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Il nesso causale tra violazione dell’obbligo comunitario dello Stato membro ed il danno

S EZIONE I L E CONDIZIONI D ’ IMPUTABILITÀ DELLA VIOLAZIONE ALLO S TATO 1 Responsabilità

3. Il nesso causale tra violazione dell’obbligo comunitario dello Stato membro ed il danno

La terza condizione posta dalla Corte di giustizia per il sorgere della pretesa risarcitoria del singolo, nei confronti dello Stato membro che abbia violato il diritto dell’UE, attiene alla sussistenza di un nesso causale tra la violazione dell’obbligo incombente allo Stato (generatrice di responsabilità) e il danno subito dai soggetti lesi. L’affermazione della necessaria esistenza anche di un danno, che dall’azione (o dall’omissione) antigiuridica dello Stato sia derivato al singolo, deve ritenersi implicita nel sistema, non potendo sussistere un obbligo di risarcimento in assenza di un danno184

Rispetto alle altre due condizioni che abbiano preso in analisi fino ad adesso, questa terza e ultima condizione sembra essere quella su cui la Corte di giustizia si sia soffermata con meno frequenza e dovizia di esplicazioni. Tuttavia, sulla base della giurisprudenza comunitaria è possibile definire, in modo lineare e organico, gli elementi di fatto (para 3.1) e di diritto (para 3.2), che il giudice nazionale deve prendere in considerazione per determinare la sussistenza del nesso di causalità










184 Cfr. W.VAN GERVEN, Taking Article 215 EC Treaty Seriously, cit., p. 38; G. TESAURO,

Diritto comunitario, Padova, 1995, p. 168; T. BALLARINO, Lineamenti di diritto comunitario e dell’Unione europea, Padova, 1997, p. 112; G. FALCON, La tutela giurisdizionale, in M.P. CHITI, G.

GRECO,G.F.CARTEI,D.U.GALETTA (dir.), Trattato di diritto amministrativo europeo, Milano, 2007, pp. 697-785.

3.1. La sussistenza del nesso di causalità dal punto di vista materiale: il requisito dell’effettività del danno

Per quanto riguarda gli elementi di fatto che concorrono a definire la sussistenza di un collegamento tra azione antigiuridica e danno, dalla giurisprudenza comunitaria relativa alla responsabilità extracontrattuale degli Stati per violazione del diritto dell’UE non ricaviamo indicazioni esplicite e circoscritte. La Corte di giustizia, infatti, si è limitata a ricordare che spetta al giudice nazionale, di fronte al quale la responsabilità risarcitoria dello Stato membro è messa in gioco, stabilire l’esistenza di un collegamento tra azione antigiuridica e danno185, senza tuttavia precisare in dettaglio, ed in maniera esplicita, quali siano gli elementi di fatto che concorrono a definire un nesso di causalità.

Tale circostanza, tuttavia, non significa che i caratteri che tale nesso di causalità deve possedere debbano essere stabiliti, in maniera del tutto arbitraria, dal diritto interno; al contrario, posta la necessità di garantire un’uniforme e coerente messa in opera dei presupposti di risarcibilità del danno in tutti gli Stati membri, e considerata la possibilità, non affatto remota, che disposizioni e prassi giurisprudenziali nazionali rendano meno effettivo il diritto del singolo al risarcimento a causa di una interpretazione restrittiva del nesso di causalità, la ricostruzione dei caratteri del nesso di causalità deve realizzarsi, in ogni caso, con riferimento al diritto dell’UE186; in particolare, è necessario fare riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ed in secondo luogo ai casi in cui la Corte, ritenendo di possedere tutti gli elementi di fatto e di diritto, ha valutato










185 Sentenze Brasserie du pêcheur e factortame, cit., punto 65, e Hedley Lomas, cit., punto 30. 186 La necessità di ricavare criteri comuni uniformi per la definizione del danno risarcibile, come

detto nelle pagine precedenti, s’impone per evitare disparità di trattamento, e per consentire la sua valutazione in tutte le giurisdizioni sulla base degli stessi elementi. Sul punto si veda, in particolare: A. CARNELUTTI, L’arrêt “Francovich Bonifaci”. L’obligation des états membres de réparer les dommages

causés par les violations du droit communautaire, in RMU, 1992 (1), p. 192 ss.; W. VAN GERVEN, Taking Article 215 EC Treaty Seriously, in BEATSON-T.TRIDIMAS (dir.), New directions in European Public Law,

