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limiti alla competenza statale in materia procedurale

S EZIONE I I LIMITI ALL ' AUTONOMIA PROCEDURALE DEGLI STATI IN MATERIA DI DIRITTI UMANI E

3. limiti alla competenza statale in materia procedurale

Proprio alla luce dei principi generali della Convenzione appena illustrati, la Corte EDU, in qualità di centro di elaborazione e di sintesi dei principi comuni che reggono e rendono coerente l’intero sistema convenzionale31, ha limitato e relativizzato la libertà organizzativa degli Stati che, dunque, per quanto possa essere ampia non equivale al riconoscimento di un «dominio riservato» ai sensi dell’art. 2, § 7 della Carta della Nazioni Unite32.

I giudici di Strasburgo, in particolare, hanno formulato dei criteri di valutazione dell’adeguatezza delle norme procedurali nazionali che rappresentano i limiti all’interno dei quali gli Stati possono esercitare la loro competenza a disciplinare e regolare i propri sistemi di garanzia, e che possiamo sintetizzare: nel rilevamento del fine legittimo perseguito dalla norma processuale nazionale; nel complesso controllo di proporzionalità; e nella verifica della conformità alla c.d. convenzionalità formale33.

Il controllo del fine legittimo perseguito, che nella giurisprudenza della Corte EDU ha sollevato poche difficoltà34, avviene con riferimento all’applicazione del

principio di buona amministrazione della giustizia; dai contenuti concreti variabili alla luce delle circostanze del caso35, tale controllo si presenta come uno strumento di










31 Sul dibattito sull’unità e la coerenza dell’ordinamento convenzionale, a titolo esemplificativo,

si veda E. LAMBERT, Les effets des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. Contribution à une approche pluraliste du droit européen des droits de l’homme, cit., p. 9 ss.

32 La Corte EDU si è espressa in tal senso a partire dalle sentenze Regime linguistico

dell'insegnamento in Belgio (cit., para. 18) e Handyside (cit. para. 49); l’assenza di un dominio riservato

degli Stati in materia processuale, inoltre, è stato richiamato in modo categorico nelle sentenze: Open

Door & Dublin Well Woman c. Irland, del 29 ottobre 1992, Requête n° 14234/88; 14235/88, para 45-52 e

67-68; Norris v. Ireland, del 26 ottobre 1998, Requête n°. 10581/83, para 45; Parti communiste unifié de

Turquie et autres c. Turquie, del 30 gennaio 1998, Requête n° 133/1996/752/951, para 30.

33 La formulazione dei criteri di valutazione dell’adeguatezza delle norme processuali nazionali,

attraverso cui la Corte EDU ha operato l’inquadramento dell’autonomia procedurale nazionale nel sistema di tutela definito dalla CEDU, è tradizionalmente ricondotta alla sentenza Ashingdane, del 28 maggio 1985, cit.

34 La scarsità di nodi problematici deriva dal fatto che, più di sovente, la Corte ha accolto le

argomentazioni avanzate dai governi. Si veda a riguardo la giurisprudenza relative alle immunità dalla giurisdizione degli Stati, ed in particolare: Affaire McElhinney c. Irlande, Requête n° 31253/96, del 21 novembre 2001, para 35; Affaire Al-Adsani c. Royaume-Uni, Requête no 35763/97, del 21 novembre

2001, para. 54; Affaire Fogarty c. Royaume-Uni, Requête n° 37112/97, anch’essa del 21 novembre 2001, para. 34. In tali sentenze, la Corte ha legittimato il fine perseguito dalle immunità di giurisdizioni degli Stati alla luce della necessità «di osservare il diritto internazionale al fine di favorire le buone relazioni

tra gli Stati, grazie al rispetto della sovranità di un altro Stato».

