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Si è già osservato che il legittimario totalmente pretermesso o che

2. Nella vigenza del codice Pisanelli l’elaborazione dottrinale

2.1. Si è già osservato che il legittimario totalmente pretermesso o che

abbia rinunciato al legato in sostituzione di legittima439 non è erede, ma un escluso che può acquistare la qualità di erede soltanto a seguito del vittorioso esercizio dell’azione di riduzione440.

L’indicata conclusione è ricavata da due elementi.

L’art. 536 cod. civ. riserva al legittimario una quota di “eredità” (o “altri diritti”441) e per assicurarli ha previsto, in primo luogo, l’azione di riduzione che, una volta vittoriosamente esperita, modifica la posizione del legittimario da escluso in soggetto titolare dell’eredità o di parte di essa facendogli acquisire, in quanto titolare dell’eredità, lo

status di erede442.

Il secondo elemento è tratto dall’art. 551 cod. civ. (legato in sostituzione della legittima) nella parte in cui stabilisce che il legatario che preferisce conseguire il legato perde il diritto di chiedere il supplemento, nel caso in cui il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede.

In caso di successione testamentaria, il legittimario preterito, non essendo chiamato alla successione443, non è erede e non può perciò accettare l’eredità.

Dottrina e giurisprudenza concordano sul fatto che, per il legittimario

                                                                                                                         

439 Cfr. supra, Cap. I, §3; cfr. Cass. 22 aprile 1992, n. 4800, in Mass. Foro It. 1992.   440 Cfr. supra, Cap. I, §2.  

441 I termini “altri diritti” contenuti nel primo comma dell’art. 536 cod. civ. vanno riferiti, da una parte, al diritto di abitazione della casa coniugale e di uso dei mobili che la corredano spettante al coniuge superstite (art. 540, secondo comma, cod. civ.) e, dall’altro, ai diritti di credito attribuiti al coniuge separato con addebito (art. 548, secondo comma cod. civ.) e ai figli irriconoscibili (art. 594 cod. civ.) (MENGONI, Successione necessaria cit., pag. 156. Per le modifiche apportate dal D. Leg.vo n. 154/2013 si rinvia al § 6.2.1.   442 Per MENGONI, Successione necessaria cit., pag. 80-85, il legittimario domanda la legittima in veste di terzo, ma, ottenuta la riduzione, “la prende come erede, cioè come avente causa a titolo universale dal de cuius”. Condividono tale impostazione, tra gli altri: BIANCA, La famiglia. Le successioni cit., pag. 698; PINO, La tutela del legittimario cit., pag. 66 e ss.; SANTORO-PASSARELLI, Dei legittimari, cit., pag. 263. GALGANO, Trattato di diritto civile cit., pag. 714.  

443 L’assunto è pacifico in giurisprudenza, cfr.: Cass., 11 gennaio 2010, n. 240, in Notariato, 2011, pag. 153 ss., con nota di MICELI; Cass. 9 dicembre 1995, n. 12632, in Giust. Civ. Mass., 1995, fasc. 12.  

pretermesso, una accettazione espressa dell’eredità non è necessaria neppure dopo il passaggio in giudicato della sentenza di riduzione che gli fa acquistare la qualità di erede poiché, proponendo la relativa domanda, il legittimario manifesta chiaramente la volontà di conseguire la quota di eredità che gli spetta per legge444.

Diversamente da quello preterito, il legittimario chiamato all’eredità per una quota inferiore alla legittima è già, al momento dell’apertura della successione, erede testamentario, ancorchè istituito in quota minore.

In entrambi i casi è tuttavia necessario proponga azione di riduzione per ottenere la reintegra, totale (in caso di esclusione) o parziale (in caso di istituzione in quota inferiore), nella esatta “quota di eredità” che l’art. 536 cod. civ. gli riserva.

Non va taciuto che, in dipendenza delle modalità di calcolo della quota descritte dall’art. 556 cod. civ.445, a differenza degli altri eredi, il legittimario concorre al pagamento dei debiti ereditari sempre in modo

figurativo446, per effetto della previa decurtazione delle passività dal valore del relictum.

L’indicata regola subisce una eccezione per le sopravvenienze passive e cioè per quei debiti ereditari, ovviamente pregressi, accertati dopo l’esperimento vittorioso della domanda di riduzione di cui non si era tenuto conto durante il relativo giudizio.

Degli indicati debiti risponderanno non soltanto gli eredi, in proporzione delle proprie quote, ma anche il legittimario in proporzione della quota riconosciutagli a seguito della riduzione. In altri termini, l’erede che ha subito la riduzione risponde dei debiti in proporzione della minore quota attribuitagli in sede di riduzione;

                                                                                                                         

444 La stessa dottrina che qualifica il legittimario erede, all’esito dell’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione, afferma che per effetto della sentenza di riduzione il legittimario pretermesso diventa erede senza bisogno di accettazione: non si applica quindi, al legittimario pretermesso, il principio secondo il quale l’eredità si acquista con l’accettazione. Se invece il legittimario è già chiamato all’eredità per vocazione testamentaria o intestata l’esercizio dell’azione di riduzione comporta l’accettazione (MENGONI, op. cit., pag. 239). Per Cass., 3 dicembre 1996, n. 10775, in Riv. not., 1997, pag. 1304, invece, il legittimario a seguito dell’azione di riduzione verrebbe a trovarsi nella “posizione di chiamato all’eredità” con conseguente possibilità di accettare o rinunciare.   445 Cfr. supra, Cap. I, §3.  

446 La dottrina risalente evidenziava l’anomalia di una ricostruzione che conduceva ad attribuire al legittimario che ha agito in riduzione la qualità di erede, in considerazione del fatto che comunque il legittimario non risponde dei debiti ereditari, in quanto la quota spettantegli a seguito del vittorioso esperimento dell’azione di riduzione è calcolata già al netto dei debiti ereditari (MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano 1957, volume VI, pag. 351 e ss.; CICU, Successioni per causa di morte, Milano 1962, pag. 530 e ss.; COVIELLO, Il legittimario e la sua qualità di erede in Giur. It. 1935, I, 2, colonna 311.  

per l’eccedenza, deve rispondere il legittimario divenuto anch’esso erede447.

Il legittimario totalmente pretermesso e perciò non erede, non risponde mai dei debiti in caso di eredità passiva.

Difatti, per acquisire la qualità di erede il legittimario è tenuto a proporre la domanda di riduzione che presuppone una lesione non configurabile sia quando abbia già ricevuto, durante la vita del donante, donazioni di valore pari o superiore al valore della sua quota di riserva, sia quando, detratti i debiti dal valore dei beni relitti e sommate le donazioni, l’eredità risulti passiva.

In entrambe le ipotesi prospettate non sussistono le condizioni perchè il legittimario possa esperire utilmente l’azione di riduzione e acquistare la qualità di erede448.