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Isolata dottrina 186 sostiene che il diritto di opporsi alla donazione è soggetto a prescrizione ordinaria decennale che inizia a decorrere

dalla data di trascrizione della donazione ovvero, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., dal momento in cui si verificano i presupposti per esercitare il diritto di opposizione (es.: dal giorno del matrimonio con cui il coniuge acquista la qualità di legittimario).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

nipote e la convivente perché dissimulanti delle donazioni nulle per vizi di forma (senza proporre domanda di riduzione). Le convenute eccepiscono l’avvenuta usucapione; il Tribunale accoglie la domanda di simulazione e rigetta quella di usucapione sul rilievo che la situazione di fatto antecedente ai contratti era identica a quella successiva. La Corte di Appello riforma la sentenza ritenendo che i contratti non fossero simulati; la Suprema Corte cassa sul punto e rinvia alla stessa Corte di appello che in sede di rinvio, con la sentenza del 25 gennaio 1993 conferma la dichiarazione di simulazione ma accoglie la riconvenzionale di usucapione intervenuta durante la vita del de cuius nei confronti dei legittimari.  

183 GAZZONI “E’ forse ammessa la diseredazione occulta dei legittimari?cit. pag. 8 e ss.; nello stesso senso TRIOLA, Donazione nulla ed opponibilità dell’usucapione al legittimario, nota a Cass. 27 ottobre 1995 n. 11203, in Giust. Civ. 1996, 2, pag. 375.

184 CAMPISI, Azione di riduzione cit. in Riv. Notariato 2006, fasc. 5, pag. 1269 e ss.; DE FRANCISCO, La nuova disciplina in materia di circolazione dei beni mobili, cit., pag. 7. e ss. 185 CARLINI-UNGARI-TRANSATTI, La tutela degli aventi causa a titolo particolare dai donatari cit., pag. 773 e ss.

186 DOLMETTA, La sorte delle ipoteche concesse sul bene soggetto a restituzione e relativi riflessi sull’erogazione del credito bancario in Atti del Convegno sul tema “Successioni e donazioni – tutela della legittima e circolazione dei beni anche alla luce della legge sulla competitività, Milano, 5-6 luglio 2005 in notariato.it.

La prevalente dottrina187, invece, afferma che il diritto di opporsi non è soggetto a prescrizione per almeno due ordini di ragioni.

In primo luogo, perché se un termine di venti anni può essere sospeso per effetto di un atto di parte, è necessario riconoscere che l’atto stesso possa essere compiuto per tutta la durata del termine e ciò, a maggior ragione, nell’ipotesi in cui la legge non ha previsto alcun termine finale per l’esercizio dell’opposizione.

A tale più ragionevole conclusione si perviene anche in applicazione del principio secondo cui quando la legge attribuisce il potere di esercitare un diritto (nella specie, opposizione per sospendere il termine) l’estinzione del potere non può non coincidere con quella del diritto stesso188.

In secondo luogo perché, accogliendo la tesi della prescrittibilità decennale dell’opposizione, si giungerebbe a conseguenze non giustificabili logicamente tutte le volte in cui nonostante l’inerzia ultradecennale del titolare, questi possa comunque esercitare l’azione di restituzione come accade quando il decesso del de cuius si verifichi in un arco temporale che si colloca oltre il decimo anno dalla trascrizione della donazione ma anteriormente alla scadenza del ventennio189.

Chiarito che l’opposizione non è soggetta a prescrizione e che può esercitarsi per tutta la durata del ventennio, resta da esaminare la natura giuridica del termine ventennale; se si tratti, cioè, di un termine di prescrizione, decadenza o altro.

La formula legislativa (“il decorso del termine … è sospeso”’) sembra attribuire natura prescrizionale al termine per cui è opportuno verificare se la sospensione prevista dall’art. 563 cod. civ. sia o meno compatibile con la disciplina generale della prescrizione.

E’ noto che in materia di prescrizione l’effetto sospensivo è descritto come una parentesi190 che non toglie valore al tempo trascorso prima e dopo il verificarsi dell’impedimento; è giustificata o da particolari

                                                                                                                         

187 BUSANI, L’opposizione cit. pag. 13 e ss.; nello stesso senso: BARALIS, Riflessioni cit., pag. 279 e ss. il quale osserva che sarebbe davvero irragionevole che l’opposizione avesse una durata inferiore ai venti anni. Si tratta di un diritto strumentale ai fini della sospensione ed è regola che in tali casi il diritto potestativo o non soggiace a prescrizione o ha la stessa durata del diritto che mira a realizzare. CALVO, L’opposizione alla donazione cit., a pag. 349 e ss., precisa che il legislatore non ha previsto alcun termine finale per l’esercizio dell’opposizione e che al quesito se il diritto sia destinato ad estinguersi per prescrizione decennale occorre fornire risposta negativa.