35 Sulla base delle esigenze legate alla buona amministrazione, la Corte EDU ha giudicato la

compatibilità convenzionale di norme di procedura nazionali relative, ad esempio, ai sistemi collettivi di regolamentazione di eventuali controversie; ai termini per avanzare un ricorso; alle restrizioni finanziarie per l’accesso a un tribunale, o alle condizioni di forma. Con riferimento alle prime ipotesi, si può vedere il caso Lithgow et autres c. Royaume-Uni., Requête no 9006/80; 9262/81; 9263/81; 9265/81; 9266/81; 9313/81; 9405/81, dell’8 luglio 1986, para. 197. Riguardo ai termini per avanzare un ricorso, invece, si

misura della «normalità giuridica», riconducibile alla categoria degli standard di diritto per quanto riguarda il riferimento alla normalità e alla razionalità ricavabile dall’ideale di giustizia che essa induce; in altri termini,la buona amministrazione della giustizia si presenta come una «nozione-ambizione», nel senso che ambisce a ricoprire l’insieme delle condizioni e dei criteri che devono essere soddisfatti affinché la giustizia sia ben amministrata, e allo stesso tempo è una «nozione giustificazione», nel senso che costituisce il fondamento di una tecnica giuridica sulla base della quale le autorità nazionali prima, e la Corte di Strasburgo in ultima istanza, valutano l’impiego dei mezzi tecnici appropriati36.

Riguardo al controllo di proporzionalità, al quale la Corte EDU ricorre per verificare il rispetto della sostanza dei diritti convenzionali37, secondo quanto sostenuto dalla dottrina tedesca esso si suddivide in tre regole distinte e complementari. La prima regola è quella della «necessità», e riguarda l’idoneità della misura scelta a conseguire il







 vedano: Affaire Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, cit., para. 45; Affaire Leoni c. Italie, Requête n°

43269/98, del 26 ottobre 2000, para. 23; Affaire Miragall Escolano contre Spain, Requête n° 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/9, del 25

gennaio 2000, para. 36; Affaire Rodriguez Valin c. Espagne, Requête n° 47792/99, del 11 ottobre 2001, para. 22; Affaire Tricard c. France, Requête n° 40472/98, del 7 luglio 2001, para. 29. Riguardo alle restrizioni finanziarie per l’accesso a un tribunale, a sua volta, si vedeno: Affaire Tolstoy Miloslavsky c.

Royaume-Uni, Requête n° 8/1994/455/536, del 13 luglio 1995, para. 61; Affaire Annoni di Gussola et a. contre France, Requête n° 31819/96 et 33293/96, del 14 novembre 2000, para. 51; Affaire Kreuz contre Poland, Requête n° 28249/95, del 19 giugno 2001, para. 59. Riguardo alle condizioni di forma, infine, si

veda a titolo esemplificativo, Affaire Sotiris et Nikos Koutras Attee contre Greece, Requête n°. 39442/98, del 16 novembre 2000, para. 20.

36 Sul punto si veda in dottrina: L. MILANO,Le droit à un tribunal au sens de la Convention

européenne des droits de l’Homme, Paris, 2006, p. 218; J. ROBERT, La bonne administration de la justice,

in AJDA, n° spécial, 20 giugno 1995, p. 118; N. LAVAL, La bonne administration de la justice, in LPA, n°

160, 1999, p. 12; F.OST, Les directives d’interprétation adoptées par la Cour EDH. L’esprit plutôt que la lettre?, in F. OST, VAN DE KERCHOVE, Entre la lettre et l’esprit. Les directives d’interprétation en droit,

Bruxelles, 1989, p 292-293; P. WACHSMANN, La prééminence du droit dans la jurisprudence de la Cour EDH, in Mélanges L-E Pettiti, Bruxelles, 1998, pp. 761-785; F. SUDRE, Existe-t-il un ordre public européen?, in P. TAVERNIN (dir.), Quelle Europe pour les droits de l’homme?, Bruxelles, 1996, p. 55 ss. Riguardo alla giurisprudenza della Corte EDU, oltre alle sentenze già citate nelle due note precedenti, si veda Affaire Delcourt c. Belgium, Requête n°. 2689/65, del 17 gennaio 1970, para. 25. Negli stessi termini: Affaire Kostovski c. Pays-bas, Requête no11454/85, del 20 novembre 1989, para. 44.

