• Non ci sono risultati.

La legge n 80 del 2005 qualifica espressamente l’opposizione

5.2. Secondo parte della dottrina, l’atto di opposizione ha natura

5.2.1. La legge n 80 del 2005 qualifica espressamente l’opposizione

come un diritto: si tratta, ad avviso della prevalente dottrina222, di un diritto soggettivo potestativo attribuito ad ogni legittimario in ragione del suo status personale rispetto al donante, al cui esercizio sono soggetti il donatario ed i suoi aventi causa.

A tal proposito, si osserva che i poteri di conformazione dell’altrui sfera giuridica sono definiti dalla dottrina italiana diritti potestativi223 e da quella tedesca “Gestaltungsrechte” che per prima li teorizzò a cavallo del XIX e XX secolo224.

Il diritto potestativo consiste nell’attribuzione del potere di incidere sulla sfera giuridica di altra parte che, per trovarsi in stato di mera soggezione, è costretta a subirne le conseguenze a prescindere dal suo

                                                                                                                         

222 CAMPISI, Azione di riduzione a tutela del terzo acquirente alla luce delle LL.14 maggio 2005, n. 80 e 28 dicembre 2005, n. 263 in Riv. Notariato 2006, fasc. 5, pag. 1269 e ss.; FRANCO, Sulla persistente inammissibilità della rinunzia all’azione di restituzione in Riv. notariato, 2013, fasc. 2, pag. 281 e ss.; D’AMICO, La rinunzia all’azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente di bene di provenienza donativa in Rivista Notariato 2011, pag. 1271 e ss. chiarisce che il legittimario ha il diritto potestativo di prolungare il termine ventennale di consolidamento degli acquisti del bene donato da parte di terzi, diritto il cui esercizio presuppone l’adempimento dell’onere di notificare e trascrivere la c.d. opposizione alla donazione.  

223 L’introduzione in Italia della categoria dei diritti potestativi si deve all’opera di CHIOVENDA, L’azione nel sistema dei diritti, in Saggi di diritto processuale civile, I, rist. Milano 1993, pag. 22 e ss. (per il quale “quando il diritto connette all’atto lecito unilaterale d’un cittadino (…) la nascita di effetti giuridici nuovi inevitabili per parte di colui sulla cui sfera gravano, ivi è una potenza autonoma, un diritto subiettivo”. L’illustre autore fu il primo a coniare l’espressione “potestativi” per tali diritti: “potremmo chiamarli diritti potestativi perché si esauriscono in una potestà”.

224 THON, Rechtsnorm und subjektives Recht, Aalen 1964, rist. ed. Weimar 1878, pag. 338 e ss; BEKKER, System des heutigen Pandektenrechts, I, Aalen 1979, rist. ed. Weimar 1886, pag. 89 e ss.,ZITELMANN, Internationales Privatrecht, II, Leipzig 1898, pag. 43-44; STEINER, Das Gestaltungsrecht, Zürich 1984, pag. 55 e ss. rileva che il Gestaltungsrechte (diritto potestativo) si configura quando un soggetto può produrre in via unilaterale effetti giuridici nella sfera altrui, senza la cooperazione di questo soggetto.

consenso225.

L’effetto può essere collegato alla mera manifestazione stragiudiziale di volontà della parte (es.: recesso) oppure richiedere un provvedimento del giudice che, attraverso una sentenza costitutiva, costituisca, modifichi o estingua il rapporto (es.: annullamento; risoluzione del contratto)226.

Nel caso dell’opposizione in esame, definita “stragiudiziale” dallo stesso art. 563 cod. civ., appare evidente che la relativa trascrizione produce l’effetto “sospensivo” senza alcuna necessità di intervento giudiziale e pertanto il donatario (o il suo avente causa), nei cui confronti venga trascritto l’atto, non può svolgere alcuna attività per impedire l’effetto “sospensivo” che la legge attribuisce all’opposizione; è costretto a subire la rimozione dei limiti temporali introdotti dalla riforma per l'esercizio dell'azione restitutoria nei confronti dei terzi acquirenti o aventi causa e per la purgazione dei beni dai pesi e gravami imposti dopo la donazione.

Sotto tale profilo, l’esercizio del diritto di opposizione, incidendo nella sfera giuridica altrui, costituisce indubbiamente un diritto potestativo.

Tuttavia, secondo parte della dottrina227, non si è in presenza di un potere sostanziale (diritto potestativo) qualora l’effetto giuridico conseguente ad un atto unilaterale non incide nella sfera giuridica di un altro soggetto, ma interessa esclusivamente quella dell’agente; in tali ipotesi, si tratta dell’esplicazione del generale potere giuridico, spettante in modo indifferenziato ad ogni soggetto dell’ordinamento. Ad avviso della dottrina in esame, non appartengono alla categoria dei diritti potestativi alcune facoltà acquisitive speciali quali

                                                                                                                         

225 SACCO-DE NOVA, Il contratto, tomo I, Torino, 1993, pag. 209. Il carattere derogatorio o, se si vuole, eccezionale, di poteri che abilitano un soggetto a produrre effetti giuridici in via unilaterale nella sfera altrui, ha dato luogo nella nostra dottrina ad indagini dirette a verificarne la compatibilità con i principi costituzionali e, in specie, con quello di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. (BIANCA, Le autorità private, Napoli 1977, pag. 4 ss.; BUONCRISTIANO, Profili della tutela civile contro i poteri privati, Padova 1986, pag. 42 ss.; pag. 110 e ss. e pag. 191 ss. ove si rileva il carattere eccezionale del diritto potestativo. 226 Talvolta, lo stesso diritto potestativo può essere esercitato, a seconda delle circostanze, stragiudizialmente o attraverso sentenza costitutiva; classico esempio è l’esclusione del socio in relazione alla società semplice con riferimento alla quale l’art. 2286, primo comma, cod. civ., prevede la delibera della maggioranza dei soci mentre nel caso di società composta di due soli soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell’altro (art. 2287, secondo comma, cod. civ.

227 BIGLIAZZI-GERI–BRECCIA-BUSNELLI-NATOLI, Diritto civile, 1, Torino 2000, pag. 321 e ss.; CARPINO, L’acquisto coattivo dei diritti reali, Napoli 1977, pag. 97; MESSINA, Diritti potestativi, in Noviss. Dig. it., V, Torino 1960, pag. 743.

l’occupazione della res nullius o l’accettazione dell’eredità, perché in questi casi l’effetto giuridico è limitato alla sfera dell’agente e non incide su situazioni giuridiche altrui.

L’occupazione della cosa priva altri della possibilità di occuparla e di acquisirne la propria; l’accettazione dell’eredità impedisce ai chiamati successivi di diventare erede; tuttavia, “le posizioni di questi soggetti

vengono toccate non in senso giuridico, ma in solo empirico perché ad essi non si tolgono diritti, ma mere aspettative di fatto” 228.

In applicazione delle esposte conclusioni, appare dubbia la configurabilità dell’opposizione ex art. 563 cod. civ. come diritto potestativo in quanto, come osservato, gli effetti si producono direttamente nella sfera giuridica dell’opponente attraverso la rimozione del limite temporale del ventennio e, soltanto di riflesso nelle sfere giuridiche del donatario o del terzo acquirente.