• Non ci sono risultati.

Ulteriore interessante questione attiene al coordinamento del

nuovo termine ventennale con la clausola di salvezza di quanto “disposto di cui all’art. 2652, n. 8 cod. civ.”, già contenuta ante riforma nell’art. 561 cod. civ. ed inserita dal 2005 nel quarto comma dell’art. 563 cod. civ..

L’indicata norma dispone che la trascrizione della domanda di riduzione, se eseguita oltre il decimo anno dall’apertura della successione, non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso con atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda (art. 2652, n. 8 cod. civ. richiamato dal comma quarto cit.).

Si anticipa che la regola generale secondo cui l’azione di riduzione deve essere proposta entro l’ordinario termine prescrizionale decennale decorrente dal momento dell’apertura della successione subisce due rilevanti eccezioni: la prima riguarda l’ipotesi di lesione a mezzo disposizioni testamentarie nella quale il termine decennale decorre dal momento in cui la disposizione lesiva sia stata accettata dal chiamato; la seconda attiene alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale (art. 269 cod. civ.) in cui il termine inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della relativa sentenza che potrebbe intervenire in data successiva al decesso del de cuius. L’art. 2652, n. 8 cod. civ., in ossequio al principio di retroattività reale dell’azione di riduzione, assegna preferenza alla trascrizione della domanda di riduzione effettuata nel decennio dall’apertura della successione rispetto al titolo di acquisto a titolo oneroso del terzo trascritto anteriormente alla domanda di riduzione.

La norma, quindi, sotto tale profilo, completa il quadro della tutela reale accordata ai legittimari e mira ad impedire che donatari ed eredi - magari consapevoli che quanto ricevuto per donazione o per testamento lede la quota dei riservatari - possano disfarsi dei beni ricevuti dopo il decesso del de cuius con atti dispositivi in favore di terzi202.

Perciò, diversamente da quanto accade per tutti gli altri atti indicati nell’art. 2652 cod. civ. nei quali gli effetti della trascrizione si

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

definitivo “si identifica con il sorgere del diritto alla reintegrazione della legittima …. se la liberalità compiuta dal de cuius manifesta carattere lesivo: mentre il rapporto di coniugio o parentela in linea retta e il perfezionamento in sé di codesta liberalità costituiscono i frammenti della fattispecie complessa cui intanto è collegato l’effetto preliminare consistente nell’acquisto del diritto di opposizione”.

producono dal momento in cui è eseguita la formalità, il n. 8 dell’art. 2652 cod. civ. per gli immobili e l’art. 2690, n. 5 cod. civ. per i mobili registrati 203 fanno retroagire gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione al momento di apertura della successione purchè la notifica della citazione intervenga, rispettivamente, entro dieci o tre anni da tale momento.

L’art. 2652, n. 8 cod. civ., per converso, tutela anche l’interesse dei terzi e risolve il conflitto tra costoro ed il legittimario che agisce in riduzione a favore dei primi qualora il legittimario abbia trascritto la domanda di riduzione oltre il decimo anno dal decesso del de cuius, indipendentemente dal fatto che, in vita del donante, abbia proposto l’opposizione stragiudiziale204.

La retroattività dell’azione di riduzione incontra perciò un primo limite nelle norme sulla pubblicità, restando esclusa nell’ipotesi di trascrizione della domanda del legittimario avvenuta oltre il decennio dall’apertura della successione nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti a titolo oneroso in base ad atto trascritto o iscritto anteriormente.

Si pensi, ad esempio, alla seguente fattispecie: in data 1 febbraio 1997 Tizio dona a Caio un immobile su cui a garanzia di un mutuo concessogli, in data 1 febbraio 2002, una Banca iscrive una ipoteca. Sempronio, figlio di Tizio, propone domanda di dichiarazione giudiziale di paternità che passa in giudicato in data 1 febbraio 2000, dopo il decesso di Tizio avvenuto in data 1 febbraio 1999.

Sempronio trascrive domanda di riduzione in data 1 marzo 2010 nei confronti di Caio (oltre dieci anni dall’apertura della successione e prima del decorso del ventennio dalla trascrizione della donazione). L’accoglimento della domanda di riduzione non libererà il bene dall’ipoteca per effetto dell’art. 2652, n. 8 cod. civ. (art. 561 cod. civ.). Allo stesso modo, nell’esempio precedente, se anziché iscrivere ipoteca Caio avesse trasferito a terzi il bene, in forza dell’art. 2652, n. 8 cod. civ. richiamato nel quarto comma dell’art. 563 cod. civ., non potrebbe proporre azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente.

                                                                                                                         

203 Il terzo comma dell’art. 563 cod. civ. non menziona espressamente i beni mobili registrati. La dottrina non dubita però dell’applicabilità ad essi della norma (cfr. infra, §8.4).

204 CARLINI-UNGARI-TRANSATTI, La tutela degli aventi causa cit., pag. 773 e ss.; nello stesso senso CAMPISI, Azione di riduzione, cit., in Riv. Notariato 2006, fasc. 5, pag. 1269 e ss.; BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino 2010, pag. 162.

