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5.4 Questioni inerenti al personale.

La maggior parte delle decisioni su reclami relativi questioni inerenti al personale sono riferibili alle procedure di assunzione, ai rapporti di lavoro con le istituzioni e gli organismi e alle domande di tirocinio.

Nel caso 3114/2005/MHZ204, la denuncia riguardava il regime

linguistico nei concorsi per il reclutamento, tenutisi dopo l’allargamento del 1° maggio 2004, quando dieci nuovi stati sono entrati a far parte dell'Unione. Poco prima dell'allargamento, venne adottato un Regolamento che derogava temporaneamente alle normali disposizioni sull’ordinamento del personale, consentendo che alcuni posti fossero ricoperti esclusivamente dai cittadini dei nuovi stati

membri205. Il Regolamento prevedeva inoltre lo svolgimento, fino al

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Compendiato in RAOE 2007, p. 93-95.

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Regolamento (CE, EURATOM) 401/2004 del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari delle Comunità' europee in occasione dell'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di

2010, di concorsi riservati per l’assunzione di funzionari il cui idioma principale era una delle undici lingue dei vecchi stati membri. L'Ufficio europeo di selezione del personale (UESP) aveva quindi organizzato due serie di concorsi. La prima serie di selezioni era limitata ai cittadini dei nuovi Stati membri. I candidati dovevano avere una delle dieci lingue dei nuovi stati membri come lingua principale e dovevano dimostrare una conoscenza adeguata di una delle undici lingue dei vecchi stati membri. Inoltre, erano obbligati a prendere parte anche alle prove in lingua inglese, francese o tedesco. La seconda serie di selezioni era aperta ai cittadini di tutti i venticinque stati membri. I candidati dovevano avere una delle undici lingue dei vecchi stati membri come lingua principale e dimostrare una conoscenza soddisfacente di un’altra di queste undici lingue. Non avevano, però, l'obbligo di dimostrare la conoscenza della lingua inglese, francese o tedesca. L'Associazione dei laureati della Scuola nazionale della pubblica amministrazione polacca ha proposto reclamo, lamentando che, attraverso la descritta organizzazione delle competizioni per l’assunzione, l'UESP aveva discriminato i cittadini dei nuovi Stati membri. L’Ombudsman ha pertanto chiesto all’UESP di spiegare perché solo le undici ‘vecchie’ lingue europee erano ammissibili come seconda lingua, e perché solo i candidati provenienti dai nuovi Stati membri erano tenuti a sostenere una prova supplementare in lingua inglese, francese o tedesca. In risposta, l’UESP ha dichiarato che la conoscenza di una delle undici ‘vecchie’ lingue fosse «più adatta alla realtà della organizzazione amministrativa delle istituzioni nel corso del periodo transitorio», e che «non vi [era] alcuna possibilità di tener conto della immensa varietà di scelte individuali che i candidati [avrebbero potuto] fare al momento di scegliere una seconda lingua». Nell’analisi del caso, l’Ombudsman ha preliminarmente ricordato l’articolo 12 del TCE, che vieta la discriminazione fondata sulla nazionalità, e la giurisprudenza

Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria, in GuUE 2004, L 67, pag 1.

dei tribunali comunitari sul principio di non discriminazione. Ha inoltre evidenziato che la legislazione deve essere interpretata alla luce di questi principi di diritto e che i requisiti linguistici per l’impiego possono costituire una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità, salvo che non siano razionalmente giustificati. L’Ombudsman ha poi osservato che i requisiti inerenti la lingua principale dei concorsi erano stati autorizzati dal Regolamento 401/2004. Tuttavia, il Regolamento non aveva detto nulla sui requisiti relativi alla seconda lingua, né richiedeva la conoscenza della lingua inglese, francese o tedesca. L’UESP non aveva adeguatamente spiegato perché solo le undici ‘vecchie’ lingue erano ammissibili come seconda lingua. L’Ombudsman ha anche ammesso che potrebbe essere ragionevole richiedere la conoscenza di determinate lingue per garantire un’efficiente comunicazione interna. Ma l’UESP non aveva spiegato perché si è ritenuto essenziale per i candidati provenienti dai nuovi stati membri la conoscenza dell’inglese, francese o tedesco, mentre tale conoscenza linguistica supplementare non è stata ritenuta necessaria per i candidati nella seconda serie di competizioni, sebbene i due gruppi di candidati fossero destinati a svolgere funzioni sostanzialmente identiche. L’Ombudsman ha pertanto concluso che l’UESP aveva violato il principio di non discriminazione e ha formulato una ‘osservazione critica’.

Nel caso 3278/2004/ELB206, la reclamante aveva presentato

domanda per un concorso interno organizzato dal Parlamento europeo, facendo menzione del fatto che era incinta e segnalando la probabile data del parto. Le prove selettive si sono purtroppo svolte un giorno dopo il parto. Il giorno stesso in cui aveva partorito, la reclamante aveva informato il Parlamento che non sarebbe stata in grado di partecipare alle prove e aveva chiesto di essere autorizzata a sostenerle in una data successiva. Il Parlamento ha rigettato la richiesta. Nella sua denuncia, la concorrente ha sostenuto che tale rifiuto era discriminatorio. L’Ombudsman, a sua volta, ha dichiarato che il rifiuto

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opposto non sembrava riflettere un equo bilanciamento degli interessi in gioco. Dopo aver ricordato i principi fondamentali di non discriminazione sulla base del sesso e del rispetto della vita privata e familiare, l’Ombudsman ha constatato che la decisione impugnata implicava de facto una discriminazione tra i sessi e che un tale rifiuto poteva rendere l’esercizio della libertà fondamentale alla procreazione molto meno attraente per i candidati di sesso femminile e, quindi, poneva una seria ipoteca sul loro diritto al rispetto della vita privata. Sebbene il Parlamento abbia tentato di difendere la sua decisione contestata, ha dovuto ammettere che avrebbe potuto organizzare la prova in una data successiva e non è riuscito a dimostrare di aver rispettato il principio di proporzionalità, che richiede un giusto bilanciamento dei principi in conflitto e degli interessi coinvolti. In particolare, il Parlamento non ha dimostrato che, nello stabilire la data della prova, aveva preso adeguatamente in considerazione le informazioni ricevute da parte della reclamante circa la data del probabile parto. L’Ombudsman ha dunque stabilito che il rifiuto contestato non era giustificato. Poiché, tuttavia, la concorrente ingiustamente discriminata, nel frattempo, aveva ritirato il suo reclamo alla luce dell’impegno del Parlamento a modificare i requisiti per la partecipazione delle donne che hanno partorito di recente ai futuri concorsi e la sua politica sulla fissazione delle date delle prove per le candidate in stato di gravidanza, l’Ombudsman europeo ha deciso di non approfondire ulteriormente la questione. Egli ha inoltre accolto con favore l’impegno del Parlamento a modificare i requisiti per la partecipazione delle donne in allattamento nei futuri concorsi, e ha chiesto al Parlamento di garantire che le norme di riferimento riflettano un attento ed equo bilanciamento degli interessi in gioco e dei principi coinvolti, compreso il principio della parità di trattamento dei candidati.