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Una volta predisposto, l’atto di opposizione deve essere

“notificato e trascritto” (art. 563, quarto comma, cod. civ.).

Parte della dottrina328 ha evidenziato che l’art. 563, quarto comma,

                                                                                                                         

324 CAPOZZI, Successioni cit., pag. 583.

325 CAMPISI, Azione di riduzione, cit., in Riv. Notariato 2006, fasc. 5, pag. 1269 e ss. 326 CAMPISI, Azione di riduzione, cit., in Riv. Notariato 2006, fasc. 5, pag. 1269 e ss.

327 CALVO, L’opposizione alla donazione in Riv. trim. dir. e proc. civ. 2011, II, pag. 349; BUSANI, L'atto di   opposizione» alla donazione cit., pag. 27; PERRELLA, L'atto di opposizione alla donazione in Contratti, 2006, pag. 424.

328 CARLINI-UNGARI TRANSATTI, La tutela degli aventi causa cit., pag. 773 e ss.; DI DOMENICO, in www.notaiodi domenico.it/DOTTRINA/Successioni sostiene che “Anche se la notifica è effettuata dopo la trascrizione, può considerarsi ugualmente sospeso il termine ventennale, dal momento che la pubblicità è in realtà affidata solamente alla trascrizione, che ha quindi l’effetto tipico di rendere noto ai terzi l’esistenza della opposizione (e non di

cod. civ. delinea una fattispecie a formazione successiva (notifica dell’opposizione e successiva trascrizione) chiaramente ispirata alla disciplina dell’art. 2658, secondo comma, cod. civ. relativa alla trascrizione della domanda giudiziale (notifica della citazione e successiva trascrizione) ed ha osservato che l’indicata scelta legislativa non appare giuridicamente ineccepibile a causa della diversa natura delle attività: stragiudiziale la prima e giudiziale la seconda.

Ritiene che la norma sia frutto di una svista perchè non considera che all’adempimento delle formalità pubblicitarie provvede non l’avvocato dopo la notifica della citazione, bensì il notaio che ha ricevuto o autenticato l’atto il quale ha l’obbligo di provvedere alla trascrizione nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato.

È quindi possibile che il notaio curi la trascrizione dell’atto prima della notifica ed in tal caso la dottrina329, differenziando la funzione della trascrizione rispetto a quella della notifica valutata nell’ambito della fattispecie in modo riduttivo, ritiene che l’effetto sospensivo si realizzi egualmente dalla data in cui è compiuta la formalità pubblicitaria.

Difatti, si afferma, soltanto la trascrizione garantisce la conoscibilità dell’opposizione da parte dei terzi (scopo effettivo della norma) mentre la notifica è funzionale ad agevolare la conoscenza del donatario della fatta opposizione, esentandolo dal compiere periodiche visure presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari nel cui circondario ricadono gli immobili donati330.

Da ciò consegue che la notifica successiva alla trascrizione è del tutto irrilevante per i terzi e, a ben vedere, per lo stesso donatario perché l’astratta conoscibilità della fatta opposizione anche da parte di costui è già soddisfatta dalla trascrizione.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    risolvere conflitti tra più aventi causa o di rispettare la continuità delle trascrizioni) mentre

la notifica ha il solo scopo di agevolare la conoscibilità da parte del donatario, che è quindi dispensato da ogni indagine al riguardo”.

329 CARLINI-UNGARI TRANSATTI, La tutela degli aventi causa cit., pag. 773 e ss.

330 Nel Trattato di diritto delle successioni e donazioni a cura di BONILINI, Volume III. Ed. 2009, pag. 595 si ritiene bizzarra la contestuale richiesta di notifica e trascrizione perché solo la trascrizione serve a soddisfare la conoscibilità dell’atto di opposizione.

La prevalente dottrina331 replica sostenendo che, sebbene condivisibile in linea di principio, questa teoria adotta una interpretazione abrogante del termine “notificato” contenuto nella norma, non considerando che il legislatore ha delineato una fattispecie a formazione successiva che si perfeziona con il compimento di entrambe le formalità332.

In altri termini, l’atto unilaterale di opposizione, dispiega l’effetto sospensivo soltanto se notificato e trascritto; pertanto, seppur perfetto in quanto formato e proveniente da soggetto legittimato, resta inefficace sino a quando non sia notificato e trascritto (il decorso del

termine …è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto…. un atto… di opposizione….quarto comma art. 563 cod. civ.).

