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La responsabilità «binaria» dello Stato per violazione dei diritti uman

S EZIONE I I LIMITI ALL ' AUTONOMIA PROCEDURALE DEGLI STATI IN MATERIA DI DIRITTI UMANI E

3. La responsabilità «binaria» dello Stato per violazione dei diritti uman

I sistemi speciali cui abbiamo fatto riferimento nel paragrafo precedente, rispetto al diritto internazionale generale concernente le conseguenze di un fatto illecito, vengono in rilievo per il fatto di investire in modo diretto anche la posizione dei singoli eventualmente danneggiati, ai quali viene riconosciuto l’esercizio di un controllo sull’operato delle Parti contraenti.

La possibilità che la responsabilità internazionale di uno Stato per violazione dei diritti umani venga direttamente invocata da entità non statali è implicitamente ammessa dall’art. 32.2 del Progetto della CDI sulla responsabilità degli Stati35, e trova










33 La rilevanza del tema è stata ben sottolineata a livello delle Nazioni Unite. Dopo un lungo iter

iniziato nel 1993 nell’ambito della Sotto-commissione dei diritti umani e dell’allora Commissione dei diritti umani delle nazioni Unite, l’Assemblea generale ha adottato nel dicembre 2005 i Basic Principles

and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights law and Serious Violations of International Humanitarian Law (UN Doc. A/Res/60/147,

12/12/2005). Per un commento a tale documento, e agli altri atti prodotti dalle Nazioni Unite sul tema, si veda M.C. BASSIOUNI, International Recognition of Victims’ Rights,in HRLR, 2006, p. 203 ss.

34 In particolare i sistemi a cui facciamo riferimento sono, in primo luogo, quelli di natura

giurisdizionale, quali: la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU); quello che fa capo alla Corte interamericana dei diritti dell’uomo; e il sistema africano di protezione dei diritti umani. In secondo luogo, gli organismi di controllo sui diritti umani che esercitano funzioni “quasi giurisdizionali”, quali: quelli previsti da trattati a carattere universale (il Comitato dei diritti umani; il Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale; il Comitato contro la tortura); la Commissione interamericana dei diritti dell’uomo; la Commissione africana dei diritti dell’uomo e dei popoli; e la Camera dei diritti umani della Bosnia Erzegovina.

35 L’art. 32.2 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati conferma la possibilità che

quest’ultima venga invocata da enti non statali lì dove afferma che le conclusioni raggiunte nella parte seconda del Progetto, relative alle conseguenze del fatto illecito, non pregiudicano «alcun diritto che la

responsabilità internazionale di uno Stato può far sorgere direttamente a favore di una persona o di un ente diverso da uno Stato». Dal commentario dell’art. 32.2, tale circostanza viene spiegata in virtù della

presenza di «casi dove l’obbligazione primaria è dovuta da entità diverse dallo Stato», in relazione ai quali «può sussistere una procedura che permetta a questa entità d’invocare la responsabilità per suo

proprio conto e senza l’intervento dello Stato»; come sostenuto da Crawford, da cui abbiamo tratto il

commento all’art. 32.2 del Progetto di articoli (cfr. J. CRAWFORD, The ILC’s Articles on Responsibility of States for States for Internationally Wrongful Acts: a Retrospect, cit., p. 887 ss.), l’individuo può dunque

vantare una diretta pretesa alla riparazione a seguito del manifestarsi di atti illeciti, tanto che l’art. 33 viene considerato tra le norme più innovative del progetto. In tal senso si veda anche B. SIMMA, I diritti

una costante conferma nella prassi internazionale; quest’ultima, infatti, rileva come in presenza di violazioni in tema di diritti umani la responsabilità degli Stati membri sia stata invocata da un altro membro tradizionale della Comunità internazionale, oppure da parte degli individui direttamente lesi, che hanno fatto valere la violazione di disposizioni di cui erano beneficiari sul piano internazionale o interno36.

La posizione dell’individuo nel rapporto di responsabilità che si delinea a carico dello Stato, in tali contesti, sembra superare la visione tradizionale che tende a definire l’individuo come un semplice beneficiario di fatto del contenuto materiale dell’obbligo di riparazione gravante sullo Stato37, poiché se si ammette, come visto nelle pagine precedenti, che in talune ipotesi l’individuo possa essere considerato il destinatario di norme primarie internazionali volte a regolare direttamente e formalmente i rapporti intercorrenti fra lo Stato e la persona umana, sostenere che quest’ultima non possa divenire titolare di pretese scaturenti da norme secondarie internazionali, e che il rapporto di responsabilità si sviluppi solo a livello interstatale, appare riduttivo e solo parzialmente giustificato dalla prassi contemporanea; al contrario, se delle norme primarie internazionali appaiono idonee ad attribuire in via diretta diritti sostanziali agli individui, una volta che esse risultano violate sembra logico affermare che in talune fattispecie si determina una responsabilità dello Stato autore dell’illecito di tipo «binario», che opera non solo nei confronti degli altri Stati vincolati alla norma, ma anche nei confronti degli individui, con la conseguenza che anche quest’ultimi possano vantare un’autonoma e diretta pretesa alla riparazione per la violazione di norme internazionali sui diritti umani38, sempre che ricorrano determinate condizioni.









umani nel Progetto della Commissione del diritto internazionale sulla responsabilità internazionale, in

M.ALAIMO,A.GIANELLI,M.SPINEDI (dir.), La codificazione della responsabilità internazionale degli Stati alla prova dei fatti, Milano, 2006, p. 399 ss; R. PISILLO MAZZESCHI, The Marginal role of the

individual in the ILC’s Articles on state Responsibility , in IYIL, 2004, p. 39 ss.