188 PERLINGIERI, Profili istituzionali di diritto civile, Napoli 1979, pag. 197. 189 CALVO, L’opposizione alla donazione cit., pag. 349 e ss.

rapporti intercorrenti tra le parti (art. 2941 cod. civ., ad esempio tra coniugi, genitore che esercita la potestà sui figli minori e i figli stessi) o dalla condizione del titolare (art. 2942 cod. civ., ad esempio, minori non emancipati o interdetti per infermità di mente privi di rappresentante legale; militari in servizio attivo in tempo di guerra) ed ha carattere tassativo nel senso che non rilevano gli impedimenti di mero fatto e non a carattere giuridico191.

L’interruzione ha invece luogo quando il titolare esercita il diritto e quindi fa cessare il proprio stato di inerzia ovvero quando il soggetto tenuto all’obbligo riconosce l’altrui diritto192.

Diverso è perciò il fondamento e diversi sono gli effetti della sospensione e dell’interruzione: nella prima l’inerzia è giustificata per il periodo considerato; nella seconda, l’inerzia viene meno perché il diritto è esercitato o riconosciuto dal soggetto passivo.

Pertanto, diversamente dalla parentesi della sospensione, l’interruzione toglie ogni valore al tempo già trascorso e fa iniziare a decorrere, per intero, un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945 cod. civ.).

E’ stato chiarito193 che, nel caso dell’opposizione in esame, il termine non può considerarsi di sospensione della prescrizione perché una sospensione legale è già prevista dal codice (artt. 2941 e 2942 cod. civ. relativamente ai rapporti tra coniugi ed ai rapporti tra figli minori e genitori) e ciò di fatto renderebbe inutile la proposizione dell’opposizione da parte di questi soggetti prolungando sensibilmente la durata del termine in modo non prevedibile per i terzi.

Le indicate ragioni hanno indotto ad affermare che, contrariamente alla definizione di “sospensione”, nel caso dell’opposizione trattasi, in realtà, di interruzione della prescrizione che esige per il suo prolungamento un ulteriore atto anteriore alla scadenza del primo. Tuttavia, si è rappresentato194, che neppure di interruzione può discorrersi perché l’interruzione toglie ogni rilevanza al tempo trascorso anteriormente all’atto interruttivo mentre, nel caso

                                                                                                                         

191 Tra le tantissime Cass. 4 giugno 2007, n. 12953 in Giust. Civ. Mass. 2007, fasc. 6. 192 E’ pacifico in giurisprudenza che l’eccezione di prescrizione è disponibile dalla parte e costituisce perciò eccezione in senso stretto, sottratta al rilievo officioso; l’interruzione della prescrizione, al contrario, costituisce mera difesa e può perciò essere rilevata d’ufficio dal giudice a condizione, ovviamente, che risulti prodotto l’atto interruttivo (Cass. S.U. 27 luglio 2005, n. 15661 in Riv. giur. lav. 2006, 1, pag. 68 con nota di FABBRI).

193 CAMPISI, Azione di riduzione cit., in Riv. Notariato 2006, fasc. 5, pag. 1269 e ss. 194 CAMPISI, Azione di riduzione cit., in Riv. Notariato 2006, fasc. 5, pag. 1269 e ss.

dell’opposizione, tale periodo continua a mantenere una sua rilevanza nel senso che il tempo trascorso tra la trascrizione della donazione ed il momento in cui è stato posto in essere il primo atto “interruttivo” non seguito nel ventennio da altro, va computato con riferimento alla data in cui è proposta l’azione di riduzione.

Si tratterebbe, quindi, di una anomala prescrizione che non risponde alle comuni regole della sospensione e dell’interruzione ma ad una loro commistione al punto da potersi definire sospensione-interruzione che produce soltanto uno strano effetto sospensivo195.

In realtà, la pressoché unanime dottrina concorda sul fatto che il termine ventennale non sia di prescrizione e non solo per la difficile riconducibilità all’istituto in parola.

Fare riferimento alla prescrizione196 non avrebbe senso in quanto il periodo ventennale decorre dalla trascrizione della donazione e cioè a partire da un istante in cui il diritto di agire in riduzione e restituzione non è ancora sorto ex art. 2935 cod. civ. non potendosi, anzi, neppure sapere, al momento dell’opposizione, se la donazione lederà o meno la quota di legittima.

Ciò, poi, senza considerare che la natura reale pacificamente riconosciuta all’azione di restituzione che si propone nei confronti di chi sarà nella titolarità dei beni al momento della futura domanda, è incompatibile con una interruzione o sospensione della prescrizione che ha sempre natura personale.

