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Verificatosi il presupposto della lesione, la legge (art 564 cod.

2. Nella vigenza del codice Pisanelli l’elaborazione dottrinale

2.4. Verificatosi il presupposto della lesione, la legge (art 564 cod.

civ.) richiede due condizioni di ammissibilità464 dell’azione di riduzione: l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e l’imputazione ex se.

Trattandosi di condizioni di ammissibilità, il loro difetto può esser rilevato anche d’ufficio465.

L’art. 564, primo comma, cod. civ.466 richiede che il legittimario abbia accettato l’eredità con il beneficio di inventario.

La ragione dell’accettazione beneficiata risiede nell’esigenza di tutelare i terzi (donatari e legatari), i quali soltanto attraverso l’inventario sono posti nella condizione di conoscere l’effettiva consistenza dell’asse ereditario.

In pratica, il legislatore ha voluto impedire che i coeredi, d’accordo, effettuino sottrazioni e occultamenti di beni per poter agire nei

                                                                                                                         

464 Attraverso la domanda giudiziale si sottopone al giudice un duplice oggetto: l’ammissibilità e la fondatezza in merito della domanda proposta. La valutazione del primo aspetto, logicamente e cronologicamente preliminare, involge una questione di rito nel senso che in difetto di una delle condizioni di ammissibilità della domanda proposta (es.: una maturata decadenza), il giudice provvede con sentenza a carattere processuale (di inammissibilità) senza poter valutare il merito della questione.  

465 LIPARI-RESCIGNO, Diritto civile coordinato da Zoppini, Vol. II, I, Le successioni e donazioni, Milano 2009, pag. 80. Adesivamente, TRIOLA, La tutela del legittimario cit., pag. 95, il quale ricorda che il difetto di tali condizioni può essere rilevato d’ufficio anche in grado di appello o in sede di rinvio, escludendo che una siffatta indagine possa essere compiuta in sede di legittimità perché essa implica pur sempre un esame di merito. Il medesimo autore (Id., op. ult. cit., pag. 94), precisa che risalente giurisprudenza, dopo aver inizialmente affermato che l’accettazione con beneficio di inventario integra un presupposto dell’azione di riduzione, ha successivamente ritenuto trattarsi di una condizione di ammissibilità dell’azione che, diversamente da quanto avviene per i presupposti dell’azione, non è necessario sussista al momento della domanda, ben potendo intervenire anche successivamente, purchè sia presente al momento della decisione. Tuttavia, precisa, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario deve sempre precedere la notifica della citazione e che l’azione è ammissibile anche se l’inventario sia materialmente compiuto dal legittimario in corso di causa entro i termini di legge. Ricorda infine che la giurisprudenza ha ritenuto improponibile la domanda di riduzione di un legittimario senza previa accettazione beneficiata anche qualora, successivamente alla domanda, altro legittimario abbia accettato con beneficio di inventario.

Cass. 19 ottobre 2012, n. 18068 in Foro It. 2013, fasc. 3, col. 945, in motivazione qualifica l’eccezione di difetto di accettazione come condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione (Cass. 13 febbraio 1967, n. 359; Cass. 7 aprile 1990, n. 2923), per sua natura rilevabile anche d'ufficio dal giudice (Cass. 6 giugno 1968, n. 1701), pure in grado di appello o di rinvio (Cass. 27 novembre 1957, n. 4499).  

466Art. 564, primo comma cod. civ.: Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità . Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto.  

confronti dei terzi estranei donatari o legatari.

E’ necessario perciò che venga redatto l’inventario e che quindi il procedimento di accettazione beneficiata di cui è elemento costitutivo si concluda.

é stato osservato467 che una volta individuata la ratio del beneficio di inventario nella tutela dell’interesse del terzo, il passo successivo dovrebbe essere quello secondo cui tale tutela è frustrata in presenza di inventario infedele (art. 494 cod. civ.).

Anche in tale caso, valorizzando la ratio legis, dovrebbe negarsi l’accesso alla domanda di riduzione.

In definitiva, l’azione di riduzione da esercitarsi nei confronti di soggetti non coeredi risulterà sempre inammissibile qualora il legittimario abbia compiuto atti che importino accettazione tacita dell’eredità ovvero, trovandosi nel possesso dei beni, abbia lasciato trascorrere il termine di cui all’art. 485 cod. civ. senza aver fatto l’inventario468.

