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Nella fattispecie delineata dal legislatore, il vantaggio della

5.2. Secondo parte della dottrina, l’atto di opposizione ha natura

5.2.2. Nella fattispecie delineata dal legislatore, il vantaggio della

sospensione del termine di consolidamento della donazione consegue all’esercizio, non obbligatorio e non sanzionato in caso di omissione, del diritto di opposizione da parte del legittimario.

Secondo quanto osservato in dottrina229, l’esercizio dell’opposizione costituisce un vero e proprio onere per il legittimario allo stesso modo di come dovrebbe discorrersi di onere per la trascrizione delle domande giudiziali, non obbligatorie per legge e la cui mancata attuazione, non sanzionata, determina in capo alle parti che le omettono, la perdita di effetti favorevoli230.

Il coniuge e ciascun parente in linea retta a cui l’art. 563 cod. civ. attribuisce il relativo diritto, ha perciò l’onere di opporsi alla donazione per evitare che l’atto, decorso il ventennio, si consolidi; trattandosi di diritto riconosciuto a singoli soggetti, ciascun legittimato deve esercitarlo attraverso un atto unilaterale.

Ragioni di economia inducono a ritenere ammissibile la proposizione cumulativa dell’opposizione da parte di più legittimari che potranno esercitarla attraverso un unico atto sottoscritto dai singoli opponenti da notificare al donatario o, in caso di pluralità di donatari, a ciascuno di essi231.

                                                                                                                         

228 Così ROPPO, Il contratto, Milano 2001, pag. 26; in senso conforme, DONISI, Atti unilaterali. I) Diritto civile, in Enc. giur. Treccani, Roma 1988, pag. 3 e ss.).

229 In particolare, supra, §4, nota n. 163 ove è trascritta la definizione di IEVA.

230 PETRELLI, Pubblicità legale e trascrizione immobiliare tra interessi privati e interessi pubblici, in Rass. Dir. Civ., 2009, pag. 731 e ss.

L’opposizione, secondo quanto previsto dalla legge, deve essere notificata e trascritta nei confronti del “donatario e dei suoi aventi

causa”; trattasi perciò di atto recettizio idoneo a render nota al

donatario la situazione di “contrasto” e di sospensione del termine al fine di consentirgli di valutare l’opportunità o meno di porre in essere atti dispositivi.

L’indicata finalità, osserva una dottrina232, non potrà più essere perseguita qualora, al momento della notifica, il donatario abbia già trasferito a terzi il bene.

Infine, va rimarcata l’anomalia di un atto recettizio che, come l’opposizione, anziché produrre gli effetti giuridici dal momento in cui è portata a conoscenza del destinatario come avviene normalmente, necessita, per la produzione dell’effetto “sospensivo”, della trascrizione che costituisce il momento culminante della fattispecie a formazione successiva delineata dal legislatore233.

                                                                                                                         

232 BUSANI, L’atto di opposizione cit., pag. 18. 233  Infra, § 8.  

§6. La personalità dell’opposizione

“Il diritto dell’opponente è personale e rinunziabile”(art. 563, quarto comma, cod. civ.).

Il termine personale assume nel linguaggio giuridico una pluralità di significati.

In ambito patrimoniale, la dottrina234 attribuisce natura “personale” a quelle posizioni giuridiche soggettive che non possono essere trasmesse a terzi, neppure a titolo universale, come accade per i diritti di uso e di abitazione e natura “personalissima” ai diritti inviolabili previsti dall’art. 2 Cost.235 e a tutte quelle situazioni giuridiche soggettive che debbono necessariamente essere esercitate dal titolare non potendo essere demandate ad un rappresentante (es.: testamento; matrimonio; separazione personale, riconoscimento del figlio, adozione)236.

Parte della dottrina237 sostiene che il carattere personale del diritto di opporsi non consente che la situazione giuridica propria dell'opponente possa trasmettersi, con la morte di lui, ai suoi eredi, precisando che, qualora si ritenesse trasmissibile l’indicato diritto, il pregiudizio per la circolazione crescerebbe in modo esponenziale per la moltiplicazione dei potenziali legittimari238.