37 Cfr. S. VAN DROOGHENBROECK, La proportionnalité dans le droit de la convention

européenne des droits de l’homme, cit., p. 454. Il controllo di proporzionalità, presente in filigrana negli

articoli 15 § 1 e dall’art. 8 all’11 § 2 CEDU, è stato esercitato dalla Corte con riferimento a tutte le disposizioni della Convenzione. La Corte, in particolare, pur non fornendo una definizione precisa del principio in questione, si è chiaramente ispirata ai diritti costituzionali svizzero e tedesco. Sul punto, oltre all’autore già citato ad inizio nota, si vedano: M.A. EISSEN, Le principe de proportionalité dans la

jurisprudence de la Cour EDH, in L. E.PETITTI,E.DECAUX,P.H.IMBERT,Convention européenne des droits de l’homme. Commentaire article par article, cit., pp. 137-154; G. XYNOPOULOS, Le contrôle de proportionnalité dans les contentieux de la constitutionnalité et de la légalité en France, Allemagne et Angleterre, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit public, 1996, p. 463 ss; P. MARTENS, L’irrésistible ascension du principe de proportionnalité, in Mélanges J. Velu, Présence du droit public et des droits de l’homme, Bruxelles, 1992, pp. 49-68; M. FROMONT,Le principe de proportionnalité, AJDA. 1995, n°

spécial, pp. 156-166; J. ZILLER, Le principe de proportionnalité, AJDA. 20, juin 1996, n° spécial, pp. 185-

fine dichiarato e rappresenta una sorta di applicazione dell’optimum paretiano che impone l’obbligo di scegliere la misura e la norma meno liberticida per perseguire l’obiettivo dichiarato38; tale regola è stata categoricamente negata in una prima fase39, e solo successivamente è stata ammessa40, rilevando tuttavia l’assenza di un suo carattere










38 Su tale regola del controllo di proporzionalità, che si fonda sulla valutazione d’equivalenza

delle soluzioni alternative e sul loro carattere meno lesivo rispetto alle norme e alle pratiche in questione, si veda S. VAN DROOGHENBROECK,La proportionnalité dans le droit de la convention européenne des droits de l’homme, cit., p. 210 ss

39 Nella prima fase in cui si prese in considerazione il controllo di necessità, la Corte dichiarò la

sua completa incompetenza, in linea con la convinzione, di parte della dottrina e di componenti degli stessi organi della Convenzione, che un controllo di siffatta natura, da parte dei giudici, aprirebbe la porta agli spettri di un giudizio di opportunità e di un «governo dei giudici». La giurisprudenza della Corte EDU in tal senso è vasta; a titolo esemplificativo si vedano: Affaire Andronicou et Constantinou c.

Chypre, Requête n° 86/1996/705/897, del 9 ottobre 1997, para. 181; Affaire James et autres c. Royaume– Uni, Requête no 8793/79, del 21 febbraio 1986, para 46 e 51; Affaire Rasmussen c. Danemark, Requête no 8777/79, del 28 novembre 1984, para. 41; Affaire Camenzind c. Suisse, Requête no 136/1996/755/954, del

16 dicembre 1997, para. 46; Affaire Jasper c. Royaume-Uni, Requête no 27052/95, del 16 febbraio 2000,

para. 27; Affaire Gnahoré c. France, Requête no 40031/98, del 19 settembre 2000, para. 63; Affaire

Johnston et autres c. Irlande, Requête no 9697/82, del 18 dicembre 1986, para. 77; Airey c. Irland, cit.,

para 26; Affaire B. c. France, Requête no13343/87, del 25 marzo 1992, para. 63; affaire Z c. Finlande, Requête no 9/1996/627/811, del 25 febbraio 1997, para. 112. In dottrina in tal senso si vedano, a titolo

esemplificativo: R. PELLOUX,“Les limitations prévues pour protéger l’intérêt commun offrent-elles une échappatoire aux Ètats liés par les conventions et pactes relatif aux droits de l’Homme?” Les clauses échappatoires en matière d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, Bruxelles, 1982, p.