In caso di trascrizione della domanda di riduzione oltre il decennio dal decesso del donante, gli effetti sono particolarmente gravi per il legittimario il quale, nell’ipotesi dell’art. 561 cod. civ., non libererà il bene restituito dai pesi o ipoteche di cui il donatario può averli gravati e non otterrà neppure dal donatario il compenso equivalente al minor valore del bene previsto soltanto per l’ipotesi inversa (decorso il ventennio dalla trascrizione della donazione e proposizione della domanda di riduzione entro il decennio dall’apertura della successione)205.

Ulteriori limiti alla retroattività dell’azione di riduzione riguardano la restituzione dei frutti che sono dovuti non dal momento dell’apertura della successione, bensì dal giorno della domanda giudiziale (art. 561, secondo comma cod. civ.) e l’esercizio del diritto potestativo di riscatto del bene da parte del terzo acquirente che può liberarsi dall’obbligo di restituire il bene donato in natura pagando l’equivalente in danaro (art. 563, terzo comma, cod. civ.)206.

Nell’attuale disciplina degli artt. 563 e 561 cod. civ. ed in base alle norme pubblicitarie, la trascrizione della domanda di riduzione proposta entro dieci anni (art. 2652, n. 8 cod. civ.) per gli immobili o tre anni (art. 2690, n. 5 cod. civ.) per i mobili registrati computati dall’apertura della successione, consente al legittimario di ottenere la restituzione dei beni da parte dei terzi acquirenti (art. 563 cod. civ.) e dal beneficiario (donatario, erede testamentario e legatario)207 libera da diritti reali parziali (es.: ipoteca in favore di banche) da questi costituiti in favore di terzi (art. 561 cod. civ.).

Tuttavia, il coordinamento tra il primo comma degli artt. 561 e 563 e 2652, n. 8 cod. civ. appare complesso nel caso in cui il legittimario trascriva la domanda di riduzione entro il decennio dall’apertura della successione ma oltre il ventennio dalla trascrizione della donazione. L’ipotesi si verifica quando il decesso del de cuius interviene in prossimità della scadenza del termine ventennale come accade nell’esempio che segue: donazione trascritta l’1 febbraio 1987;

                                                                                                                         

205 Per ampi riferimenti, CAPRIOLI, La circolazione dei beni immobili cit., pag. 1080 e ss. 206 MENGONI, Successione necessaria cit., pag. 308 e ss.

207 Sebbene l’art. 563 cod. civ. letteralmente consideri solo l’ipotesi di alienazione dei beni donati, deve ritenersi applicabile anche quando siano stati alienati dagli onorati beni che abbiano costituito oggetto di disposizione testamentaria. L’angusta formulazione legislativa deve attribuirsi ad un difetto di coordinamento, dipendente dalla circostanza che la norma in esame, come varie altre concernenti questa materia, era riportata nel codice precedente in materia di donazioni (così, CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano 1983, pag. 329).

decesso del donante avvenuto il 31 dicembre 2005; costituzione di ipoteca sul bene donato iscritta il 5 marzo 2007 o acquisto da parte di terzi trascritto nella medesima data; domanda di riduzione proposta con citazione trascritta il 1° febbraio 2008.

In questa ipotesi il conflitto tra l’interesse del legittimario e quello del potenziale terzo acquirente o creditore ipotecario è netto ed insanabile e ciascuno può invocare norme a propria tutela: il legittimario, che ha agito nei termini di legge (entro il decennio dalla data di apertura della successione) può invocare la salvezza del comma dell’art. 563 cod. civ. (art. 2652, n. 8 cod. civ.) per esigere la restituzione dal terzo o la liberazione dai pesi e vincoli; il terzo acquirente o il creditore ipotecario possono invocare rispettivamente il primo comma dell’art. 563 o dell’art. 561 cod. civ. per far salvi l’acquisto o la garanzia. La dottrina non offre soluzioni univoche.

Alcuni, privilegiando la ratio della riforma, affermano debba prevalere l’interesse dei terzi208; altri ritengono invece che la soluzione non possa che trovarsi nella lettera della legge e perciò nell’art. 2652, n. 8, cod. civ. fatto salvo dal quarto comma dell’art. 563 cod. civ. che risolve il conflitto a favore del legittimario209.

                                                                                                                         

208 CAMPISI, Azione di riduzione cit., in Riv. Notariato 2006, fasc. 5, pag. 1269 e ss.; CAPRIOLI, Le modificazioni apportate agli artt. 561 e 563 c.c.: conseguenze sulla circolazione dei beni immobili donati in Riv. Notariato 2005, fasc. 5, pag. 1019.

209 SESTA, Codice delle successioni e donazioni, Vol. I, Milano 2011, pag. 2489; IEVA, La novella degli artt. 561 e 563 c.c. cit., pag. 943 e ss.

§5. L’atto di opposizione ex art. 563, quarto comma, cod. civ..

Si è già osservato che la “seconda parte” della novella ha introdotto la facoltà del legittimario di “sospendere” il termine previsto dagli artt. 563 e 561, primo comma, cod. civ. e che l’attribuzione di uno strumento di tutela alle attese dei legittimari in relazione ad una successione non ancora aperta costituisce assoluta novità nel sistema delle successioni per causa di morte.