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2.4.1 L’intervento en équité.

Quanto sin qui esposto rende un’immagine del Médiateur in chiaroscuro. Sarebbe però errato valutare questa istituzione francese senza tenere nella dovuta considerazione un profilo molto importante delle sue funzioni. La legge istitutiva del 1973 lo abilita, infatti, a ricevere tutti i reclami che denunciano una disfunzione amministrativa87. Questa previsione normativa è stata intesa nel senso

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È stato previsto un referente del Médiateur in ogni Ministero, con il compito di istruire il

dossier del reclamo ed investigare i fatti ivi denunciati. Sebbene questi liaison officers

abbiano spesso agevolato il lavoro del Médiateur ed i suoi rapporti con le amministrazioni interessate, Paul Legatte ha dichiarato nel suo Rapport au Président de la République et au

Parlement (1991, p. 49) che tale sistema comporta alcune difficoltà, dal momento che

«l’interlocutore in questione tende a recepire le risposte degli uffici indagati senza avere una visione critica e senza adeguarle alle domande del Médiateur, questo inconveniente si aggrava allorquando il corrispondente ministeriale, o un suo subordinato, risponde su un dossier al posto del Ministro anche quando quest’ultimo è stato interpellato direttamente e personalmente dal Médiateur (in particolare nei casi di raccomandazioni)». Risulta quindi chiara una “dipendenza” funzionale del Médiateur dalle amministrazioni investigate.

85

Art. 9 della legge istit.

86

Art. 10 ibid.

87

L’art. 1 della legge così dispone «Un Médiateur de la République … reçoit … les

di consentire al Médiateur il controllo dell’interpretazione della legge da parte dei pubblici funzionari, obbligandolo ad intervenire laddove questi ultimi avrebbero potuto dare una migliore attuazione alla legge o hanno agito in violazione di essa.

Una riforma legislativa del 1976 ha poi aggiunto un secondo comma all’art. 9 della legge istitutiva con l’obiettivo di estendere la competenza del Médiateur ai casi in cui anche la corretta applicazione

della legge potrebbe produrre nequizie88. Secondo questa norma

additiva, il Médiateur ha il potere di raccomandare alle pubbliche amministrazioni coinvolte di non applicare le leggi o i regolamenti sospetti. In tali casi il Médiateur agisce secondo equità (en équité)89. L’uso estensivo del potere di agire secondo equità è dimostrato dal fatto che il Médiateur ha agito en équité anche con riferimento alle sentenze dei tribunali, invitando l’amministrazione a rinunciare, in tutto o in parte, all’esercizio dei diritti o dei poteri ivi acclarati90. È superfluo sottolineare che l’azione en équité sia molto controversa. A molti è sembrata essere «una autentica eresia»91 nello Stato di diritto,

l’État, des collectivités publiques territoriales, des établissements publique et de tout organisme investi d’une mission de service publique».

88

Le parole della legge del 24 dicembre 1976 sono le seguenti: «lorsqu’il apparaît au

Médiateur de al République, a l’occasion d’une réclamation dont il a été saisi, que l’application de dispositions législatives ou réglementaires aboutit à une iniquité, il peut recommander à l’autorité compétente toutes mesures qu’il estime de nature à y remédier et suggérer les modifications qu’il lui paraît opportun d’apporter à des textes législatifs ou réglementaires».

89

L’azione en équité richiede tre pre-condizioni. Il Médiateur deve assicurarsi che la disparità di trattamento non sia stata prevista ed accettata dal legislatore. Il rimedio all’iniquità individuata deve essere realizzabile in via amministrativa. Infine, la correzione degli effetti iniqui dell’azione amministrativa non deve ridondare a svantaggio di terzi.

90

A norma dell’art. 11 della legge istit. così come riformata nel 1976 «le Médiateur de la

République né peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision juridictionnelle, mais a la faculté de faire des recommandations à l’organisme en cause».

91

LEGATTE P., Rapport au Président de la République et au Parlement, 1991, p. 217. Nella

stessa Relazione, Legatte ha affermato che, comunque, i reclami trattati en équité rappresentano una esigua parte della attività del Médiateur.

dove la soggezione dei pubblici poteri alla legge è considerata la garanzia fondamentale dei diritti individuali.

Pur tuttavia, un’ottica in linea con i principi fondanti l’istituzione dell’ombudsman conduce ad una conclusione meno ostile, suffragata da una duplice argomentazione. Innanzitutto, più che uno sconfinamento nelle prerogative del Parlamento questo potere equitativo del Médiateur deve essere considerato una manifestazione del carattere complementare dell’ombudsman. Sicché, attraverso l’intervento equitativo, il Médiateur può esplorare territori preclusi ad altri meccanismi di controllo, purché vi siano conflitti tra les

administrés e le amministrazioni. Questo è, invero, il dominio

esclusivo degli ombudsmen: un’area quasi inesplorata che va oltre la mera legalità. In secondo luogo, occorre rilevare che, essendo i poteri dell’ombudsman limitati a svolgere indagini ed esprimere, se necessario, critiche all’azione amministrativa, la facoltà di agire en

équité non pregiudica il tradizionale equilibrio di poteri degli Stati

democratici. Ciò risulta ancor più evidente nel caso del Médiateur, i cui poteri di indagine sono, come rilevato in precedenza, molto evanescenti.

Si è già osservato che il Médiateur è titolare del potere di proporre nuove leggi o regolamenti ovvero la modifica della normativa

esistente92. In linea di principio, questa facoltà è presente anche

nell’archetipo svedese e danese e in ombudsmen di più recente creazione come il Defensor del Pueblo spagnolo. Ma, a differenza degli ombudsmen appena citati, il Médiateur ha fatto di questo potere il suo «tâche essentielle»93. Proposte di riforma sono state, infatti, avanzate in numerosi ambiti dell’amministrazione (servizi sociali, fisco, sussidi pubblici ecc.). La procedura seguita per la trattazione di

92

Art. 9 della legge istit.

93

SANTOLINI B., “Organisation de la défense des administrés: le Médiateur, aujourd’hui”, in La Revue Administrative, n. 201 (1981), p. 196. Questa opinione ha avuto ampio riscontro nella realtà: il Médiateur ha inoltrato numerosissime proposte di riforma legislativa, tanto da dedicare a queste proposte un apposito capitolo nelle relazioni annuali.

queste proposte è stata però duramente criticata dal Médiateur perché «lunga, laboriosa e … i risultati sono spesso deludenti»94.