51; P. ROLLAND, Existe-t-il un contrôle de l’opportunité? Le contrôle de l’opportunité par la Cour européenne des droits de l’homme, in D. ROUSSEAU,F. SUDRE (dir.), Conseil constitutionnel et Cour européenne des droits de l’homme, Paris, 1990, p. 75; M.W. JANIS,R.S.KAY, European human rights law: text and materials, Oxford, 2008, p. 250; J.G.C. SCHOKKENBROEKEN, Toetsingen de vrijheidsrechtenvan het Europees Verdrag tot bescherming van the Rechten van the Mens. Een onderzoek naar de toetsing aan de bewerkingsclausules bij de Europese vrijheidsrechten in de Europese en in Nederlandse rechtspraak, cit., p. 62. Per le prese di posizione degli organi convenzionali, contrarie ad un

controllo di necessità da parte della Corte EDU, si vedano invece: l’opinione dissidente di Danelius al rapporto della Commissione EDU nel caso Chorherr c. Autriche (Comm. Eur. D.H, req. n° 13308/87,

Rapport Chorherr c. Autriche, del 21 maggio 1992, Serie A, n° 266-B, p. 54); le opinioni dissidenti dei

giudici Freeland, Valticos, Russo e Morenilla, nella sentenza Grigoriades c. Grèce, Requête n° 121/1996/740/939, del 25 novembre 1997; e l’opinione parzialmente concordante e parzialmente dissidente dei giudici Caflisch e Pantiru, nella sentenza Chassagnou et autres c. France, cit.

40 Negli ultimi decenni, il controllo di «necessità» si è sempre più imposto nei giudizi della Corte

EDU, prendendo le mosse dai contenziosi sulla libertà di espressione, ed estendendosi, in seguito, a tutti gli altri settori della Convenzione, compreso quello strettamente processuale del giusto processo. Anche la giurisprudenza in tal senso è ampia. Tra i casi più significativi, in materia di libertà di espressione, si vedano: Affaire Informationsverein Lentia et autres c. Autriche, Requête no13914/88; 15041/89;

15717/89; 15779/89; 17207/90, del 24 novembre 1993, para. 33-35-39; Affaire Ahmed et autres c. Royaume-Uni., Requête n° 65/1997/849/1056, del 2 settembre 1998, para. 63-64; Affaire Krone Verlag GmbH & Co. KG c. Autriche (n°3), Requête no 39069/97, del 11 dicembre 2003, para. 59; Affaire

Lehideux et Isorni c. France, Requête n° 55/1997/839/1045, del 23 settembre 1998, para. 51 e 57; Affaire du Roy et Malaurie c. France, Requête no 34000/96, del 3 gennaio 2001, para. 36; Affaire Fuentes Bobo c. Espagne, Requête n° 39293/98, del 29 febbraio 2000, para. 49. Esempi di un controllo di necessità in

materia di libertà di associazione e di riunione sono forniti dai casi: Affaire Sigurdur a. Sigurjónsson c.

Islande, Requête no16130/90, del 30 giugno 1993, para. 41; Affaire Young, James and Webster v. The

United Kingdom, cit., para. 64; Affaire Sidiropoulos et autres c. Grèce, Requête no 57/1997/841/1047, del

10 luglio 1998, para. 46. Con riferimento all’art. 2, all’3, all’art. 8 e all’art. 14, invece, si vedano: affaire

McCann et autres c. Royaume-Uni, Requête no 17/1994/464/545, del 25 settembre 1995, para. 149-150;

Affaire Güleç c. Turquie, Requête no 54/1997/838/1044, del 27 luglio 1998, para. 71; Affaire Soering c.