36 Sul punto si vedano, a titolo esemplificativo, i già citati: D. SHELTON, Remedies in

International Human Rights Law, cit.; R. PISILLO MAZZESCHI, La riparazione per violazione dei diritti

umani nel diritto internazionale e nella Convenzione europea, cit.; G. BARTOLINI, Riparazione per

violazione dei diritti umani e ordinamento internazionale, cit.

37 Secondo la visione tradizionale, in particolare, anche dove l’illecito venga fatto rilevare

dall’individuo, si ritiene che lo Stato abbia un dovere di fornire la riparazione a questa entità non statale in base alla considerazione che una simile pretesa è unicamente connessa al rapporto di responsabilità sorto verso gli altri Stati vincolati alla norma primaria violata.

38 In tal senso si sono espressi: R. PISILLO MAZZESCHI, Reparation Claims by Individuals for

State Breaches of Humanitarian Law and Human Rights: An Overview, in Journal of International Criminal Justice, 2003, p. 340 ss; H. KAWASAKI, The Content and Implementation of the International

Responsibility of States: Some Remarks on the Draft Articles on State Responsibility Adopted by the ILC’s Drafing Committee in 2000, in Hitotsubashi Journal of Law and Politics, 2001, vol. 29, p. 25 ss; C.

TOMUSCHAT, Individual Reparation Claims in Instances of Grave Human Right Violations: The Position

In particolare, al fine di rilevare una pretesa diretta e autonoma dell’individuo alla riparazione dei danni, è necessario che siano rispettate due condizioni: in primo luogo, la pretesa individuale discenda da una norma adatta ad attribuire diritti soggettivi39; in secondo luogo, è necessario che sia rispettato il principio di effettività, vale a dire la presenza, quanto meno, di procedure sul piano internazionale o nazionale per esercitare la richiesta di risarcimento. Tuttavia, secondo una parte della dottrina, quest’ultima condizione non è fondamentale per ricostruire, dal punto di vista teorico, l’emersione di un diritto alla riparazione per l’individuo, data che questa pretesa scaturisce ed è strettamente connessa alla violazione delle disposizioni internazionali che direttamente gli attribuiscono diritti individuali, e non potrebbe, in astratto, considerarsi derivante o dipendente dall’esistenza di specifici meccanismi atti a garantire all’individuo la concreta realizzazione di questo diritto40.

Dalle analisi dei sistemi speciali di tutela dei diritti umani, quindi, emerge che con l’illecito verrebbe a manifestarsi una contemporanea lesione di diritti sia degli altri Stati vincolati al rispetto delle norme in questione, in ragione del loro carattere erga

omnes, sia degli individui materialmente lesi, con la conseguenza di creare una

policentrica serie di obblighi di riparazione a carico dello Stato autore dell’illecito, in virtù della duplice relazione di responsabilità di tipo «binario» verso gli Stati e l’individuo leso, con quest’ultimo che assumerebbe un ruolo di soggetto attivo del rapporto di responsabilità.

Questa impostazione, a nostro avviso, se valida per la categoria ratione materiae dei diritti umani, è potenzialmente e teoricamente estensibile all’intera gamma dei diritti individuali, nel senso di riconoscere un’autonoma titolarità alla riparazione per l’individuo ove esso disponga, sulla base della pertinente norma primaria, di un autentico individual right.







 ss; G. BARTOLINI, Riparazione per violazione dei diritti umani e ordinamento internazionale, cit., p. 631 ss.

39 Tale ipotesi, come già detto nella nota 17 (alla quale si rimanda per i riferimenti bibliografici e

giurisprudenziali), è tradizionalmente ricondotta alla fattispecie in cui una disposizione possieda determinate caratteristiche, quale l’essere conclusa in favore dell’individuo ed essere destinata ad esso, l’essere direttamente applicabile e non presentare un carattere programmatico, in ragione della sua natura immediatamente precettiva.

40 Su questo punto si vedano, a titolo esemplificativo: C. DOMINICÉ, La prétention de la

personne privé dans le système de la responsabilité internationale des Etats, in Studi in onore di Gaetano

Arangio-Ruiz, vol. II, Naples, 2004, p. 729 ss; P. D’ARGENT, Le droit de la responsabilité internationale

complète? Examen des principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et des violation graves du droit international humanitaires, in AFDI, 2005, p. 25 ss; G. BARTOLINI, Riparazione

S

EZIONE

II.

L

A RESPONSABILITÀ DEGLI

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TATI NEI CONFRONTI DELL

INDIVIDUO NEL DIRITTO DELL

’UE

La possibilità che l’individuo disponga di un’autonoma titolarità alla riparazione, per violazione di norme di matrice internazionali che definiscono posizioni giuridiche soggettive a suo favore, si è concretizzata in modo evidente all’interno dell’ordinamento dell’Unione europea.

In particolare, il diritto alla riparazione dell'individuo nel diritto dell’UE, riconducibile prima della sentenza Franchovic al diritto interno degli Stati membri (para. 1), è stato riconosciuto come principio inerente al sistema dei trattati (para. 2), e in quanto tale, gradualmente definito per quel che riguarda il suo regime giuridico (para. 3).

1. La giurisprudenza comunitaria precedente al caso Francovich: la tutela

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