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1.2 I presupposti democratici favorevoli all’ombudsman.

Rispetto all’antico pedigree della rule of law, la democrazia come la conosciamo oggi è un fenomeno molto più recente, che è indissolubilmente legato agli sconvolgimenti politici e socio- economici che hanno segnato il continente europeo e le colonie americane nel ‘secolo lungo’ che va dall’ultimo quarto del XVIII secolo fino alla metà del XX secolo. Associata alla graduale espansione del diritto di suffragio a un numero sempre crescente di soggetti divenuti cittadini, la democrazia gode oggi di una indiscussa legittimazione, non solo in tutta Europa ma a livello mondiale. L’Ombudsman europeo ha individuato alcune caratteristiche di base della democrazia che sono i presupposti fondamentali per la sua legittimazione e la sua efficacia. Secondo la sua ricostruzione, questi presupposti comprendono «a) the capacity to allow for fair elections,

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Cfr. de Secondat, Charles, Baron de MONTESQUIEU, De l’esprit des lois (1748), tr. it. a cura di S. Cotta, Torino, Utet, 1952 (rist. 2004). Nella sua classificazione dei tipi di sistemi politici, Montesquieu definisce tre tipologie principali: repubblicana, monarchica e dispotica. Secondo la sua classificazione, i sistemi politici repubblicani variano a seconda di quanto estesi siano i diritti di cittadinanza: quelli che estendono la cittadinanza con relativa ampiezza sono denominate repubbliche democratiche, mentre quelli che limitano la cittadinanza in modo più restrittivo sono denominate repubbliche aristocratiche. La distinzione tra monarchia e dispotismo si fonda sul fatto che esistano o meno ‘poteri intermedi’ (in francese: «corps intermédiaires», come la nobiltà, il clero ecc.) che possono limitare l'autorità del sovrano: in tal caso, il regime è considerato come una monarchia, altrimenti è considerato un dispotismo. A fondamento di ciascuna classificazione del sistema politico, secondo Montesquieu, deve esserci quello che lui chiama un "principio". Questo principio funziona come una molla o un motore che spinge i cittadini a sostenere il regime e a farlo funzionare senza intralci. Per le democrazie (e in misura minore - per le repubbliche), questa molla è l'amore per la virtù: la volontà di mettere gli interessi della comunità prima di interessi privati. Per le monarchie, la molla è l'amore per l’onore: il desiderio di conseguire un rango superiore e maggiori privilegi. Infine, per i dispotismi, la molla è la paura del sovrano. Un sistema politico non può durare, se il suo principio fondamentale viene a mancare. Montesquieu ha sostenuto, per esempio, che gli inglesi fallirono nel creare una repubblica dopo la guerra civile (1642-1651), perché la società non aveva il requisito (democratico) necessario: l'amore per la virtù.

including, of course, the classical political liberties, such as freedom of expression, including freedom of the Press and freedom of association; b) flowing from these political liberties, the existence of more than one legal party having the right freely to contest an election; and c) the absence of "veto groups", capable of subverting the popular verdict of an election. Traditional examples of such veto groups are the monarchy, the armed forces, or other parts of the state apparatus unwilling to accept the result of an election as legitimate and final»240. Un’importante implicazione di questa analisi è che la democrazia non può essere semplicemente identificata con le istituzioni parlamentari o con il mero svolgimento delle elezioni.

Libertà ed uguaglianza, due dei portati intellettuali più importanti del Secolo dei Lumi, costituiscono le solide basi su cui tutte le democrazie moderne sono state costruite. Il bilanciamento di questi due principi, così come incorporato nelle formulae costituzionali, ed i conseguenti adattamenti istituzionali permettono di distinguere due varianti della democrazia moderna, storicamente contingenti. La

prima variante, che affonda le sue radici nell’eredità Giacobina241

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DIAMANDOUROS N., European Ombudsman Speeches – 24.04.2003, http://ombudsman.europa.eu/speeches/en/2003-04-24.htm .