Esclusa la prescrizione, altra dottrina197 ha affermato che il termine in questione sia di decadenza.

Tale orientamento si fonda sul presupposto che il termine sia finalizzato all’esercizio dell’azione di restituzione e soprattutto perché è possibile una sospensione ope legis della decadenza al contrario di quanto stabilito dall’art. 2964 cod. civ. per la sua interruzione.

La tesi non appare condivisibile sia perché la decadenza mira ad assicurare un rapido esercizio del diritto in patente contrasto con una durata ventennale, sia soprattutto perché anche la decadenza presuppone l’esercizio di un diritto attuale che nella fattispecie

                                                                                                                         

195 BARALIS, Riflessioni cit., pag. 279 e ss. 196 TRIOLA, La tutela dei legittimari cit., pag. 154.

197 GABRIELLI, Tutela dei legittimari cit. pag. 1135 e ss.; DELLE MONACHE, Successione necessaria e sistema di tutela del legittimario, Milano 2007, pag. 74; VITUCCI, Tutela dei legittimari e circolazione dei beni acquistati a titolo gratuito. Per una lettura sistematica dei novellati artt. 561 e 563 c.c. in Riv. Dir. Civ. 2005, I, pag. 555 e ss.;DE FRANCISCO, La nuova disciplina in materia di circolazione dei beni mobili, cit., pag. 7. e ss.

potrebbe addirittura non sorgere neppure in futuro qualora la donazione non risultasse lesiva della quota legittima.

Ne consegue allora che non può parlarsi né di prescrizione, né di decadenza dovendosi qualificare il termine come di durata198; come cioè un ulteriore elemento costitutivo in presenza del quale si perfeziona il diritto di agire in restituzione nell’ambito della fattispecie prevista dall’art. 563 cod. civ. ovvero per rendere opponibile ai beneficiari la sentenza di riduzione nella fattispecie dell’art. 561 cod. civ.

Altra dottrina199, rimarcando l’aspetto processuale del termine, sostiene che il diritto di opporsi esplica una funzione servente rispetto al diverso diritto di agire in riduzione da esercitarsi dopo il decesso del

de cuius.

In altre parole, l’opposizione, come strumento di tutela attuale di una situazione giuridica futura ed eventuale, purchè esercitata nei venti anni successivi alla trascrizione della donazione, ha una efficacia prenotativa200 della riduzione, funzionale a prevalere su tutte le trascrizioni e non soltanto su quelle successive come avviene nel caso di trascrizione della domanda giudiziale in applicazione del principio secondo cui la durata del processo non deve danneggiare l’attore che ha ragione, ma anche su quelle precedenti.

Ad avviso dell’indicata dottrina, l’atto di opposizione costituisce elemento di una più complessa fattispecie che si perfezionerà soltanto dopo la dopo la morte del donante, con funzione strumentale alla produzione degli effetti della fattispecie definitiva e, così intesa, produce effetti giuridici preliminari201.

                                                                                                                         

198 TRIOLA,La tutela dei legittimari cit., pag. 155; CAMPISI, Azione di riduzione cit., in Riv. Notariato 2006, fasc. 5, pag. 1269 e ss.; CAPRIOLI, La circolazione dei beni immobili cit., pag. 1080 e ss.

199 DELLE MONACHE, Successione necessaria e sistema di tutele del legittimario, 2008, pag. 90.

200 FRANCO, Art. 561 e 563 del codice civ. cit., pag. 1271 e ss.; GABRIELLI, Trattato di diritto civile, Vol. IV, 2012, pag. 120; BUSANI, L’atto di opposizione alla donazione (art. 563, comma 4 cod. civ.), in Studi del Consiglio Nazionale del Notariato in Riv. Dir. Civ. 2006, II, pag. 13 e ss.

201 RUBINO, La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, Milano, 1939, pag. 238 e ss. Secondo l’illustre autore, nell’ambito del negozio giuridico può capitare che una manifestazione di volontà sia sufficiente alla produzione di effetti giuridici dovendosi, per la relativa produzione, attendere il verificarsi di elementi necessari della fattispecie, siano essi tipici o accidentali. In tal caso il negozio è ancora incompleto, ancora in formazione, appunto perché il negozio, cioè la fattispecie negoziale, è il complesso degli elementi necessari per la produzione dell’effetto. La fattispecie produttiva di effetti preliminari è perciò una frazione della fattispecie produttiva degli effetti definitivi. DELLE MONACHE: Successione necessaria cit., pag. 90: Nel caso dell’azione di riduzione l’effetto giuridico