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2.4.2 Il rapporto con la giustizia amministrativa.

Merita un approfondimento anche il rapporto del Médiateur con gli organi giurisdizionali francesi. In generale, va osservato che l’art. 11, comma 1, della legge istitutiva del 3 gennaio1973 impediva al

Médiateur ogni intervento riguardo ad una procedura instaurata presso

un tribunale. Nel 197695 si tempera la tassatività di quel divieto

(apparso troppo duro nella pratica per il fatto che frapponeva ostacoli ad una possibile soluzione amichevole della contesa) consentendo al

Médiateur di intervenire anche su una questione sottoposta all’esame

dei giudici, non per interferire nel giudizio, ma solo per suggerire soluzioni congrue all’autorità amministrativa coinvolta nel giudizio e per fissare un termine in caso di ritardo nell’esecuzione del

giudicato96, denunciando l’eventuale ulteriore inottemperanza nel

Rapport e pubblicando la denuncia nel Journal officiel.

Il Médiateur può quindi interagire con la gestione della giustizia amministrativa pretendendo il rispetto dei giudizi favorevoli ai cittadini e prospettando transazioni ispirate dall’equità. Come già chiarito, l’equità è difficile da definire e talora può non coincidere con

94

PELLETIER J., Rapport au Président de la République et au Parlement, 1992, p. 106. Le

proposte sono normalmente inviate alle amministrazioni interessate ed al ministro con la delega per le riforme amministrative. Sono quindi discusse da tutti i ministri in una riunione presieduta dal menzionato ministro per le riforme.

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Con la legge n. 76-1211 del 24.12.1976.

96

L’art. 11 della citata legge istitutiva il Médiateur de la République risulta, in conseguenza, così riformulato: «Le Médiateur de la République ne peut intervenir dans une

procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision juridictionnelle, ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision juridictionnelle, mais à la faculté de faire des recommandations à l’organisme mis en cause. Il peut, en outre, en cas d’inexécution d’une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à l’organisme mis en cause de s’y conformer dans un délai qu’il fixe. Si cette injonction n’est pas suivie d’effet, l’inexécution de la décision de justice fait l’objet d’un rapport spécial présenté dans les conditions prévues à l’article 14 et publié au Journal officiel».

la legalità. I giudici devono assicurare la legalità e nell’espletare questa funzione non possono subire nessuna interferenza. Ciò non esclude tuttavia una valutazione di equità affidata al Médiateur. Il giudizio del tribunale e l’intervento del Médiateur non sono procedimenti concorrenti. Essi hanno oggetto diverso e possono ben coesistere: il primo, infatti, mira a porre termine ad una lite applicando le disposizioni della legge, il secondo, invece, mira a conciliare le parti e a concordare una soluzione mediata ed ispirata all’equità, per la quale, ove richiesto, il Médiateur può definire le modalità97. Cosicché il Médiateur, senza alcuna pretesa di interferire sul giudizio in atto, può proporre raccomandazioni in ordine alla condotta della Pubblica Amministrazione e, in caso di esito processuale favorevole all’amministrazione, può anche suggerire soluzioni concordate e più benevole rispetto alla mera applicazione della legge siccome interpretata dal giudice. In tal modo, l’amministrazione può essere invitata a non implementare tutte le statuizioni di una sentenza i cui effetti appaiano manifestamente iniqui. L’amministrazione può essere pure sollecitata a concedere una soddisfazione parziale o totale al ricorrente, senza insistere nell’eventuale giudizio già intrapreso.

Può affermarsi che il Médiateur ha un suo peculiare spazio di intervento motivato dalla sussistenza di situazioni di iniquità. I margini di questo particolare potere di intervento sono molto difficili da definire e presentano non poche insidie, che devono essere superate

caso per caso98. La definizione del concetto di equità è devoluta al

97

Sul punto, con rinvio alla giurisprudenza del Conseil d’Ètat, cfr. LEGATTE P., “Le Médiateur de la République. Situation actuelle”, in La Revue admistrative, 1986, p. 431 e ss.