Royaume-Uni, Requête no14038/88, del 7 luglio 1989, para 110; Affaire Campbell c. Royaume-Uni., Requête no13590/88, del 25 marzo 1992, para. 48 e ss; Affaire Niemietz c. Allemagne, Requête

self-sufficent ai fini della declaratoria di anticonvenzionalità della disposizione

procedurale nazionale oggetto di verifica41.

La seconda regola del controllo di proporzionalità, che in verità tende a confondersi con la regola appena menzionata, è relativa alla «valutazione d’idoneità » ed attiene alla necessità di operare una comparazione tra i diversi mezzi disponibili, al fine d’individuare quello meno lesivo dei diritti e delle libertà convenzionali; in particolare, la Corte di Strasburgo ha valutato le misure nazionali, considerate in conflitto con diritti e libertà convenzionali, sulla base della loro «pusillanimità», vale a dire sul loro carattere non sufficientemente energetico e dunque non appropriato per conseguire l’obiettivo dichiarato42. Anche tale controllo è stato prima negato e solo successivamente ammesso43, ma diversamente da quanto affermato per il controllo di









no13710/88, del 16 dicembre 1992, para. 37; Affaire Gaskin c. Royaume-Uni, Requête no10454/83, del 7

luglio 1989, para. 49; Affaire K. Et T. Finlande, Requête no 25702/94, del 12 luglio 2000, para. 143; Affaire Smith et Grady c. Royaume-Uni, Requêtes no 33985/96 et 33986/96, del 27 settembre 1999, para.

102; Affaire Inze c. Autriche, Requête no 8695/79, del 28 ottobre 1987, para. 26. Per degli esempi di

valutazioni di necessità in materia di giusto processo, a titolo esemplificativo, si veda la seguente giurisprudenza: Affaire Van Geyseghem c. Belgique, Requête n° 26103/95, del 21 gennaio 1999, para. 34;

Affaire Khalfaoui c France, Requête n° 34791/97, del 14 dicembre 1999, para. 44; Affaire Tinnelly & Sons LTD et autres et McElduff et autres c. Royaume-Uni, Requête n° 62/1997/846/1052-1053, del 10

luglio 1998, para. 51-55-67.

41 Sul carattere self-sufficent della «valutazione di necessità» ai fini della declaratoria di

anticonvenzionalità, autorevole dottrina ha sottolineato che quest’ultimo sarebbe stato negato dalla sentenza James et autres c. Royaume-Uni, ulteriormente seguita su tale punto dalla sentenza Mellacher at

autres c. Autriche. Sul punto si vedano: J.G.C. SCHOKKENBROEKEN, Toetsingen de vrijheidsrechtenvan het Europees Verdrag tot bescherming van the Rechten van thé Mens. Een onderzoek naar de toetsing aan de bewerkingsclausules bij de Europese vrijheidsrechten in de Europese en in Nederlandse rechtspraak, cit., p. 199 ss; Y. ARAI, The margin of appreciation doctrine in the jurispudence of article 8

of the European Convention on Human Rights, cit., p. 45. Inoltre si veda il caso Mellacher et autres c. Autriche, (Requête no10522/83; 11011/84; 11070/84), del 19 dicembre 1989, dove, al para. 53, la Corte

afferma, in maniera relativamente confusa, che « quant à des solutions de rechange, leur existence

éventuelle ne rend pas à elle seule injustifiée la législation en cause. Tant que le législateur ne dépasse pas les limites de sa marge d’appréciation, la Cour n’a pas à dire s’il a choisi la meilleure façon de traiter le problème ou s’il aurait dû exercer son pouvoir différemment ».

