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4.1 I poteri istruttori.

L’art. 3 (2) dello Statuto dell’Ombudsman obbliga le amministrazioni comunitarie a fornire all’Ombudsman tutte le informazioni richieste e dare accesso ai fascicoli relativi al caso esaminato. Eventuali rifiuti basati su ragioni di segretezza non sono più ammissibili dopo la riforma statutaria del 31 luglio 2008. L’accesso ad informazioni e documenti secretati o sensibili è quindi sempre possibile con l’osservanza delle norme di sicurezza adottate dall’istituzione o dall’organismo a quibus. Le amministrazioni che trasmettono informazioni e documenti secretati o sensibili devono, quindi, informare l’Ombudsman di tale carattere di segretezza o di riservatezza e concordare preventivamente le condizioni per il trattamento dei dati. L’art. 3 (2) dello Statuto impone pure ai funzionari ed agli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari l’obbligo di testimoniare, a richiesta dell’Ombudsman. Essi restano comunque vincolati all’obbligo del segreto professionale. Il potere di acquisire delle testimonianze è stato utilizzato molto

raramente175. Normalmente i reclami sono trattati pubblicamente, a

meno che il reclamante non richieda espressamente la segretezza. L’art. 13 delle Disposizioni di esecuzione (Dde) dello Statuto riconosce al reclamante la possibilità di accedere al fascicolo del reclamo. L’art. 14 delle Dde consente al pubblico l’accesso ai documenti custoditi dall’Ombudsman, che non siano correlati a

speciale natura delle funzioni dell’Ombudsman, l’esame dei giudici comunitari deve limitarsi a verificare se l’Ombudsman ha commesso gravi e manifeste violazioni del diritto comunitario nell’espletamento delle sue funzioni, tali da causare seri pregiudizi al cittadino interessato. Questa sentenza (come tutte le sentenze dei tribunali comunitari) è consultabile (in inglese e nella lingua del ricorso) sul sito web della Corte di giustizia (http://curia.europa.eu). Cfr. anche SUKSI M., “Comment on Case C-234/02, European Ombudsman vs. Frank Lamberts”, in Common Market Law Review (42-2005), p. 1765 - 1781.

175

Nel 2007, l’Ombudsman ha utilizzato il potere di ispezionare i fascicoli delle amministrazioni in 18 casi. La possibilità di escutere testimoni è stato, invece, utilizzato in un solo caso.

indagini, alle stesse condizioni ed entro gli stessi limiti definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 per l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della

Commissione176. Il pubblico può inoltre richiedere accesso a

documenti correlati a un'indagine custoditi dall’Ombudsman, purché il reclamo non sia stato classificato come riservato su richiesta del denunciante o da parte dell’Ombudsman stesso (art. 14.2 Dde). Né il reclamante, né il pubblico possono però accedere alle informazioni confidenziali o ai documenti confidenziali ottenuti a seguito dell'esame del fascicolo dell'istituzione interessata o dell'escussione di un testimone (art. 13.3 Dde). L’Ombudsman può quindi utilizzare ogni strumento istruttorio considerato utile per approfondire il caso177. A tal fine, l’art. 5 (5) delle Dde stabilisce che l’Ombudsman può commissionare studi o relazioni di esperti qualora li consideri necessari al buon esito di un'indagine.

Alla luce dei dati normativi, è possibile distinguere due tipi di poteri di indagine, un tipo di natura ‘orizzontale’ e uno a carattere ‘verticale’. Su un piano orizzontale, l’Ombudsman è abilitato a contattare le amministrazioni comunitarie e chiedere informazioni o documenti provenienti dalle stesse. Le istituzioni o gli organi interpellati sono obbligati a conformarsi alle richieste istruttorie

dell’Ombudsman entro un termine ragionevole178. In una dimensione

verticale, l’Ombudsman ha due tipi di poteri istruttori. Ha poteri investigativi ‘diretti’ che riguardano le relazioni tra l’Ombudsman e le autorità nazionali179. Ha anche poteri investigativi ‘indiretti’, che sono

176

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GuUE L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

177

Cfr. articolo 3 (1) dello Statuto.

178

Cfr. articolo 3 (2) dello Statuto.

179

Le autorità amministrative nazionali «hanno l'obbligo di fornire al mediatore, a sua richiesta, tramite le Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso le Comunità europee, tutte le informazioni che possono contribuire a far luce su casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo che dette informazioni siano soggette a disposizioni legislative o regolamentari in materia di segreto

azionati quando la richiesta di ostensione riguarda documenti o informazioni provenienti dalle amministrazioni degli stati membri, ma che sono nella disponibilità di istituzioni o di organi comunitari. Questi documenti e informazioni sono accessibili all’Ombudsman solo dopo che lo Stato membro interessato è stato informato.

Questa distinzione di piani (orizzontale e verticale) di investigazione è rilevante in relazione alla portata ed al grado dei poteri istruttori. Per esempio, lo Statuto non sembra autorizzare l’Ombudsman a citare come testimoni i funzionari delle amministrazioni nazionali (piano verticale)180, mentre può sicuramente citare i funzionari europei (piano orizzontale), i quali sono obbligati a testimoniare. Inoltre, i poteri investigativi ‘orizzontali’ e quelli ‘verticali-indiretti’ sono molto intrusivi. I poteri istruttori ‘verticali- diretti’ sono invece più limitati, dal momento che possono essere sottoposti al limite del segreto professionale e a «qualsiasi altra disposizione che ne vieti la pubblicazione». Risulta, tuttavia, importante notare che la pratica investigativa dell’Ombudsman consiste principalmente nella raccolta e nella valutazione dei dati fattuali e delle osservazioni scritte che le parti hanno prodotto spontaneamente. Lo stile istruttorio dell’Ombudsman europeo è, in ciò, molto simile a quello di molti giudici amministrativi europei (incluso il giudice amministrativo italiano) che agiscono in base al c. d. principio dispositivo con metodo acquisitivo. Solo in pochissimi casi, soprattutto durante indagini avviate di propria iniziativa, l’Ombudsman ha usato strategie investigative alternative (scil. inquisitorie), come visite sul posto, o pubblici appelli a presentare

professionale ovvero a qualsiasi altra disposizione che ne vieti la pubblicazione. Nell'ultimo caso, tuttavia, lo Stato membro interessato può consentire al mediatore di venire a conoscenza di dette informazioni, purché si impegni a non divulgarne il contenuto», art. 3 (3) dello Statuto.

180

Cfr. CRAIG P., EU Administrative Law, 2006, Oxford University Press (Academy of European Law – European University Institute), p. 841.

osservazioni in merito a inchieste in itinere181 e la commissione di studi o ricerche182.