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somministrazione di emoderivati”

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 307 del 22 giugno 1990 dichiarava l’incostituzionalità, per contrasto con l’art. 32 Costituzione, degli articoli 1, 2 e 3 della legge 4 febbraio 1966, n. 51154 per la parte in cui, dinnanzi all’obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica per i bambini entro il primo anno di età, non prevedeva alcun indennizzo per gli incidenti vaccinali che potevano verificarsi come conseguenza di tale somministrazione.

La legge n. 210 del 25 febbraio 1992 è la risposta del Legislatore al vuoto normativo denunciato dalla Corte Costituzionale della sentenza citata, disciplinante appunto l’indennizzo.

La presentazione della domanda di indennizzo non esclude la possibilità di richiedere tramite giudizio il pieno risarcimento dei danni; ne consegue che, ove ne ricorrano i presupposti, il privato può chiedere al giudice di accertare la responsabilità aquiliana155.

153 Passaglia P., Bellocci, 2007, “La dignità dell’uomo quale principio costituzionale”, Quaderno predisposto per l’incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese, Roma, in www.cortecostituzionale.it. 154

Legge 4 febbraio 1966, n.51, Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica.

155 Cass., n. 11609/2005, cit: “[…] In conclusione, nel caso in cui ricorrano gli estremi di una responsabilità civile per colpa, la presenza della l. 25 febbraio 1992 n. 210, modificata dalla l. n. 238/1997, che ha introdotto nel nostro ordinamento le regole proprie di un sistema di solidarietà sociale contemplanti l’indennizzo, non ha escluso in alcun modo che il privato possa chiedere, e che il giudice possa procedere, ala ricerca della ricorrenza della responsabilità aquiliana, sia sotto il profilo dell’an che del quantum debeaur”.

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La possibilità di disporre di entrambe le forme di tutela è stato ribadito anche dalla Corte Costituzionale156 e, inoltre, dalla l. 29 ottobre del 2005 n. 229 secondo la quale “rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito”.

La Corte Costituzionale ha riconosciuto la natura di un indennizzo nei confronti di coloro che, in conseguenza ad un trattamento sanitario obbligatorio, hanno subito un pregiudizio della propria salute individuale.

La ratio dell’indennizzo è legata alla solidarietà del trattamento sanitario obbligatorio: visto che tale trattamento può essere imposto solo se concorre la salute individuale e collettiva, indipendentemente dal dolo o dalla colpa degli operatori sanitari, qualora il paziente abbia subito una menomazione di non lieve entità e non reversibile, in conseguenza di un trattamento sanitario, ha diritto ad un equo ristoro a carico della collettività157.

La Corte Costituzionale è intervenuta su questa problematica, soprattutto in relazione ai danni subiti da persone sottoposte a vaccinazioni obbligatorie.

Nella giurisprudenza costituzionale vediamo una chiara distinzione tra diritto al risarcimento del danno, diritto ad un equo indennizzo e diritto a misure di sostegno assistenziale.

Nella sentenza n. 226 del 2000 la Corte ha affermato che: “La menomazione della salute derivante da trattamenti sanitari può determinare le seguenti situazioni: a) il diritto al risarcimento del danno, secondo la previsione dell’art. 2043 del codice civile in caso di comportamenti colpevoli; b) il diritto ad un equo indennizzo,

156 Corte Costituzionale sentenza n. 307/1990, cit; sent. N. 118/1996; Corte Cost. sentenza n. 27/1998; Corte Cost. 423/2000 la quale dispone “l’indennizzo è dovuto indipendentemente dalle condizioni economiche dell’avente diritto e non mira di per sé agli scopi per i quali l’art. 38 Cost., stesso è dettato, aggiungendosi agli altri eventuali emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, e quindi anche a quelli di natura propriamente assistenziale”.

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discendente dall’art. 32 della Costituzione in collegamento con l’art. 2 Cost., ove il danno, non derivante da fatto illecito, sia conseguenza dell’adempimento di un obbligo legale; c) il diritto, ove ne sussistano i presupposti a norma degli artt. 38 e 2 della Costituzione, a misure di

sostegno assistenziale disposte dal legislatore, nell’ambito

dell’esercizio costituzionalmente legittimo dei suoi poteri

discrezionali”.