Oxford, 1998, p. 38; G. TESAURO, Diritto comunitario, cit, p.168; T. BALLARINO, Lineamenti di diritto comunitario e dell’Unione europea, Padova, 1997, p. 112; G. FALCON, La tutela giurisdizionale, cit, p.

368 ss; G.VENTURINI, La responsabilità extracontrattuale delle Comunità europee, Milano, 1980, p. 151

ss; F. FUMAGALLI, La responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto comunitario, cit., p. 264

ss; F. FERRARO, La responsabilità risarcitoria degli Stati membri per violazione del diritto comunitario, cit., p. 84 ss.

l’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo incombente allo Stato e il danno subito, definendone così i caratteri e gli elementi definitori187.

Sulla base di questi due filoni giurisprudenziali, pertanto, si ricava che il nesso di causalità debba sussistere, in primo luogo, dal punto di vista materiale: ciò significa che il giudice, in prima battuta, dovrà verificare se vi sia effettivamente un danno. Secondo una giurisprudenza costante, infatti, è risarcibile solo il danno effettivamente

subito, vale a dire il danno che sia certo ed attuale (ovvero reale)188, nonché valutabile; di contro, non è risarcibile un danno puramente ipotetico ed indeterminato189. Una prima implicazione di tale requisito di effettività del danno, quale elemento di valutazione della sussistenza del nesso di causalità dal punto di vista materile, è l’obbligo dei ricorrenti di quantificare l’entita del preteso danno subito, come ad esempio si ricava dall’art. 44 § 1, del regolamento di procedura del Tribunale; di conseguenza sono da ritenere irricevibili le domande di risarcimento in cui il ricorrente presenti argomentazioni assolutamente dubitative e imprecise quanto al danno assertivamente subito190.

L’obbligo di quantificazione del danno «reale», tuttavia, può subire delle attenuazioni nelle ipotesi di danni non ancora realizzatisi, ma che si presentano come










187 La Corte, ad esempio, ha ritenuto di possedere tutti gli elementi di fatto e di diritto per

valutare se esistesse un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo incombente allo Stato e il danno subito, a partire dalla sentenza Brinkmann, dove la Corte ha affermato, al punto 26, che «pur se ai giudici

nazionali spetta, in linea di principio, accertare se ricorrono le condizioni della responsabilità degli Stati membri derivante dalla violazione del diritto comunitario, occorre constatare che, nella presente causa, la Corte dispone di tutti gli elementi necessari per valutare se i fatti in esame debbano qualificarsi violazione grave e manifesta del diritto comunitario e se, eventualmente, esista un nesso casuale tra la violazione dell'obbligo incombente allo Stato e il danno subito»; escludendo, tuttavia, nel caso di specie

che esistesse un rilevante nesso di causalità (punto 29 delle stessa sentenza).

188 Cfr. sentenza della Corte del 13 novembre 1984, Cause riunite 256, 257, 265, 267/80, 5 e

51/81 e 282/82, Birra Wührer SpA e altri contro Consiglio e Commissione delle Comunità europee, in

Racc., 1984, p. 03693, punto 9; sentenza della Corte del 27 gennaio 1982, Causa 51/81, De Franceschi SpA Monfalcone contro Consiglio e Commissione delle Comunità europee, in Racc., 1982, p. 00117,

punto 9; sentenza del Tribunale di primo grado del 12 dicembre 1996, Causa T-99/95, Peter Esmond Stott

contro Commissione delle Comunità europee, in Racc., 1996, p. II-02227, punto 72; sentenza del

Tribunale di primo grado dell'11 luglio 1997, Causa T-267/94,Oleifici Italiani Spa contro Commissione delle Comunità europee, in Racc., 1997, p. II-01239, punto 74. Sul punto si veda anche, a titolo

esemplificativo, G.TESAURO, Diritto comunitario, cit., p.169, nonché le più volte citate conclusioni dello

stesso Tesauro, in qualità di avvocato generale, alla sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame, dove, al punto 91, afferma che «il danno deve essere effettivo, dunque certo e attuale. Sono questi, peraltro, i

requisiti generalmente richiesti anche dagli ordinamenti degli Stati membri e la cui sussistenza, in concreto, spetterà al giudice nazionale verificare».

