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L’obbligo alla riparazione per violazione di diritti individuali nel diritto internazionale generale

S EZIONE I I LIMITI ALL ' AUTONOMIA PROCEDURALE DEGLI STATI IN MATERIA DI DIRITTI UMANI E

2. L’obbligo alla riparazione per violazione di diritti individuali nel diritto internazionale generale

L’obbligo di riparazione è considerato, dall’orientamento dottrinale dominate, come una conseguenza di carattere generale delle violazioni di obblighi internazionali18; impostazione che, da una parte, è stata arricchita dalla precisazione di alcuni profili19 e, dall’altra, è stata contestata per quanto riguarda il suo fondamento20.

Secondo la disciplina della responsabilità dello Stato, così come codificata dal Progetto di articoli elaborato dalla Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite, in ogni caso, tra i diritti dello Stato offeso rientra anche quello «di ottenere dallo

Stato che ha commesso un atto internazionale illecito piena riparazione e (…) assicurazioni e garanzie di non reiterazione, singolarmente o in combinazione» (art.

42); secondo quanto consolidatosi nella prassi, inoltre, tale obbligo di riparazione, che va inteso come rimedio idoneo a «cancellare tutte le conseguenze dell’atto illecito e

ristabilire la situazione che sarebbe verosimilmente esistita se detto atto non fosse stato commesso»21, ha assunto le tre diverse forme della restituzione in forma specifica22, del










18 Cfr. D. ANZILOTTI, Teoria generale della responsabilità dello Stato nel diritto internazionale,

Firenze, 1902, p. 3 ss; S. ROMANO, Corso di diritto internazionale, cit., p. 262; E. VITTA, La responsabilità internazionale dello Stato per atti legislativi, Milano, 1967, p. 99 ss; G. BARILE, Lezioni di

diritto internazionale, Padova, 1983, p. 60 ss; M. IOVANE, La riparazione nella teoria e nella prassi

dell’illecito internazionale, Milano, 1990.

19 Sul punto si vedano: R. AGO, Scritti sulla responsabilità internazionale degli Stati, Napoli,

1978-1986; G. MORELLI, Nozioni di diritto internazionale, Padova, 1967, p. 363 ss; F. LATTANZI,

Garanzie dei diritti dell’uomo nel diritto internazionale generale, Milano, 1983, p. 242 ss.

20 In particolare, si è escluso che l’obbligo di riparazione sia una conseguenza dell’illecito,

trovando piuttosto il suo unico ed eventuale fondamento nella volontà dello Stato offeso e dello Stato offensore di trovare un accordo. Sul punto si veda, ad esempio, H. KELSEN, Unrecht und rechtfolge im Völkerrecht, Zeitschrift für öffentliches Recht, 1932, p. 481 ss.

21 Cfr. Corte permanente di giustizia Internazionale, sentenza 26 luglio 1927, Officina di

Chorzòw (giurisdizione), Germania c. Polonia, in CPGI, seri A, n. 8, p. 21; Corte permanente di giustizia

Internazionale, sentenza 13 settembre 1928, Officina di Chorzòw (merito), Germania c. Polonia, in CPGI, seri A, n. 17, 1928, p. 27. Lo stesso principio è stato poi riaffermato dalla Corte di giustizia internazionale

risarcimento23 e della soddisfazione24.

Rispetto alla definizione dell’obbligo di riparazione dello Stato per illecito, il Progetto di articoli sembra adottare un’impostazione tradizionale circa il campo d’applicazione delle norme volte a codificare le conseguenze del fatto illecito; a norma dell’art. 33, par. 1, la Parte seconda del Progetto, in cui le norme in questione sono dettagliate, il campo d’applicazione ha una portata ridotta dato che «gli obblighi dello

Stato responsabile stabiliti dalla presente parte possono esser dovuti nei confronti di un altro Stato o di più Stati, o della comunità internazionale nel suo complesso, a seconda della natura e del contenuto dell’obbligo internazionale e delle circostanze della violazione»; lo stesso può ricavarsi dal commento all’art. 28, secondo cui tale sezione

del Progetto «non si applica alle obbligazioni di riparazioni nella misura in cui queste

si esercitino contro una persona o un entità non statale o siano invocate da questa persona o entità. In altri termini, le disposizioni della seconda parte sono senza pregiudizio dei diritti che la responsabilità internazionale dello Stato può far nascere direttamente a favore di una persona o di un entità non statale, come l’art. 33 indica chiaramente»25. Questi passaggi del Progetto e del Commentario chiariscono che le

disposizioni codificate in materia di fatto illecito, comprese le norme sulla riparazione, sono state predisposte onde trovare applicazione solo nei casi in cui i pertinenti obblighi sono dovuti verso altri Stati e non anche nelle ipotesi in cui la responsabilità dello Stato venga fatta valere direttamente da entità non statali, quali l’individuo.