La funzione della norma contenuta nella seconda parte del primo comma dell’art. 564 cod. civ., secondo cui “questa disposizione non si

applica all’erede decaduto dal beneficio”, è essenzialmente

riequilibratice.

Difatti, in mancanza della disposizione in esame, la decadenza da un inventario comunque redatto arrecherebbe ingiustificatamente danno al legittimario al quale sarebbe preclusa l’azione di riduzione469. La ratio dell’accettazione beneficiata non ricorre quando la riduzione è esercitata nei confronti degli altri eredi i quali, per partecipare alla comunione ereditaria, sono posti in condizione di verificare la consistenza dell’asse.

La Suprema Corte ha da tempo chiarito che la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario — richiesta dall'art. 564 c.c. per la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati — non si applica al legittimario che sia

                                                                                                                         

467 DELLE MONACHE, Tradizione e modernità nel diritto successorio: dagli istituti classici al patto di famiglia, 2007, pag. 88.  

468 LIPARI-RESCIGNO, Diritto civile, Vol. II, I, Le successioni e donazioni cit., pag. 80. 469 Per Cass. 7 marzo 2013 n. 5768 in Dejure, la norma risponde alla genesi storica dell’istituto che riconosce nella redazione dell'inventario (quale elemento costitutivo dell'accettazione beneficiata) una forma di tutela in favore del terzo, al fine di consentirgli di valutare la consistenza dell'asse ereditario e per impedire che, d'accordo con i coeredi, si effettuino sottrazioni od occultamenti e s'invochi poi, di fronte ad estranei, l'insufficienza dei beni esistenti.

stato totalmente pretermesso dall'eredità470, anche nel caso in cui abbia ricevuto beni dal de cuius a titolo di donazione ovvero si sia impossessato, dopo la sua morte, di beni ereditari471, poiché, come ripetutamente ricordato, acquista la qualità di erede soltanto dopo l’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione472.

Qualora invece un legittimario pretermesso sia convenuto nel giudizio di riduzione per aver beneficiato, in vita del donante, di donazioni lesive dei diritti di altro legittimario (attore), quest’ultimo dovrà, se chiamato all’eredità, previamente accettare con beneficio di inventario secondo la regola generale.

La seconda condizione di ammissibilità è prevista dall’art. 564, secondo comma, cod. civ. il quale dispone che il legittimario imputi alla sua legittime quota di legittima le donazioni ed i legati ricevuti dal

de cuius.

In altri termini, si presume che – salva espressa dispensa – le donazioni e i legati del de cuius a favore di chi agisce in riduzione costituiscono anticipazione della sua legittima.

Una interessante questione a carattere processuale attiene alla natura

                                                                                                                         

470 Cass. 11 gennaio 2010, n. 240 in Riv. notariato 2011, fasc. 1, pag. 179; Cass. 3 luglio 2013, n. 16635 in Giust. Civ. 2013, 9, pag. 1691 che richiama come conformi Cass. n. 2621/74; Cass. 7 ottobre 2005, n. 19527 in Riv. notariato 2008, 1, pag 211 con nota di ALESSANDRINI CALISTI. Osserva Cass. n. 16635/2013 in motivazione: “come opportunamente ha evidenziato la dottrina e la giurisprudenza anche di questa Corte, una totale pretermissione del legittimario può aversi sia nella successione testamentaria che nella successione ab intestato; il legittimario sarà pretermesso: a) nella successione testamentaria se il testatore ha disposto a titolo universale dell’intero asse a favore di altri, in base alla considerazione che, a norma dell’art. 457, comma 2, questi non è chiamato all’eredità fin quando l’istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei suoi confronti; b) nella successione ab intestato qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell’intero suo patrimoni con atti di donazione, considerato che per l’assenza di beni relitti, il legittimario viene a trovarsi nella necessità di esperire l’azione di riduzione a tutela della situazione di diritto sostanziale che la legge gli riconosce”. E poi prosegue: “di conseguenza, il legittimario pretermesso, sia nella successione testamentaria che in quella ab intestato che impugna per simulazione un atto compiuto dal de cuius a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce in qualità di terzo e non in veste di erede, condizione che acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell’azione di riduzione e come tale non è tenuto alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. E’ errato perciò affermare che gli eredi necessari possono essere pretermessi soltanto quando vi sia un’espressa volontà del de cuius e perciò solo in caso di successione testamentaria ma ciò è possibile anche in quella ab intestato ove la volontà di pretermettere è manifestata negli atti inter vivos con i quali il de cuius dispone del suo intero patrimonio a favore di soggetti diversi dai legittimari”.