189 Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado del 16 gennaio 1996, Causa T-108/94, Elena

Candiotte contro Consiglio dell'Unione europea, in Racc., 1996, p. II-00087, punto 54; 27 novembre

2007, Cause riunite T-3/00 e T-337/04, Athanasios Pitsiorlas contro Consiglio dell'Unione europea e

Banca centrale europea, in Racc., 2007, p. II-04779, punto 293.

190 Cfr. sentenza della Corte del 29 gennaio 1985, Causa 147/83,Münchener Import-Weinkellerei

imminenti e prevedibili con sufficente chiarezza, quando sia certa la causa del pregiudizio191; inoltre, possiamo rilevare casi in cui la Corte ha ritenuto opportuno pronunciarsi, in una prima fase del procedimento, soltanto sull’idoneità del comportamento delle istituzioni a far sorgere la responsabilità della Comunità, riservandosi di esaminare in una evenuale fase successiva l’esame della causalità, nonché della natura e della portata del danno, per ragioni di economia processuale192. In queste ipotesi, tuttavia, i ricorrenti sono in ogni caso tenuti a dimostrare l’esistenza di circostanze particolari che giustifichino la mancata quantificazione nel ricorso del danno; nel caso Comptoir national technique agricole (CNTA) SA contro Commissione

delle Comunità europee193, ad esempio, che riguardava i danni assertivamente subiti dall’illecita abolizione da parte della Commissione di importi compensativi agli esportatori agricoli per variazioni monetarie, la Corte ha accolto le argomentazioni delle parti sull’impossibilità di quantificare il danno, quanto meno in relazione al lucro cessante e ai potenziali contratti che le parti avrebbero stipulato in assenza della contestata violazione del diritto dell’UE, ed ha di conseguenza sostenuto che «poiché

l’entità del danno non può essere stabilità nella fase attuale del procedimento, va dichiarato, con sentenza interlocutoria, cha la Comunità è tenuta a risarcire il ricorrente delle perdita da esso subita, a causa dell’abolizione degli importi compensativi, nell’effettuare talune esportazioni per le quali le licenze rilasciate il 6 gennaio 1972 avevano fissato le restituzioni, riservando la determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento all’accordo delle parti o, eventualmente, alla valutazione della Corte»194.

La verifica del nesso di causalità del danno, dunque, prende le mosse dalla quantificazione del danno che secondo la giurisprudenza comunitaria è da considerare risarcibile. In particolare, deve ritenersi risarcibile il pregiudizio patrimoniale e quello










191 É il caso, ad esempio, della sentenza della Corte del 2 dicembre 1971, Causa 5-71, Aktien-

Zuckerfabrik Schöppenstedt contro Consiglio delle Comunità europee, in Racc., 1971, p. 00975, punto

14.

192 Cfr. sentenza della Corte del 13 febbraio 1979, Causa 101/78, Granaria BV contro

Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, in Racc., 1979 p. 00623, punto 6.

193 Cfr. sentenza della Corte del 14 maggio 1975, Causa 74-74, Comptoir national technique

agricole (CNTA) SA contro Commissione delle Comunità europee, in Racc., 1975, p. 00533.