Pertanto, diversamente dall’azione di riduzione, trasmissibile mortis

causa agli eredi del legittimario (art. 557, primo comma, cod. civ.)239, deve escludersi che analoga situazione possa verificarsi per l’opposizione.

                                                                                                                         

234 SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1962, VII Edizione, pag. 270 e ss.

235 Nell’ambito dei diritti personalissimi che secondo la dottrina e la giurisprudenza costituisce catalogo aperto a nuovi diritti che di volta in volta emergeranno come avvenuto nel celebre caso Englaro di cui si è occupata la Suprema Corte nella sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748, rientrano in primo luogo quelli inviolabili ex art. 2 Cost. che lo Stato non attribuisce ma riconosce sussistenti in capo ai singoli quali ad esempio il diritto alla vita, alla salute, all’onore, al nome, all’identità personale, caratterizzati dall’assolutezza, indisponibilità e imprescrittibilità.

236 SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1962, VII Edizione, pag. 270 e ss.

237 DELLE MONACHE, Tutela dei legittimari e limiti nuovi all’opponibilità della riduzione nei confronti degli aventi causa dal donatario, in Riv. Notariato 2006, fasc. 2, pag. 305 e ss.; GABRIELLI, Tutela dei legittimari e tutela degli aventi causa dal beneficiario di donazione lesiva: una riforma attesa, ma timida,in StudiumJuris 2005, pag. 1135 e ss.; CAMPISI, Azione di riduzione e tutela del terzo acquirente cit., pag. 1269 e ss.

238 VIDARI-MARCOZ, La miniriforma cit., pag. 699 e ss.

Altra dottrina240, concordando sulle conclusioni, osserva che un problema di trasmissione ereditaria del diritto di opposizione neppure si pone.

Difatti, osserva, poiché l’opposizione può esser proposta esclusivamente dal coniuge e dai parenti in linea retta del donante, se taluno di costoro premuoia al donante dopo aver maturato il diritto di opporsi senza averlo esercitato, suo successore sarà di regola un altro soggetto che, in quanto discendente del donante, è titolare del diritto di opporsi iure proprio, indipendentemente cioè dalla trasmissione fattagli per successione.

Qualora successore del legittimario premorto sia un soggetto non legittimario del donante (es.: un terzo estraneo nominato erede universale con testamentario), la trasmissione del diritto di opposizione sarebbe sostanzialmente inutile perché il successore universale (o particolare), non essendo legittimario del donante, non potrebbe esercitare l’azione di riduzione e restituzione nei confronti dei terzi acquirenti e perciò non riceverebbe alcuna utilità dalla trasmissione del diritto di opporsi.

Per la stessa ragione, per l’indicata dottrina, costituisce falso problema quello della cedibilità a terzi attraverso atti inter vivos del diritto di opposizione ovvero dell’esercizio in via surrogatoria dell’opposizione da parte dei creditori del legittimario, su cui concorda l’unanime dottrina sul rilievo che l’opposizione incide su delicati equilibri familiari che un rappresentante terzo estraneo alla famiglia potrebbe non essere in grado di comprendere241.

                                                                                                                         

240 BUSANI, L’atto di opposizione alla donazione (art. 563, comma 4, c.c.); Studio n. 5809/C approvato dalla Commissione studi civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato il 21 luglio 2005 in www.notariato.it, pag. 25 e 26; BARALIS, Riflessioni sull’atto di opposizione alla donazione a seguito della modifica dell’art. 563 c.c. in Riv. Notariato 2006, pag. 279 e ss.

241 D’AMICO, La rinuncia all’azione di restituzione cit. ricorda che tra le svariate ragioni che inducono a non proporre l’opposizione vi è talvolta anche il non voler dispiacere il donante ovvero la speranza che magari le disposizioni testamentarie potranno «riequilibrare» a favore del non opponente la situazione di squilibrio determinata da pregresse liberalità poste in essere dal de cuius.