471 Cass. 15 giugno 2006, n. 13804 in Giust. Civ. Mass. 2006, fasc. 6; Cass. 12 maggio 2000 n. 6085 in Giust. Civ. Mass. 2000, fasc. 5; Cass. 9 dicembre 1995, n. 12632 in Giust. Civ. Mass. 1995, fasc. 12; Cass. 1 dicembre 1993, n. 11873, in Corr. giur., 1994, pag. 324, con nota di PORCARI, In tema di azione di riduzione; Cass. 6 agosto 1990 n. 7899 in Giust. Civ. Mass. 1990, fasc. 8; Cass. 5 ottobre 1974 n. 2621, in Giust. Civ., 1975, I, pag. 51. 472 Cass. 13 gennaio 2010, n. 368 in Giust. civ. 2011, 1, pag. 217 con nota di PARDI, Il legittimario pretermesso fra azione di riduzione e collazione.

dell’eccezione di imputazione e cioè se il convenuto in riduzione sia tenuto ad eccepire, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta (art. 167, secondo comma cod. proc. civ.) che il legittimario attore non ha imputato alla quota di legittima una determinata donazione (diretta o indiretta) ricevuta dal de cuius (eccezione in senso stretto) ovvero se possa farlo anche successivamente (eccezione in senso lato).

Con recente pronuncia473, nel ribadire il principio della normale rilevabilità di ufficio delle eccezioni,474, la Suprema Corte ha affermato che “Nel giudizio di riduzione in materia ereditaria, la

deduzione, da parte del convenuto, della necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute in vita dall'attore, costituisce eccezione in senso lato e, come tale, il suo rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione di parte, ma è ammissibile anche d' ufficio ed in grado di appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis".

Osserva la Corte in motivazione che nell’ordinamento giuridico italiano non esiste un principio generale per il quale non possa essere fatto valere in via di azione ciò che non possa essere fatto valere in altro processo in via di eccezione per effetto di preclusioni processuali e, di conseguenza, in caso di preclusione processuale con riferimento ad una eccezione, ben può l’eccipiente proporre separato processo in via d’azione per accertare il fatto costituente l’eccezione da far valere nell’ambito del processo in cui è maturata la decadenza processuale475. Dal secondo comma dell’art. 564 cod. civ. si evince che in caso di

                                                                                                                         

473 Cass. 29 novembre 2013 n. 26858 in Diritto & Giustizia on line, pag. 1624 con nota di CALVETTI: Azione di riduzione e accertamento di atti di liberalità: possibili due giudizi separati?  

474 Cass., sez. un., 25 maggio2001, n. 226 in Nuova giur. civ. commentata 2002, II, pag. 2654 con nota di VOLPINO.  

475 Nel caso esaminato ed in fattispecie nella quale il convenuto in riduzione aveva proposto autonomo giudizio per sentir dichiarare che il legittimario aveva ricevuto una donazione indiretta da imputare alla sua quota di legittima non menzionata nel precedente giudizio di riduzione, la Corte di appello aveva dichiarato il difetto di interesse dell’attore sul rilievo che, in ogni caso, non avendo proposto la relativa eccezione (ritenuta in senso stretto) nel giudizio di riduzione, la domanda tesa all’accertamento dell’imputazione in via di azione, non avrebbe potuto far conseguire alcun apprezzabile risultato. La Suprema Corte ha cassato la decisione e, rilevato che nella descritta situazione processuale si sarebbe potuto ricorrere alla riunione dei diversi procedimenti, ha enunciato il principio indicato nel testo e chiarito che il convenuto in riduzione avrebbe potuto giovarsi del giudicato esterno formatosi sulla seconda domanda per ottenere, nel diverso procedimento, il rigetto della domanda di riduzione.  

dispensa dall’imputazione ex se476 il legittimario trattiene le donazioni

(ed i legati) che vengono a gravare sulla disponibile e chiede l’intera sua legittima.

Si ritiene477 che la dispensa debba risultare da manifestazione diretta di volontà del donante e che, pur non necessitando di formule sacramentali, non possa essere desunta da fatti concludenti (cosiddetta dispensa tacita che la giurisprudenza timidamente ammette).