98

È stato posto sovente l’accento sulla volatilità ed indiscernibilità dell’equità, talora considerata addirittura come l’antitesi del diritto, cfr. FRYDMAN P., “Les considérations d’équité en droit administratif français, in Justice, Médiation et Equité”, in Actes du

colloque Droit et démocratie du 20 juin 1990, Paris, La Documentation Française 1992, p.

47. Per Frydman, «Droit et équité constituent en réalité deux concepts théoriquement

étrangers l’un à l’autre, et même partialement opposés … Des grandes différences entre l’équité et le droit tient à ce que l’équité est, contrairement au droit, une notion parfaitement subjective»; cfr., PETTITI L., “Le rôle de l’équité dans le système juridique

de la Convention européenne des droit de l’Homme”, in Justice, Médiation et Equité, in

prudente apprezzamento dello stesso Médiateur99, il quale può ricevere un notevole contributo esplicativo dalle decisioni della Corte europea per i diritti dell’uomo, alle quali sovente si ispira100.

La possibilità, riconosciuta al Médiateur dalla legge sui «diritti dei cittadini nelle loro relazioni con le amministrazioni» del 2000101, di ingiungere all’amministrazione di eseguire una sentenza favorevole al reclamante appare complementare alla disposizione contenuta nella stessa legge, all’art. 17, con la quale si accelera l’iter di pagamento delle somme dovute ai cittadini a seguito di procedimento

giudiziario102 ma con una portata più ampia, poiché non circoscritta

alle decisioni a contenuto pecuniario. La legge ha quindi introdotto un doppio regime, che è rigido per le condanne al pagamento di somme

p. 35.; BRACONNIER S., Jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme et droit

administratif français, Bruyllant Bruxelles 1997, p. 491 e ss.

99

LEGATTE P., Le principe d’équité, 1992, p. 10, a sua volta osserva che proprio l’equità caratterizza il ruolo del Médiateur e gli consente di introdurre nelle questioni una dimensione umana, affidando a quella istituzione il compito «de redresser les décisions

administratives et d’assoupir les rigueurs de la loi au nom de la solidarité, pour y introduire, à travers l’équité, une dimension humaine que ne traduit plus la lettre des textes».

100

La CEDU pone spesso l’equità a base delle sue decisioni e alla sua giurisprudenza i

Médiateurs si sono esplicitamente richiamati (significativo, in proposito, è il Rapport del

1994), sottolineando l’estrema vicinanza tra il Médiateur e la Corte di Strasburgo. Sul punto, cfr. PETTITI L., loc. cit. Va comunque notato che l’equità per il Médiateur è ancora più essenziale, poiché costituisce il principale fondamento delle sue decisioni, mentre la CEDU opera una sintesi tra equità e diritto, cfr. BRACONNIER S., loc. cit.

101

Nell’aprile del 2000 ci fu l’ultima importante riforma amministrativa. In quell’occasione venne emanato un provvedimento di ampia portata concernente i diritti dei cittadini nelle loro relazioni con le amministrazioni (legge n. 2000-321, «relative aux droits des citoyens

dans leurs relations avec les administrations – DCRA»). La legge solo in alcune parti si

occupa direttamente del Médiateur, precisamente al titolo III, «Dispositions relatives au

Médiateur de la République», all’art. 26. I cardini delle innovazioni introdotte consistono

nel fatto che la legge: a) introduce la possibilità di ricorso al Médiateur da parte dei suoi omologhi stranieri e del Mediatore europeo; b) riconosce e dà uno statuto legislativo ai delegati del Médiateur de la République; c) conferisce al Médiateur il potere di proporre riforme indipendentemente dall’esistenza di un ricorso a lui sottoposto; d) stabilisce che il Rapporto annuale del Médiateur venga presentato non solo al Presidente della Repubblica, ma anche ad entrambi i rami del Parlamento.

102

I termini concessi sono fissati in due mesi per gli enti morali di diritto pubblico ed in quattro mesi per lo Stato.

di denaro ed elastico e rimesso all’iniziativa del singolo ed al successivo apprezzamento del Médiateur per l’esecuzione di sentenze a differente contenuto ingiuntivo103. Il punto è molto importante e su di esso si è spesso soffermato il Médiateur lamentando che troppi e numerosi sono i reclami legati alla mancata esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle pubbliche amministrazioni.