In particolare, rileva che, in caso di danni alla salute derivanti da trattamenti sanitari obbligatori, alla persona spetta il diritto ad “equo indennizzo”.

La distinzione operata dalla Corte tra risarcimento del danno, misure assistenziali e indennizzo ha conseguenze di rilievo per quanto riguarda la determinazione della misura dell’indennizzo, il quale rientra nella discrezionalità del legislatore.

La Corte, alla quale non spetta il compito di entrare nel merito del quantum dell’indennizzo, garantisce quella soglia minima al di sotto della quale si configurerebbe un’elusione delle disposizioni

costituzionali comportando una violazione dei diritti

costituzionalmente protetti158.

La struttura originaria della legge n. 210 1992 ha subito numerosi interventi che ne hanno modificato l’asse sia da parte del Legislatore, che dalla Corte Costituzionale, allargando il campo della tutela indennitaria.

La Corte Costituzionale con la sentenza 26 febbraio 1998, n. 27159ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 210/1992, nella parte che prevedeva l’esclusione dell’indennizzo nei confronti di coloro che, dopo essere stati sottoposti a vaccinazione

158 Cartabia M., 2012, “La giurisprudenza costituzionale relativa all’art. 32, secondo comma, della Costituzione italiana”, in Quaderni costituzionali, 455- 468.

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antipoliomielitica non obbligatoria successivamente all’entrata in vigore delle legge 30 luglio 1959, n. 695160.

Il trattamento non era (ancora) obbligatorio ed, in particolare, tale legge prevedeva che “Per l’ammissione agli asilo nido, alle sale di custodia, ai brefotrofi, agli asili nidi infantili, alle scuole materne, alle scuole elementari, ai collegi, alle colonie climatiche ed a qualsiasi altra collettività di bambini, da quattro mesi a sei anni di età” fosse richiesta “all’atto della iscrizione o della ammissione la presentazione dell’attestato di “subìta vaccinazione”.

La Corte Costituzionale ha esteso anche a taluni l’obbligo di indennizzo ritenendo che “attesa la ritenuta equiparabilità tra l’ipotesi di un trattamento obbligatorio e uno incentivato nel modo predetto, cosicché in entrambi i casi sarebbe stata da ravvisarsi la medesima esigenza solidaristica della collettività nei confronti del singolo”161

. La Corte ha ribadito tale principio sostenendo che “Non vi è […] ragione di differenziare […] il caso […] in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello – all’esame ora – in cui esso sia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società; il caso in cui si annulla la libera determinazione individuale attraverso la comminazione di una sanzione, da quello in cui si fa appello alla collaborazione dei singoli ad un programma di politica sanitari. Una differenziazione che negasse il diritto all’indennizzo in questo secondo caso si risolverebbe in una patente irrazionalità della legge. Essa riserverebbe infatti a coloro che sono stati indotti a tenere un comportamento di utilità generale per ragioni di solidarietà sociali un trattamento deteriore rispetto a quello

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Legge 30 luglio 1959, n. 695, Provvedimenti per rendere integrale la

vaccinazione antipoliomielitica, in G.U. n.214 de 7.9.1959.

161 Videtta C., 2013, “Corte Costituzionale e indennizzo per lesioni alla salute conseguenti a trattamenti vaccinali, Nuove prospettive” in Resp. Civ. e prev., fasc. 3, p. 1030.

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che vale a favore di quanti hanno agito in forza della minaccia di una sanzione”162

.

La progressiva valorizzazione del ruolo solidaristico della sottoposizione al trattamento sanitario “raccomandato” trova il suo fondamento in una recente pronuncia della Corte Costituzionale, la quale afferma che “lo Stato non può ignorare o limitare la propria responsabilità oggettiva nei confronti dei cittadini, per lo più bambini, danneggiati da trattamenti scientificamente gravati da un rischio di effetti collaterali più o meno gravi e permanenti, dopo averne consigliato il trattamento sanitario”163

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