42 Sul punto si vedano, a titolo esemplificativo, le seguenti pronunce: Affaire Weber c. Suisse,

Requête no11034/84, del 22 maggio 1990, para. 51; Affaire Sunday times c. Royaume-Uni, cit., para. 51;

Affaire Vereniging Weekblad Bluf c. Pays-Bas, Requête no16616/90, del 9 febbraio 1995, para. 45; Affaire

Observer et Guardian c. Royaume-Uni, Requête no13585/88, del 26 novembre 1991, para. 69; Affaire Bowman c. Royaume-Uni, Requête no 141/1996/760/961, del 19 febbraio 1998, para. 47; Affaire Öztürk c.

Turquie, Requête n° 22479/93, del 28 settembre 1998, para. 69; Affaire Sürek et Özdemir c. Turquie, Requêtes nos 23927/94 et 24277/94, dell’8 luglio 1999, para. 40. In dottrina si vedano, in tal senso: E.

KASTANAS, Unité et diversité: Notions autonomes et marge d’appréciation des états dans la jurisprudence de la Cour européen de droit de l’homme, cit., pp. 298-303; P. WACHSMANN, Une certaine marge d’appréciation. Considérations sur les variations du contrôle européenne en matière de liberté d’expression, in Les droits de l’homme au seuil du troisième millénaire. Mélanges en hommage à P Lambert, Bruxelles, 2000, pp. 1140-1142; S. VAN DROOGHENBROECK, La proportionnalité dans le droit de la convention européenne des droits de l’homme, cit., pp. 179-184.

43 Le motivazioni che hanno portato a negare un tale controllo solo le stesse indicate alla nota 39,

tuttavia la Corte ha sempre più frequentemente esercitato la valutazione d’idoneità delle norme adottate rispetto al fine prefissato; a tal riguardo si vedano, a titolo esemplificativo: Affaire F. c. Suisse, Requête no

necessita, con riferimento a quello di idoneità ne è stato riconosciuto il carattere self-

sufficent ai fini della declaratoria di anticonvenzionalità44.

La terza regola del controllo di proporzionalità è, infine, la proporzionalità in senso stretto, secondo la quale il fine perseguito con lo strumento procedurale, posto che quest’ultimo sia idoneo e necessario, presenti un «peso» maggiore rispetto ai diritti e alle libertà con cui entra in conflitto. Quest’ultima regola si presenta come la più complessa esigenza sostanziale dedotta dalla regola della proporzionalità lato sensu, che si basa sul bilanciamento tra interessi privati e interessi generali e si realizza attraverso la ricostruzione dei fatti, che a sua volta seleziona gli aspetti ritenuti pertinenti e di rilevo con il sistema giuridico, posizionandosi quanto meno su quattro differenti assi; il primo di tali assi è di tipo strutturale, sul quale si tende a configurare la controversia in termini di bilanciamento tra interessi individuali e interessi pubblici; il secondo asse è di tipo “personale”, e su di esso si prova a verificare se è il solo interesse del richiedente a essere violato in concreto, oppure la fattispecie può riguardare tutte le altre persone che, poste in una situazione simile a quella del richiedente, potrebbero essere lese; il terzo asse è di tipo temporale, e su di esso si prova a verificare se gli interessi pertinenti configurano il loro peso ex nunc o ex tunc; il quarto asse, infine, è di tipo probabilistico, e su di esso s’intende verificare se solo i diritti “attuali” devono essere considerati nel bilanciamento, oppure sia necessario prendere in considerazione anche gli interessi “virtuali”45.









affaire Margareta et Roger Andersson c. Suède, Requête n° 61/1990/252/323, del 25 febbraio 1992, para.

96; Affaire Abdulaziz, Cabale set Balkandali c. Ryame-Uni, cit., del 28 maggio 1985, para. 81; Affaire

Burghartz c. Suisse, Requête no16213/90, del 22 febbraio 1994, para. 28; Affaire Fressoz et Roire c.