194 Ibidem, punto 47. Sul punto, inoltre, si veda, a titolo esemplificativo: A.MARZANO, Sulla

responsabilità della CEE per atto normativo, in Rass. avv. st., 1975, I, pp. 654-673. Per esempi più

recenti, in cui i giudici del Kirchberg hanno valutato le argomentazioni delle parti come inidonee a dimostrare l’esistenza di circostanze particolari che giustifichino la mancata quantificazione nel ricorso del danno, si vedano, a titolo esemplificativo: sentenza della Corte del 23 settembre 2004, Chantal

Hectors contro Parlamento europeo, causa C-150/03 P, in Racc., 2004, p. I-08691, punto 62; sentenza

del Tribunale di primo grado del 6 aprile 2006, Causa T-309/03, Manel Camós Grau contro Commissione

non patrimoniale195, ivi compreso il pregiudizio morale e quello bilogico; con riferimento al danno non patrimoniale subito dalla vittima, che comprende ogni sofferenza fisica o psichica, la Corte può riconoscere una somma forfettaria determinata alla luce dele lesioni subite e delle conseguenze che ne sono derivate196. Inoltre, è necessario sottolineare che tra i danni risarcibili vanno considerati il danno emergente ed il lucro cessate197; con riferimento a quest’ultimo, in particolare, la Corte ha esplicitamente affermato che il lucro cessante non può essere escluso con riferimento alle violazioni del diritto dell’UE da parte degli Stati membri, perché, soprattutto in tema di controversie di natura economica o commerciale, renderebbe impossibile il risarcimento del danno198.

Del tutto particolare, infine, è la questione del danno ambientale, la cui quantificazione risponde ai canoni stabili dalla direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di riparazione del danno ambientale199, che appunto predilige lo strumento della responsabilità civile allorquando il danno sia concreto e quantificabile e sia possibile accertare il nesso causale tra il danno e le eventuali violazioni200; i canoni










195 Cfr. Corte di giustizia, 12 luglio 1957, nelle cause riunite 7/56, 3-7/57, Algera, in racc. ,

1957, p. 127; 8 luglio 1965, in causa 110/63, Wilame, in Racc., 1965, p. 728; 3 febbraio 1994, in causa C- 308/87, Grifoni, in Racc. 1994, p. I-336. È risarcibile, quindi, anche il danno puramente economico, anche se in alcuni Stati sono posti dei limiti alla sua ammissibilità. Sul punto si veda W.VAN GERVEN,

Bridging the Unbridgeable: Community and National Tort Laws after Francovich and Brasserie du pêcheur, cit., p. 523, il quale sottolinea come i principi elaborati dalla Corte in materia abbiano

contribuito a riavvicinare sistemi giuridici tra loro molto diversi.

196 Cfr. Grifoni, cit., punti 36 ss. 197 Ibidem, punti 9 e 19.

198 Cfr. Sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame, cit., punto 87. Inoltre, sul punto si veda

anche L.TRIFONE, La responsabilità degli stati in diritto comunitario: le sentenze nelle cause Brasserie

du pêcheur e factortame III ed Hedley Lomas, cit., p. 74 ss.

199 Cfr. Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio de 21 aprile 2004 sulla

responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in GUCE n. L

143/56 del 30 aprile 2004. La Direttiva è stata modificata dalla Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (in

GUCE n. L 120 del 11 aprile 2006), e dalla Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (in GUCE n. L 140/114 del 5 giugno 2009). Per un commento in dottrina su tale direttiva, si vedano a titolo esemplificativo: F. GIAMPIETRO, La Direttiva n. 2004/35/CE sulla responsabilità del danno all’ambiente messa a confronto

con l’esperienza italiana, in Ambientale, 2004 (10), p. 9 ss; IDEM, Prevenzione e riparazione del danno

ambientale: la nuova Direttiva n. 2004/35/CE, in Ambientale, 2004 (10), p. 905 ss; R. MICCICHÉ, Nuova direttiva europea in materia di responsabilità ambientale, in RGA, 2004, p. 101 ss; V FOGLEMAN, The

Environmental Liability Directive, in Env. Liability, 2004 (3), p. 101 ss; IDEM, Enforcing the

Environmental Liability Directive: duties, powers and Self-executing provisions, in Env. Liability, 2006

(4), p. 101 ss; B.POZZO, La nuova direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio de 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in RGA, 2006, p. 1 ss; M. ALBERTON, Dalla definizione di danno ambientalealla costruzione

di un sistema di responsabilità: riflessioni sui recenti sviluppi del diritto europeo, in RGA, 2005, p. 605

ss.