Tale impostazione, di certo insoddisfacente, dato che il Progetto finisce per non affrontare in modo compiuto l’attuale dinamica del diritto internazionale26, è dettata da motivazioni non teoriche ma di natura contingente, come esplicitamente affermato dal







 nel parere consultivo del 30 marzo 1950, relativo all’interpretazione dei trattati di pace con la Bulgaria, Ungheria e Romania (CPGI, 1950, p. 228)

22 La restituzione in forma specifica consiste nel ristabilimento dello status quo ante, vale a dire

della situazione che si sarebbe avuta se l’illecito non fosse stato compiuto.

23 Il risarcimento è da intendere come versamento di una somma di denaro corrispondente al

valore che avrebbe avuto la restituzione in forma specifica

24 La soddisfazione, definita dagli inglesi moral wrong, ha un carattere residuale ed è unicamente

diretta a riparare il pregiudizio morale conseguente ad un fatto illecito.

25 Cfr. Commentario CDI 2001, p. 87-88, para. 3, tratto, e liberamente tradotto, da J. CRAWFORD,

The ILC’s Articles on Responsibility of States for States for Internationally Wrongful Acts: a Retrospect,

cit., p. 887 ss.

26 In particolare, il progetto non prende nella giusta considerazione il ruolo sempre maggiore che

è rivestito dalle entità non statali. Per alcune critiche su questo aspetto del Progetto, si vedano: B. WEISS,

Invoking State Responsibility in the Twenty-First Century, in AJIL, 2002, p. 798-799; C. TAMS, All’s Well

that Ends Well: Comments on the ILC’s Articles on States Responsibility, in ZaöRV, 2002, 762 ss; R.

PISILLO MAZZESCHI, Responsabilité de l’Etat pour violation des obligations positives relatives aux droits

Relatore speciale27; in ogni caso, essa non permette di rilevare dati normativi positivi di portata tendenzialmente universale che regolino i rapporti tra l’individuo e lo Stato che abbia commesso o subito un illecito, alla luce dell’attuale dinamica del diritto internazionale. Di conseguenza, al di fuori dei sistemi speciali di portata regionale che andremo a vedere nelle pagine successive, il principio secondo cui è lo Stato il legittimato attivo e passivo di un obbligo di riparazione è ancora lontano dall’essere superato nel diritto internazionale generale; contestualmente permane evidente che non viene riconosciuta autonoma rilevanza alla posizione giuridica del privato leso che, in quanto tale, non ha diritti nei confronti dello Stato se la normativa nazionale non li riconosce. In altri termini, un diritto al risarcimento del danno può essere accordato soltanto in base alla normativa vigente nello Stato, sia pure in attuazione del diritto internazionale, ed indipendentemente dal diritto che può avere lo Stato, al quale appartiene il soggetto leso, di esigere una riparazione; da ciò si ricava che nel diritto internazionale l’obbligo dello Stato di riparare i danni sorge nei confronti di uno o più Stati, ovvero nei confronti della Comunità internazionale, e non nei confronti degli individui, anche qualora sia poi finalizzato, sulla base della normativa interna, a reintegrare la posizione patrimoniale dei soggetti effettivamente lesi28.

All’assenza di elementi consuetudinari e pattizi di portata generale che affrontino la questione del rilievo dell’individuo nell’ambito della relazione di responsabilità a carico dello Stato autore della violazione di norme internazionali, con particolare riferimento allo svilupparsi degli obblighi secondari di riparazione, si aggiunge un contributo solo parziale della dottrina sul tema, essendosi essa concentrata, quasi esclusivamente, sulla categoria ratione materiae dei diritti individuali rappresentata dai diritti umani, focalizzandosi, inoltre, sull’eventuale destinatarietà










27 Sul punto si veda J. CRAWFORD, The ILC’s Articles on Responsibility of States for States for

Internationally Wrongful Acts: a Retrospect, cit., p. 888, dove l’autore sottolinea come la mancata

attenzione dovuta al ruolo dell’individuo nella relazione di responsabilità dello Stato, con riferimento all’obbligo di riparazione, non avrebbe trovato concreti ostacoli teorici, dato che lo stesso progetto aveva provveduto al riconoscimento della possibilità che la responsabilità dello Stato fosse invocata direttamente dall’individuo, come chiaramente delineato dal testo e dal Commentario degli art. 28 e 33; l’assenza di approfondimento di queste ulteriori ipotesi, invece, sarebbe stata imposta da mere esigenze contingenti che imponevano la chiusura definitiva del testo in tempi relativamente brevi, senza peraltro analizzare in modo compiuto le rilevanti questioni teoriche che l’art. 33 del Progetto poneva, e che avrebbero sicuramente richiesto un impiego di tempo notevole.

28 In tal senso si vedano, a titolo esemplificativo: F. FUMAGALLI F, Illecito e responsabilità, in

S.M.CARBONE,R.LUZZATTO,A.SANTA MARIA (dir.), Istituzioni di diritto internazionale, Torino, 2006;

F. FERRARO, La responsabilità risarcitoria degli Stati membri per violazione del diritto comunitario, Milano, 2009.

diretta di norme di carattere primario o procedurale, sul carattere di queste ultime29, e sulle misure volte a garantire il rispetto della norma30; mentre, in merito alle conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione di individual rights, difettano delle analisi sistematiche circa la tematica della riparazione e il ruolo dell’individuo in tale ambito31. In merito a questo tema si possono essenzialmente rinvenire degli studi di carattere parziale, usualmente focalizzati o sulla prassi di alcuni sistemi di protezione oppure su puntuali decisioni predisposte dagli organismi internazionali di controllo che appaiono meritevoli d’attenzione32.

