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Un primo problema ermeneutico interessa l’effetto che produce

l’opposizione sul decorso del termine ex artt. 561 e 563 cod. civ. e se cioè si tratti davvero di “sospensione” come indicata nella legge. Dalla riconosciuta qualificazione del termine come di “durata”210 discende che, impropriamente, il quarto comma dell’art. 563 cod. civ. definisce “sospensione” l’effetto conseguente alla trascrizione dell’opposizione perché un vero e proprio effetto sospensivo sarebbe possibile soltanto con riferimento ad un diritto che può già essere esercitato ed il cui termine, per una qualche ragione, venga sospeso. Questo non accade nella fattispecie in esame nella quale il diritto ad agire in restituzione (art. 563 cod. civ.) o in riduzione (art. 557 cod. civ.) per conseguire la liberazione da vincoli e pesi imposti dal donatario (art. 561 cod. civ.) non è ancora attuale.

Pertanto, secondo la prevalente dottrina211 più che di sospensione dovrebbe discorrersi di prolungamento del termine nel senso che per valutare la tempestività dell’azione proposta ai fini della liberazione dei pesi e vincoli (art. 561 cod. civ.) o per agire in restituzione nei confronti dei terzi acquirenti (art. 563 cod. civ.), i venti anni (o i multipli) di “sospensione” vanno aggiunti al periodo intercorrente tra la trascrizione dell’opposizione e l’apertura della successione212.

Per chiarire meglio si ritiene utile un esempio: Tizio ha donato un immobile a Caio il 31 gennaio 1987 ed il notaio rogante ha trascritto

                                                                                                                          210 Cfr. supra, pag. 61.

211 TRIOLA,La tutela dei legittimari cit., pag. 155; CAPRIOLI, La circolazione dei beni immobili cit., a pag. 1092-1093 osserva che non di sospensione si tratta, bensi di un prolungamento della tutela reale riconosciuta ai diritti del futuro legittimario opponente. Il carattere oggettivo del limite temporale fissato alla tutela reale del legittimario impedisce una opposizione da parte del coniuge o di discendenti sopravvenuti dopo il ventennio. Nello stesso senso, GAZZONI, Competitività e dannosità, in Giust. civ., 2006, 1 cit., pag. 3 e ss. par. 4, il quale precisa che in tal caso un’opposizione tardiva sarebbe impossibile perché nel silenzio della legge il dies a quo di decorrenza del termine non potrebbe fissarsi nella data del matrimonio o della nascita del futuro legittimario, anziché in quello della trascrizione della donazione.

l’atto in data 1 febbraio 1987; Caio, a garanzia di un credito concessogli da una banca, ha iscritto ipoteca sull’immobile donatogli in data 31 marzo 1995.

Mevio, parente in linea retta di Tizio, dopo averla notificata, trascrive opposizione alla donazione nei confronti di Caio in data 1 febbraio 2006 e in data 1 febbraio 2007 muore il donante Tizio.

Mevio, legittimario leso nella sua legittima, agisce in riduzione nei confronti di Caio notificando la citazione in data 1 febbraio 2013. Per accertare la tempestività della domanda ai fini degli effetti previsti dall’art. 561 cod.civ. occorre sommare al tempo già trascorso prima dell’opposizione (nell’esempio i 19 anni trascorsi dall’1 febbraio 1987 alla trascrizione dell’opposizione avvenuta l’1 febbraio 2006) quello di sospensione sino alla data di apertura della successione (dall’1 febbraio 2006 all’1 febbraio 2007) equivalente ad un anno.

Nell’ipotesi in esame Mevio ha prolungato, per effetto dell’opposizione, il termine ventennale (ex art. 561 cod.civ.) di un anno e, quindi, all’accoglimento della domanda conseguirà anche la liberazione dell’immobile dall’ipoteca, soltanto se dalla data di trascrizione della donazione a quella di notifica della citazione non sia trascorso un termine maggiore di 21 anni.

Dalla trascrizione della donazione alla data di proposizione della domanda sono trascorsi 26 anni (1 febbraio 1987-1 febbraio 2013) e così, in caso di accoglimento della domanda, l’immobile non sarà liberato dall’ipoteca iscritta dal donatario il quale, tuttavia, sarà tenuto a compensare il legittimario del minor valore del bene qualora la domanda di riduzione risulti essere stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione (art. 561, primo comma, cod. civ.). Le stesse modalità di calcolo valgono per la tempestività dell’azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente (art. 563 cod. civ.). Altro aspetto problematico attiene all’ammissibilità dell’esercizio del diritto di opposizione dopo il decesso del de cuius donante.

Isolata è rimasta l’opinione espressa da un autore213 secondo cui il legittimario “può opporsi in qualsiasi momento, prima e anche dopo

la morte del donante, alla donazione”.