200 Sull’accertamento del nesso causale per i danni ambientali si veda la sentenza della Corte del

in questione sono piuttosto variegati, e per il loro elenco rinviamo alla direttiva su citata201, in tale sede è sufficente rilevare che individui e organizzazioni, nella misura in cui essi siano considerati come destinatari di specifici diritti e capaci di agire in giudizio202, possono chiedere l’indennizazione dei costi delle misure di prevenzione, di riparazione primaria, complementare o compensativa, dei costi degli studi di valutazione e di monitoraggio del danno ambientale, delle spese amministrative e legali legate al procedimento di valutazione e riparazione203.

Quanto appena detto, in conclusione, non sembra in contraddizione con l’affermazione secondo cui l’esistenza di un danno è irrilevante ai fini di determinare la sussistenza di un’infrazione censurabile con la procedura comunitaria, né con il carattere unitario del regime di responsabilità dello Stato membro per violazione del diritto dell’UE; infatti, come già affermato in dottrina, in primo luogo, qualsiasi violazione del diritto dell’UE cagiona danni al sistema cui esso appartiene, ed in secondo luogo, il danno non costituisce un presupposto della caratterizzazione in senso antigiuridico dell’azione (o omissione) dello Stato, ma solo un elemento che concorre a determinare l’obbligo risarcitorio che dall’azione lesiva discende204.









SpA e Syndial SpA contro Ministero dello Sviluppo economico e altri (C-379/08) e ENI SpA contro Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e altri (C-380/08), in Racc., 2010, p. I-02007,

punti 53-69. Per un commento in dottrina su tale interessante sentenza, si vedano, a titolo esemplificativo: G.TADDEI Responsabilità, nesso causale e giusto procedimento (nota a Corte di Giustizia 9 marzo 2010

in C 378/08 e CC 379 - 380/08), in Ambiente, 2010 (5), pp. 437-445; V. MICHEL, Champ d'application et

conditions de la responsabilité environnementale, in Europe, 2010, Mai, pp. 34-36; M. AUBERT, E.

BROUSSY, F. DONNAT, Chronique de jurisprudence communautaire. Environnement - Principe du pollueur-payeur, L'actualité juridique , in droit administratif, 2010, pp. 942-943; P. STEICHEN,

Responsabilité environnementale, in Rev. jur. envir., 2010, pp. 503-511; A. CUDENNEC,O.CURTIL,C.DE

CET-BERTIN,G.GUÉGUEN-HALLOUËT,V.LABROT, Chronique maritime - Environnement - Jurisprudence - Mise en oeuvre de la Directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale, in RMC et de l'Union européenne, 2010 nº 542, pp. 606-607; P. BERTOLINI, Il Principio "chi inquina paga" e la responsabilità per danno ambientale nella sentenza della Corte di giustizia 9 marzo 2010 - procedimento C-378/08, in RIDPC, 2010, pp. 1607-1632.

201 Si veda in particolare l’allegato II della direttiva in commento.

202 Sul punto si rinvia al paragrafo 1.2 della seconda sezione del prossimo capitolo, relativo alle

azioni collettive, dove si metterà in evidenza la possibilità di agire per il risarcimento di danni ambientali causati da pubbliche autorità in violazione del diritto dell’UE.

203 Sul punto si si vedano, a titolo esemplificativo: M.ALBERTON, La valutazione e la riparazine

del danno ambientale nell’esperienza dell’Unione Europea e degli Stati membri: problemi e soluzioni a confronto, in Riv. it. dir. pub. com., 2010, pp. 867-900; E. BRANS, Estimating damages under the 2004

EC Directive on Environmental Liability, in F. MAES (dir.), Marine resources Damages assessment, The

Hauge, 2005, p. 3. ss.