Negano la trasferibilità per atto inter vivos: DELLE MONACHE, Tutela dei legittimari cit., a pag. 310 nega l’esperibilità dell’azione revocatoria o surrogatoria da parte dei creditori stante la natura personale del diritto di opposizione; DELLE MONACHE, Tutela dei legittimari cit., a pag. 92, alla nota 75 osserva che la cessione del diritto di opposizione potrebbe avere una sua utilità soltanto se compiuta a beneficio di altro legittimario che in precedenza aveva rinunciato ad opporsi; GABRIELLI, Tutela dei legittimari cit., pag. 1132 e ss.; CAMPISI, Azione di riduzione cit., in Riv. Notariato 2006, fasc. 5, pag. 1269 e ss., oltre a BUSANI, L’atto di opposizione alla donazione cit., pag. 26.

BARALIS, Riflessioni sull’atto di opposizione cit., pag. 277 e ss., seppur con qualche dubbio, ritiene possibile la surrogatoria qualora stiano per scadere i venti anni per il consolidamento

Quanto esposto non equivale a sostenere che l'opposizione sia atto personalissimo, insuscettibile di essere compiuto da un rappresentante poiché se lo si intendesse in tal modo, verrebbero frustrate le ragioni di coloro che al tempo della donazione siano minorenni lontani dal compimento della maggiore età come frequentemente accade per i figli del donante242.

L’ordinamento giuridico italiano, difatti, al di fuori di ipotesi eccezionali (diritti personalissimi), consente nella generalità dei casi di svolgere qualunque attività giuridica di qualsiasi valore e di qualsiasi importanza soggettiva o oggettiva a mezzo procuratore. La dottrina243 non individua perciò alcun valido motivo per negare che il legittimario, ad esempio gravemente ammalato (ma anche per diversa e più futile ragione) possa nominare un procuratore che, nel suo interesse, effettui l’atto di opposizione a cui è pacificamente assegnato il ruolo soltanto prenotativo di una futura azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente.

La “personalità” dell’opposizione non è contraddetta dalla circostanza che a compiere l’attività sia un rappresentante del legittimario; difatti, il procuratore che pone in essere l’opposizione, a causa del contenuto dell’atto predeterminato dalla legge, non effettua alcuna valutazione o scelta nell’interesse del legittimario ma opera, semmai, come un mero

nuncius.

La dottrina unanime sostiene che con l’utilizzo del termine “personale”, il legislatore abbia inteso affermare che l’opposizione può essere proposta soltanto dai soggetti indicati dalla legge (coniuge e parenti in linea retta del donante) e che una volta proposta o non proposta da uno di costoro, eventualmente a mezzo nuncius, giova o danneggia soltanto la persona che la propone.

In altri termini, l’effetto sospensivo del termine ventennale di consolidamento non si estende agli altri legittimari che non si sono opposti alla donazione244.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

dell’atto oppure il donante versi in grave condizioni fisiche purchè sussistano i presupposti dell’azione.

242 BALESTRA, Art. 456-712, Successioni legittime e testamentarie in Commentario al codice civile diretto da Cendon, Milano 2009, a pag. 748 ipotizza la richiesta di nomina di curatore speciale affinchè il minore possa validamente opporsi alla donazione.

243 BUSANI, L’atto di opposizione alla donazione cit., pag. 27; BARALIS, Riflessioni sull’atto di opposizione cit., pag. 279 e ss.

244 Tra gli altri, CAPOZZI, Successioni,cit., pag. 582; D’AMICO, La rinunzia all’azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente di bene di provenienza donativa in Rivista Notariato 2011, pag. 1271 e ss.;DE FRANCISCO, Nuova disciplina in materia di circolazione dei beni immobili cit., pag. 7. e ss.; GABRIELLI, Tutela dei legittimari cit., pag. 1132 e ss.;

E’ stato osservato che se l’opposizione” dispiega effetti solo per il soggetto che l’abbia effettuata (e non per gli altri legittimati alla “opposizione” che restino inerti), è peraltro possibile che tutti i legittimati alla “opposizione” (o alcuni soltanto di essi) propongano “opposizione” con un unico atto “congiunto”.

In caso di pluralità di donatari, la “opposizione” andrà notificata singolarmente a ciascuno di essi, in quanto la notifica rivolta ad uno solo dei donatari non può essere ritenuta capace di dispiegare i propri effetti anche nei confronti dei donatari che non abbiano avuto la notifica medesima245.