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Il caso Englaro: una vicenda giudiziaria complessa

costituzionalmente garantito ma ordinariamente respinto

2.3 Il caso Englaro: una vicenda giudiziaria complessa

Eluana Englaro, a seguito di un incidente stradale che le aveva provocato un grave trauma cranico-encefalico, nel 1992 entra in uno stato vegetativo permanente (SVP).

Ella non aveva più alcuna percezione psichica o fisica all’ambiente esterno, malgrado respirasse e in virtù della definizione di morte espressa all’art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 57852

, Eluana era ancora viva.

Lo SVP è una situazione clinica e giuridica dove è escluso un recupero, anche solo ipotetico, delle capacità cognitive ed emotive53; il soggetto viene sostenuto nei suoi tratti vitali essenziali con potenti strumentazioni tecnologiche54.

Il lungo iter giudiziario ha avuto inizio nel 1999 dove il padre Beppino Englaro, dopo aver ottenuto l’interdizione della figlia ed esserne stato nominato tutore ai sensi degli artt. 357 e 424 c.c., presentò ricorso al Tribunale di Lecco chiedendo l’autorizzazione alla sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione artificiale (NIA) e di tutte quelle cure che dal 1992 assicuravano alla figlia la sopravvivenza su un piano puramente biologico55.

Il Tribunale di Lecco ha dichiarato inammissibile il ricorso il 2 marzo del 1999 perché incompatibile con l’articolo 2 della Costituzione volto alla tutela della vita umana e confermato dalla Corte d’Appello di Milano in data 31 dicembre 1999, rilevando come la situazione di incertezza normativa non consentiva l’adozione di una decisione nel merito della questione.

52 L’articolo in questione statuisce che “La morte si ha con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo”.

53 Precisa Veronesi U., 2005, Il diritto di morire, Mondadori, Milano, p. 68 cit. che i pazienti “sono in grado di respirare spontaneamente e le loro funzioni cardiovascolari, gastrointestinali e renali vengono conservate. Di solito sembrano dormire, con gli occhi chiusi, altre volte sembrano svegli, con gli occhi aperti. E’ da escludersi qualsiasi segno, anche minimo, di percezione cosciente o mobilità volontaria” quale potrebbe essere “ il semplice battito degli occhi”.

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D’Onofrio P., opera citata. 55

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Il secondo procedimento dinnanzi al Tribunale di Lecco si concluse in modo analogo, con una motivazione: “la richiesta contrasta con i principi fondamentali dell’ordinamento vigente, rispetti ai quali ogni forma di eutanasia appare non altro che un inaccettabile tentativo di giustificazione della tendenza della comunità, incapace di sostenere adeguatamente i singoli costretti ad una misura di estrema dedizione nei confronti dei malati senza speranza di guarigione, a trascurare i diritti dei suoi membri più deboli ed in particolare di quelli che non siano più nelle condizioni di condurre una vita cosciente attiva e produttiva; l’art. 2 tutela il diritto alla vita come primo fra tutti i diritti inviolabili dell’uomo, la cui dignità attinge dal valore assoluto della persona e prescinde dalle condizioni anche disperate in cui si esplica la sua esistenza; l’indisponibilità del diritto alla vita da parte dello stesso titolare, desumibile dall’art. 579 c.p. che incrimina l’omicidio del consenziente, rende inconcepibile la possibilità che un terzo rilasci validamente il consenso alla soppressione di una persona umana incapace di esprimere la propria volontà; nel caso in esame la sospensione all’alimentazione artificiale si risolve nella soppressione del malato per omissione nei suoi confronti del più elementare dei doveri di cura e di assistenza”56.

Tale inammissibilità è stata confermata in appello dalla Corte d’Appello di Milano in data 31 dicembre del 1999.

Il terzo procedimento venne instaurato nel 2005, previa nomina di un curatore e si concluse con decreto di inammissibilità emanato dal Tribunale di Lecco nel 2 febbraio del 2006, dichiarando la carenza di legittimazione del tutore ad esprimere scelte simili nell’interesse dell’incapace57

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L’inammissibilità del ricorso venne confermata in appello con decreto del 16 dicembre 2006, malgrado la Corte d’Appello avesse dichiarato la legittimazione del tutore, riteneva non significative le

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Tribunale di Lecco, 2 marzo 1999. 57

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volontà espresse dalla giovane precedentemente all’incidente a proposito del rifiuto dei trattamenti di mantenimento in vita; fu proposto ricorso per Cassazione, la quale, con la sentenza n. 21748, ha accolto il ricorso e ha rinviato la decisione impugnata alla Corte d’Appello di Milano58

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Con decreto 9 luglio 2008 la Corte d’Appello di Milano ha autorizzato l’interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale in virtù della sussistenza delle condizioni indicate dalla Suprema Corte ed avendo accertato l’attendibilità della ricostruzione di volontà di Eluana Englaro.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Milano; dichiarato poi inammissibile con la sentenza n. 27145 del 13 novembre 2008 dalla Suprema Corte per mancanza in capo al p.m. della legittimazione ad impugnare.