France, Requête n° 29183/95, del 21 gennaio 1999, para. 53; Affaire Chassagnou et autres c. France, Requêtes nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, del 29 aprile 1999, para. 92; Affaire du Roy et Malaurie c.

France, Requête no 34000/96, del 3 ottobre 2000, para. 35.

44 Sul carattere self-sufficent dell’esigenza di idoneità, tuttavia, non vi è accordo unanime in

dottrina, anche alla luce del fatto che nella giurisprudenza si ritrova un solo caso in cui l’inadeguatezza delle misure si presenta, formalmente, come solo motivo della pronuncia di condanna (si tratta della sentenza Vereniging Weekblad Bluf c. Pays-Bas, cit., para. 42-45). In dottrina si vedano, a titolo esemplificativo: per una posizione favorevole al carattere self-sufficent della valutazione di idoneità, N. EMILIOU, The principle of proportionality in European law. A comparative study, Londres/La

Haye/Boston, 1996, p 25; per una posizione contraria, J.G.C. SCHOKKENBROEKEN, Toetsingen de vrijheidsrechtenvan het Europees Verdrag tot bescherming van the Rechten van the Mens. Een onderzoek naar de toetsing aan de bewerkingsclausules bij de Europese vrijheidsrechten in de Europese en in Nederlandse rechtspraak, cit., pp. 198-199. Nella prassi giurisprudenziali della Corte EDU, invece, si

vedano, a titolo esemplificativo, le seguenti pronunce: Affaire F. c. Suisse, cit., para. 33; Affaire Observer

et Guardian c. Royaume-Uni, cit., para. 69; Affaire Weber c. Suisse, cit. para. 48.

45 Sul bilanciamento di interessi nel quadro di azioni giudiziarie, la letteratura è praticamente

sconfinata, e l’elenco delle critiche e delle obiezioni è notevolmente lungo; a titolo esemplificativo, possiamo citare alcune definizioni di tale operazione: «procedura fluida e praticamente incontrollabile» (cfr. F. MÜLLER, Discours de la méthode juridique, Paris, 1996, pp. 205-206 e 287); «marasma e miseria

Riguardo alla verifica della conformità alla c.d. convenzionalità formale, che soddisfa un’esigenza di legalità formale46, si richiede il rispetto delle garanzie strettamente procedurali quali: la circostanza che l’eventuale limitazione contestata presenti una prevedibilità sufficiente, vale a dire che le norme di diritto interno siano sufficientemente accessibili, precise e prevedibili47; e in secondo luogo, che le norme interne che ne costituiscono il fondamento, presentino delle garanzie sufficienti per evitare gli abusi, in particolare prevedendo dei ricorsi48. Il controllo di convenzionalità formale, infine, sembra dotato del carattere self-sufficent49.







 pp. 57-58); «tecnica priva di principi» (cfr. T.A.ALEINIKOFF, Constitutional law in the age of balancing,

in Yale Law Journal (96), 1987, p 943-1005). Sul punto si vedano, inoltre: G.XYNOPOULOS, Réflexion sur le contrôle de proportionnalité en Europe continentale et en Grèce, in P.J PARARAS (dir.), Etat-loi- administration. Mélanges en honneur de Epaminondas P. Spiliotopoulos, Bruxelles/Athènes, 1998, p.

484; M. FROMONT, Le principe de proportionnalité, cit., p. 164; S. VAN DROOGHENBROECK, La proportionnalité dans le droit de la convention européenne des droits de l’homme, cit., p. 249 ss.; M.T.

KAMMINGA,The Precautionary Approach in International Human Rights Law: How it can benefit the environment?, in D. FREESTONE,E.HEY (dir.), The Precautionary principle and international law. The challenge implementation, Kluwer Law International, 1996, pp. 176-184.

46 Sull’interpretazione dell’esigenza di legalità, e sulla sua applicazione nel contesto della

CEDU, si veda a titolo esemplificativo: F. SUDRE, Le principe de légalité et la jurisprudence de la Cour

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