Entrambe le formalità sono perciò coessenziali alla produzione dell’effetto sospensivo; non è sufficiente a tal fine soltanto la notifica o soltanto la trascrizione ma occorre che entrambe vengano effettuate. La dottrina333 sostiene che le indicate attività vanno eseguite secondo l’ordine cronologico previsto dal codice, indice di comportamento diligente che consente alla pubblicità immobiliare di tutelare effettivamente i terzi i quali, in difetto della data di notifica dell’opposizione – elemento costitutivo della fattispecie a formazione successiva – non sarebbero posti in condizione di conoscere quando la fattispecie si è perfezionata e, di riflesso, il momento iniziale dell’effetto sospensivo.

Isolata appare l’opinione 334 secondo cui non rileva l’ordine cronologico delle formalità, bensì soltanto l’effettuazione di entrambe potendosi dimostrare la conoscenza dell’opposizione da parte del donatario con qualunque mezzo.

La prima attività da compiere è la notifica. Si discute se ad essa debba provvedersi utilizzando le formalità del codice di rito (art. 137 e ss. cod. proc. civ.)335 ovvero se sia sufficiente la comunicazione, anche attraverso raccomandata con avviso di ricevimento336.

                                                                                                                         

331 CAPOZZI, Successioni e donazioni cit., pag. 584-585; VIDARI-MARCOZ, La mini-riforma delle donazioni immobiliari cit., pag. 699 e ss.;GABRIELLI, Tutela dei legittimari cit., pag. 1132 e ss.; BUSANI, L’atto di opposizione alla donazione cit, pag. 13 e ss.

332 BUSANI, L'atto di «opposizione» alla donazione cit., pag. 13 e ss.

333 VITUCCI, Tutela dei legittimari cit., pag. 572 e ss.;IEVA, La novella degli artt. 561 e 563 cit., pag. 943 e ss.; VIDARI-MARCOZ, La mini-riforma delle donazioni immobiliari cit., pag. 699 e ss.

334 BUSANI, L'atto di «opposizione» alla donazione cit., pag. 13 e ss. 335 GABRIELLI, Tutela dei legittimari cit., pag. 1132.

Sembra preferibile la prima opinione perché il legislatore ha utilizzato il termine “notificato” che potrebbe assumere valenza tecnica.

In aggiunta, la notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario potrebbe rilevarsi estremamente utile a prevenire possibili abusi.

Si pensi, ad esempio, all’opposizione ad una donazione di beni mobili non registrati di rilevante valore e quindi ad atto che, non potendo essere trascritto, può soltanto essere notificato.

Potrebbe accadere che un figlio, dopo aver predisposto personalmente l’opposizione ad una donazione del padre a favore del coniuge di seconde nozze, ritenga di non dover procedere alla notifica perché il genitore lo ha convinto a desistere o a ritardare la notifica in attesa di acquistare altri beni da donare al figlio. L’atto di opposizione potrebbe entrare nella disponibilità di diversi soggetti (es.: coniuge dell’opponente) i quali potrebbero procedere, all’insaputa dell’autore, alla notifica dell’atto.

L’indicata notifica sarebbe agevole se effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento mentre risulterebbe estremamente difficoltosa, se non impossibile, qualora richiesta all’Ufficiale Giudiziario il quale è tenuto a verificare con estremo rigore la coincidenza della persona che consegna l’atto con quella a cui l’atto stesso si riferisce e ad annotare, nella relazione di notifica, il nominativo del soggetto che la ha richiesta.

La notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario rivela poi tutta la sua utilità qualora, dopo la donazione, il donante si renda irreperibile potendosi, in tal caso, utilizzare l’art. 140 cod. proc. civ.337 che disciplina la notificazione alle persone irreperibili.

Se il donante è invece scomparso (art. 48 cod. civ.) o assente (art. 49 cod. civ.), la notifica sarà effettuata nei confronti del curatore dello scomparso o di coloro che hanno ottenuto l’immissione nel possesso temporaneo dei beni del donatario assente (art. 52 cod. civ.)..

                                                                                                                         

337 Art. 140 c.p.c.: Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Con sentenza n. 3 del 2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell'art. 140 cod.proc.civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. In tal modo è superata la discrasia tra la notifica ex art. 140 e quella a mezzo posta (art. 8 L. n. 890 del 1982 come modificato dall'art. 2 d.l. n. 35 del 2005, conv., con modif., in l. n. 80 del 2005) che si perfeziona per il destinatario decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata con cui il destinatario è informato dell’ultimazione delle formalità.