Contemporaneamente la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica avevano sollevato un conflitto di attribuzioni di fronte alla Corte Costituzionale, ritenendo che sia la sentenza n. 21748/2007 della Corte di Cassazione sia il successivo decreto 9 luglio 2008 della Corte d’appello di Milano peccavano di creazione innovativa legislativa della fattispecie, fondate su presupposti non ricavabili all’interno del nostro ordinamento, invadendo in questo modo l’area riservata al Legislatore.

La Corte Costituzionale dichiara inammissibile tale istanza con ordinanza 13 novembre 2008, n. 334.

Beppino Englaro ha trovato difficoltà per l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Milano dato che l’Amministrazione Regione della Lombardia ha negato con provvedimento del 3 settembre 2008 che il personale del Servizio Sanitario Regionale potesse procedere in una delle sue strutture alla sospensione del

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sostegno vitale dato che il provvedimento giurisdizionale non conteneva un obbligo formale a carico di soggetti individuati.

Il 26 gennaio 2009 il Tribunale Amministrativo Regionale accoglie il ricorso della famiglia Englaro contro la Regione Lombardia, prevedendo in capo a quest’ultima l’obbligo di individuare una struttura che desse effettività al provvedimento della Corte d’Appello di Milano.

Eluana venne trasferita il 3 febbraio 2009 presso la residenza sanitaria “La Quiete” di Udine.

Il 6 febbraio 2009 il Consiglio dei Ministri approva un decreto- legge statuendo che “In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materie di fine vita, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono in alcun caso essere rifiutate dai soggetti interessati o sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi”59.

Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica, si rifiuta di emanare il decreto sottolineando la mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza ai sensi dell’art. 77 Cost.60

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Il Consiglio dei Ministri, a seguito del rifiuto del Capo dello Stato, in sessione straordinaria, ha approvato un disegno di legge, con lo stesso contenuto del decreto. Il d.d.l. viene immediatamente

59 Decreto legge che verrà poi trasformato in disegno di legge governativo n. 1369 titolo “Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione”.

60 Nella sua lettera ha così specificato che “il fondamentale principio della distinzione e del reciproco rispetto tra poteri e organi dello Stato non consente di disattendere la soluzione che […] è stata individuata da una decisione giudiziaria definitiva sulla base dei principi, anche costituzionali, desumibili dall’ordinamento giuridico vigente. Decisione definitiva, sotto il profilo dei presupposti di diritto, deve infatti considerarsi anche un decreto emesso nel corso di un procedimento di volontaria giurisdizione, non ulteriormente impugnabile, che ha avuto ad oggetto contrapposte posizioni di diritto soggettivo e in relazione al quale la Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile pronunciarsi a norma dell’art. 111 della Costituzione: decreto che ha dato applicazione al principio di diritto fissato da una sentenza della Corte di Cassazione e che, al pari di queste, non è stato ritenuto invasivo da parte della Corte Costituzionale della sfera di competenza del potere legislativo”.

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trasmesso al Senato, che si riunirà in sessione straordinaria per discuterne il lunedì successivo.

Nel corso della discussione sopravviene la notizia della morte di Eluana Englaro; si interrompe così l’iter parlamentare ed in Senato si riprende il dibattito del disegno di legge presentato dall’on. Calabrò61.

Contestualmente alla stesura di questo elaborato, il Tribunale Amministrativo Regionale di Milano ha condannato la Regione Lombardia al risarcimento dei danni morali e materiali nei confronti di Beppino Englaro62, padre della ragazza, in virtù del fatto dicono i giudici oggi :“Non è possibile che lo Stato ammetta che alcuni suoi organi ed enti, qual è la Regione Lombardia, ignorino le sue leggi e l’autorità dei tribunali, dopo che siano esauriti tutti i rimedi previsti dall’ordinamento, in quanto questo comporta una rottura dell’ordinamento costituzionale non altrimenti sanabile”63

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2.4 La sentenza 21748/2007 della Suprema Corte: il