204 Sul punto si veda, Corte di giustizia, 14 dicembre 1971, in causa 7/71, Commissione c.

Francia, in Racc. 1971, p. 1021; e in dottrina, tra tutti e a titolo esemplificativo, si vedano: B. SUNDBERG- WEITMAN, Legal enforcement of Obligations incumbent upon member States under Treaties of the european Communities, in Scandinavian Studies in law, 1975, p. 277; A. TANZI, Is damage a distinct condition for the existence of an international wrongful act, in M. SPINEDI, B.SIMMA (dir.), United

3.2. Il nesso di causalità dal punto di vista giuridico: il carattere «diretto ed immediato» e le cause di esclusione

Una volta verificato che esista un danno dal punto di vista materiale, il giudice deve accertare se in assenza dell’azione assunta come antigiuridica ci sarebbe stato un danno; in altri termini, i giudici nazionali, sulla base di una sorta di «but for test», dovrebbero prospettare gli scenari possibili in assenza delle violazioni contestate205. Sulla base dei due filoni giurisprudenziali che abbiamo indicato nel paragrafo precedente, in particolare, il giudice dovrebbe procedere a verificare la sussistenza del nesso di causalità dal punto di vista giuridico, accertando il c.d. «carattere diretto e immediato» e l’insussistenza di altri fattori che possano interrompere il nesso.

Sotto il primo profilo, secondo una costante giurisprudenza in materia di responsabilità extracontrattuale delle Comunità, la condizione relativa all’esistenza di un nesso di causalità è soddisfatta se sussiste un nesso diretto tra l’illecito commesso dall’istituzione interessata e il danno lamentato, che «presuppone l’esistenza di un

rapporto causa-effetto (..) tra il comportamento delle istituzioni comunitarie ed il danno»206, di cui incombe al ricorrente produrre la prova207; in altri termini, affinché

l’Unione sia considerata responsabile è necessario che il comportamento presunto come illegittimo sia la causa determinante del danno208. Per contro, la Corte di giustizia ha stabilito che non spetta all’Unione risarcire tutte le conseguenze dannose, anche remote, di comportamenti dei suoi organi, escludendo la sussistenza dela terza condizione della responsabilità extracontrattuale per «i danni che costituiscono soltanto una lontana










205 Cfr. M.BREALEY,M. HOSKINS, Remedies in EC Law, cit., p. 139 ss; W. VAN GERVEN,

Bridging the Unbridgeable: Community and National Tort Laws after Francovich and Brasserie du pêcheur, cit., p. 522. Gli autori appena citati non mancano ti sottolineare, tuttavia, le difficoltà e le

incertezze che spesso i giudici possono incontrare nel prospettare gli scenari possibili in assenza delle violazioni contestate.

206 Cfr. Tribunale di primo grado, 14 dicembre 2005, in T-135/01, Giorgio Fedon & Figli s.p.a. e

a. c Consiglio e Commissione, punto II-29. Sulla necessità di un «legame diretto ed immediato» tra atto

dannoso e pregiudizio, si vedano, inoltre: sentenza della Corte di giustizia, 12 luglio 1962, in causa 18/60,

Worms, in Racc., 1962, p. 392; sentenza del 10 luglio 2003, in causa C-472/00 P, Commissione c. Fresh Marine Company SA c,m in Racc, 2003, p. I-7541.

207 Cfr. sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, causa T-42/06, Bruno Gollnisch contro

Parlamento europeo, in Racc., 2010, p. II-01135, punto 110; sentenza della Corte 30 gennaio 1992, cause

riunite C‑363/88 e C‑364/88, Finsider e a./Commissione, Racc., 1992, p. I‑359, punto 25, e ordinanza della Corte 5 luglio 2007, causa C‑255/06 P, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Consiglio e

Commissione, punto 61.

208 Cfr. ordinanza del Tribunale 12 dicembre 2000, causa T‑201/99, Royal Olympic Cruises

conseguenza del comportamento dell’istituzione»209; in tal senso, ad esempio, depongono due interessanti sentenze del Tribunale di primo grado relative ad azioni di responsabilità extracontrattuale promosse da alcuni allevatori, dalle vittime indirette e dagli aventi diritto di alcune persone decedute in Francia, i quali chiedevano il risarcimento dei danni subiti a causa di azioni o di omissioni del Consiglio e della

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