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In senso stretto, il termine Giacobinismo è riferito al pensiero ed all’attività dei giacobini nel corso della rivoluzione francese. In senso più ampio e come categoria del lessico politico, il giacobinismo ha un’accezione sia positiva che negativa. In senso positivo, è inteso come modello di volontà rivoluzionaria radicale che si impone agli opportunisti ed agli indecisi, di rivoluzione permanente che forza il corso storico verso traguardi ulteriori mobilitando masse popolari, di dittatura rivoluzionaria e di uso del terrore contro i nemici: caratteri - questi - che affondano le loro radici nel manicheismo tipico dei giacobini. Nell’accezione negativa, il giacobinismo rappresenta l’autonomizzazione del momento politico rispetto alla società civile, l’origine della così detta democrazia totalitaria, l’assorbimento dittatoriale della spinta autonoma all'emancipazione delle classi oppresse, oltre che un modello di direzione politica “borghese” elitaria ma soprattutto autoritaria. Infatti, il giacobinismo, che dominò la scena politica in Francia soprattutto nel biennio 1792-1794, propugnava l’idea della sovranità popolare; nutriva, nei suoi settori più radicali, una profonda diffidenza verso ogni forma di rappresentanza politica; considerava inevitabile e opportuno, in situazioni di emergenza politica e militare, l'accentramento del potere nelle mani di gruppi ristretti di dirigenti e militanti, dotati di carisma e capaci di muoversi in consonanza con il popolo sovrano; produceva forme di svolgimento della politica dal carattere tumultuoso e assembleare. Sul Giacobinismo, costituiscono un riferimento essenziale SALVADORI M. L., TRANFAGLIA N. (a c. di), Il modello politico

della Rivoluzione francese, privilegia l’uguaglianza come principio fondamentale di organizzazione della democrazia. Secondo il tipo ideale di questa concettualizzazione della democrazia, la sovranità popolare costituisce la fonte esclusiva del potere, la cui unica espressione istituzionale è il Parlamento (il più delle volte, nella configurazione unicamerale). Il grave inconveniente di questa concettualizzazione egualitaria, che deriva direttamente dall’assunzione dell’uguaglianza come maggiore – se non unico – principio organizzativo, è l’essere guidata da una logica unidimensionale, orientata a privilegiare l'omogeneità piuttosto che la diversità, con il connesso rischio di una dinamica di appiattimento sociale. Tale concettualizzazione della democrazia ha sempre suscitato serie preoccupazioni per quanto concerne il rispetto dello stato di diritto e il rispetto dei diritti individuali, compresi i diritti umani242.

La variante alternativa è caratterizzata dalla ricerca sistematica di accorgimenti istituzionali in grado di incarnare le varie combinazioni dei principi di uguaglianza e di libertà. A governare questa concettualizzazione di democrazia, di nuovo nella sua forma ideal- tipica, è una logica pluralista, la cui preoccupazione primaria è la ricerca di un equilibrio ottimale tra le istituzioni alternativamente espressive di principi egualitari e libertari. Un simile equilibrio si basa sulla esistenza di una fitta rete di controlli e di contrappesi istituzionali e fornisce migliori condizioni per il rispetto dello stato di diritto e per la qualità della democrazia243.

Termidoro e la Rivoluzione, Feltrinelli, 1989; FURET F., Giacobinismo, in FURET F.,OZOUF

M., Dizionario critico della Rivoluzione francese, Bompiani, 1988.

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In altre parole, il processo democratico (governato dalla maggioranza) non può essere utilizzato per risolvere le questioni relative alla difesa dei diritti umani, compreso il diritto delle minoranze.

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Non è un caso, quindi, che nelle democrazie che più si avvicinano alla variante pluralista, la magistratura, quale principale pilastro dello stato di diritto, è più sviluppata e rispettata e la presenza dell’ombudsman, quale modello quintessenziale di un contrappeso istituzionale non giurisdizionale, gode di maggiore legittimazione. La difesa e la promozione dello stato di diritto costituiscono un terreno comune sul quale il ruolo dei giudici e degli ombudsmen si sovrappone. Inoltre, entrambe le istituzioni stanno fuori dalla struttura gerarchica della pubblica amministrazione e possono agire come meccanismi