Secondo la prevalente dottrina214, invece, l’opposizione (e l’eventuale

                                                                                                                         

213 PALAZZO, Vicende delle provenienze donative dopo la L. n. 80 del 2005, in Vita not., 2005, pag. 766.  

214 BUSANI, L’opposizione cit., pag. 13 e ss.; DELLE MONACHE, Tutela dei legittimari cit., pag. 57 e ss.; GABRIELLI, I legittimari e gli strumenti a tutela dei loro diritti, in Vita not. 2005, pag. 720; CAMPANILE, Modifica degli articoli 561 e 563 c.c. – Miniriforma (D.L. n.

rinnovazione prima della scadenza del ventennio) può essere proposta soltanto durante la vita del donante perché dal momento dell’apertura della successione il legittimario, concorrendone le condizioni, può agire in riduzione e restituzione.

5.1.1. L’ultimo periodo del quarto comma dell’art. 563 cod. civ.

prevede che “l’opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che

siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione”.

Dalla chiara formula legislativa si ricava che, in difetto di rinnovazione dell’opposizione, l’effetto “sospensivo” si produce soltanto per il periodo di venti anni e che, una volta scaduto il ventennio dalla proposizione dell’opposizione, la sospensione cessa ex

nunc.

Da questo momento il termine di consolidamento, sospeso dall’opposizione, inizia a decorrere nuovamente e si somma a quello già trascorso prima dell’opposizione.

Pertanto, nell’esempio precedente, in caso di morte di Tizio in data successiva all’1 febbraio 2027, in mancanza di rinnovazione dell’opposizione, l’acquisto del terzo avente causa dal donatario ed i pesi e vincoli da questi apposti sul bene saranno salvi (nell’esempio, il tempo già trascorso sino alla prima opposizione è di 19 anni; gli effetti dell’opposizione trascritta l’1 febbraio 2006 cesseranno l’1 febbraio 2026; dal 2 febbraio 2026 il termine continuerà a decorrere, si salderà con quello precedente ed il ventennio maturerà l’1 febbraio 2027). La dottrina si è anche interrogata sull’astratta possibilità di rinnovare l’opposizione successivamente alla scadenza del ventennio precedente “sospeso” per effetto della primitiva opposizione ed ha fornito al quesito risposta negativa.

Ha osservato215 che nonostante l’analogia terminologica con il sistema della rinnovazione delle ipoteche disciplinata dall’art. 2847 cod. civ. il cui secondo comma recita l’effetto cessa se “l’iscrizione” non è

rinnovata prima che scada detto termine, nell’art. 563, quarto comma,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    14.03.2005 n.ro 35 - Legge conversione n.80/2005) (Legge n. 263 del 23 dicembre 2005 -

G.U. n.301 28.12.2005) in www.conotna.notariato.it/. Va segnalato che più recentemente lo stesso PALAZZO, I contratti di donazione a cura di PALAZZO, 2009, a pag. 181 ha sostenuto: “indubbiamente, una volta aperta la successione del donante, l’esercizio del diritto di opposizione appare superfluo, avendo il legittimario a disposizione il più efficace strumento dell’azione di riduzione”.

215 CARLINI-UNGARI-TRANSATTI, La tutela degli aventi causa cit. pag. 773 e ss.; GABRIELLI, Tutela dei legittimari, cit., pag. 1132 e ss.; CAMPISI, Azione di riduzione cit., in Riv. Notariato 2006, fasc. 5, pag. 1269 e ss.; CAMPANILE, Modifica degli articoli 561 e 563 c.c. cit.; DE FRANCISCO, La nuova disciplina in materia di circolazione di beni immobili provenienti da donazione cit., pag. 7. e ss.

cod. civ., la rinnovazione non è riferita alla trascrizione, bensì alla stessa opposizione (“l’opposizione” …. perde effetto).

Pertanto, diversamente dalla rinnovazione dell’ipoteca in cui il decorso del ventennio incide soltanto sull’iscrizione e non sul titolo consentendo al creditore, una volta scaduta, di iscrivere una nuova ipoteca, nella fattispecie prevista dall’art. 563, quarto comma cod. civ., la scadenza del termine ventennale di sospensione, in difetto di tempestiva rinnovazione, “consuma” lo stesso diritto di opposizione del legittimario.

Sembra, inoltre, potersi sostenere che ammettere la possibilità di rinnovare l’opposizione una volta scaduto il termine ventennale di sospensione, da una parte contrasti con il chiaro dato normativo (“prima che siano trascorsi venti anni…”) e, dall’altra, equivalga a vanificare la “prima parte” della riforma perché la sicurezza acquisita dai terzi sulla cessazione ad una determinata data dell’effetto sospensivo, verrebbe nuovamente rimessa in discussione.

La rinnovazione, allora, appare costituire una proroga del precedente termine che può validamente intervenire soltanto prima della sua scadenza (es.: art. 154 cod. proc. civ.).