Dato lo stato della disciplina, sulla cui necessità di sviluppo si sono più volte










29 Sul punto, a titolo esemplificativo, si vedano: A. BARSOTTI, Per una protezione più efficace

dei diritti e delle libertà fondamentali: la tutela delle offese proveniente da persone private, in Studi in onore di Giuseppe Sperduti, Milano, 1984, p. 395 ss; F. SUDRE, Les obligations positives dans la

jurisprudence des droits de l’homme, in RTDH, 1995, p. 363 ss; D. SPIELMANN, Obligations positives et

effets horizontaux des dispositions de la Convention, in F.SUDRE (dir.), L'interprétation de la Convention européenne de droits de l’homme, Bruxelles, 1998, p. 133 ss; B. CONFORTI, Reflections on State

Responsibility for the Breach of Positive Obligations: the Case-law in the European Convention of Human Rights, in IYIL, 2003, p. 3 ss; F. BESTAGNO, Diritti umani e impunità. Obblighi positivi degli Stati

in materia penale, Milano, 2003; A.R. MOWBRAY, The Development of Positive Obligations under the

European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights, Oxford, 2004; R.

PISILLO MAZZESCHI, Responsabilité de l’Etat pour violation des obligations positives relatives aux droits

de l’homme, op. cit, p. 175 ss.

30 L’attenzione della dottrina è stata assorbita dall’aspetto relativo alle possibili reazioni,

individuali o collettive, alle più gravi violazioni dei diritti umani, per due ordini di motivi: in primo luogo, poiché tale possibilità è una delle principali novità caratterizzanti il diritto internazionale contemporaneo, in cui la necessità di tutelare interessi supremi della Comunità internazionale lascia ipotizzare queste aperture; in secondo luogo, tale interesse deriva dalla persistente incertezza circa i presupposti e il contenuto concreto delle azioni legittimamente esperibili dagli Stati e dagli individui in presenza di simili violazioni. Questa indeterminatezza è esemplificata dall’attuale art. 41 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati, in cui si è adottata una mera clausola di salvaguardia che, a fronte dell’identificazione di talune conseguenze peculiari e aggravate nel caso di serie violazioni di norme di

Jus cogens, lascia impregiudicata la possibilità di ulteriori reazioni, se legittimate dal diritto

internazionale generale, così da non risolvere in modo chiaro la problematica.

31 Fino ad oggi, i principali lavori sul tema, tutti riferiti alla categoria dei diritti umani, possono

rinvenirsi in: D. SHELTON, Remedies in International Human Rights Law, 2a ed, Oxford, 2005, che

propone una ricostruzione della prassi dei vari sistemi di controllo; R. PISILLO MAZZESCHI, La riparazione per violazione dei diritti umani nel diritto internazionale e nella Convenzione europea, op.

cit., che è maggiormente attento agli aspetti teorici di questa tematica; e da ultimo, G. BARTOLINI,

Riparazione per violazione dei diritti umani e ordinamento internazionale, cit., che fornisce una

panoramica ampia e dettagliata della riparazione per violazione dei diritti umani nell’ordinamento giuridico internazionale. Inoltre, sul punto si vedano: M. KAMMINGA, Legal Consequences of an

Internationally Wrongful Act of a State against an Individual, in T.BARKHUISEN,M.L.VAN EMMERIK,P.

VAN KEMPEN (dir.), The Execution of Strasbourg and Geneva Human Rights Decisions in the National Legal Order, The Hauge, Boston, London, 1999, p. 65 ss; R. PISILLO MAZZESCHI, Responsabilité de l’Etat pour violation des obligations positives relatives aux droits de l’homme, cit., p. 189 ss.

32 In questo ultimo caso, tuttavia, come rileva Bartolini (cfr. G. BARTOLINI, Riparazione per

violazione dei diritti umani e ordinamento internazionale, cit., p. 55 ss), non si provvede né ad effettuare

un’analisi completa della prassi elaborata da tali organismi, né tali prassi vengono tra loro poste in relazione e raccordate o, più in generale, poste in relazione, tramite riflessioni di respiro generale, ai principi che regolano il fatto illecito internazionale.

soffermate le stesse Nazioni Unite33, al fine di rilevare l’eventuale formazione di un diritto alla riparazione in capo ai singoli nell’ordinamento internazionale, riteniamo che sia necessario prendere le mosse dalla categoria ratione materiae dei diritti individuali rappresentata dai diritti umani, sulla base dei fondamentali contributi forniti dalla prassi di alcuni sistemi speciali, riconosciuti dall’art. 55 del Progetto degli articoli sulla responsabilità degli Stati, che si caratterizzano per il ruolo attivo riconosciuto all’individuo34.

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