cfr. Commentario Draft Articles on Diplomatic

Protection with Commentaires, 2006, in Report of the International Law Commission, Fifty-eight session,

2006, in UN Doc. A/61/10, p. 22), ed i lavori sulla responsabilità delle Organizzazioni Internazionali, sui quali si può vedere, a titolo esemplificativo, l’opinione del Relatore speciale Gaja (cfr.G.GAJA, First

Report, cit., para 17).

17 In particolare, si ritiene che tale norma deve essere completa, precettiva e non meramente

programmatica, vale a dire self-executing, non necessitando per la sua applicazione di una specifica azione statale. Sul punto si vedano: R. PISILLO MAZZESCHI, La riparazione per violazione dei diritti umani nel diritto internazionale e nella Convenzione europea, in Divenire sociale e adeguamento del diritto. Studi in onore di Francesco Capotorti, vol. I, Milano, 1999, p. 392 ss; O. SPIERMANN, The La

Grand Case and the Individual as a subject of International law, in Zeitschrift für öffentliches Recht,

2003, p. 206 ss; C. DOMINICÉ, Droits individuelles et droits de l’homme: chevauchements et différences, cit., p. 301 ss.

eventualmente riconoscergli personalità giuridica internazionale, uno dei principali interrogativi teorici che si pone riguarda la situazione che si viene a creare una volta che si sviluppa una violazione di norme che attribuiscono anche degli individual rights in capo alle persone fisiche; si tratta, in concreto, di verificare la possibilità dell’individuo di assumere rilievo nell’ambito della relazione di responsabilità a carico dello Stato autore della violazione di norme internazionali, in particolare in merito allo svilupparsi degli obblighi secondari di riparazione.

2. L’obbligo alla riparazione per violazione di diritti individuali nel diritto

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