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Un caso giurisprudenziale di applicazione del testamento biologico

3 Le premesse della XII Commissione Affari Sociali della Camera

5 Un caso giurisprudenziale di applicazione del testamento biologico

Dopo l’analisi delle proposte di legge avanzate sia alla Camera che al Senato nella XVII legislatura, le quali hanno come obiettivo comune quello di colmare il vuoto normativo delle dichiarazioni

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Per un’analisi integrativa di tale proposta di legge si rinvia a consultare S.n. 13 XVII legislatura, in www.senatodellarepubblica.it.

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anticipate di trattamento, è opportuno riportare in tale trattazione un caso giurisprudenziale. In tale caso, nonostante l’assenza di legislazione in materia di testamento biologico, il giudice ha tenuto di conto di altre fonti, quali quelle costituzionali ed internazionali, riconoscendo certezza, validità e efficacia al testamento biologico. Entriamo nel merito della vicenda.

La signora Vincenza Santoro Galano, 70 anni, affetta da sclerosi laterale amiotrofica, ha trovato risposta al proprio desiderio di non essere sottoposta a trattamenti sanitari che potevano allungarle la vita, o meglio, dilatare la propria sofferenza.

Il Tribunale di Modena, con Presidenza del Giudice Tutelare, Dottor Guido Stanzani, con decreto del 13 maggio 2008, utilizzando la l. n. 6 del 2004 avente ad oggetto l’istituto dell’amministrazione di sostegno, ha ritenuta legittima la volontà della signora Santoro Galano, a non essere tracheostomizzata e sottoposta a ventilazione meccanica nel momento in cui se ne fosse manifestata la necessità, affidando al marito il ruolo di garante di tale volontà.

Scendiamo nei fatti: la Responsabile dell’Ufficio Tutele dell’Azienda USL di Modena, ha depositato ricorso il 9 maggio 2008, chiedendo la nomina di amministratore di sostegno per la signora Vincenza Santoro.

Nel ricorso la Responsabile ha allegato tre documenti: uno consistente in una relazione clinica datata 5 maggio 2008, a firma del neurologo, nella quale emerge il quadro neurologico della paziente secondo cui “ha mostrato l'attesa progressione (del morbo con) obiettività neurologica (che) rileva disfonia, ipomobilità del velo, ipostemia della muscolatura del collo, di sternocleidomastideo e trapezio, tetraparesi flaccida di grado 1-2 (non solleva contro gravità) ai quattro arti, ROT diffusamente ipoevocabili, ipotrofia muscolare,

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fascicolazione diffuse"66. All’interno della relazione è stato precisato che tale condizione non altera i deficit cognitivi della paziente; rimarcando che la paziente pienamente cosciente ed informata dello stadio di avanzamento della propria malattia, ha più volte espresso il diniego di applicazione di ventilazione meccanica, al momento in cui la malattia fosse peggiorata.

Nel secondo documento viene fornita la relazione prestata dallo psichiatria della paziente il quale ha rilevato che, in data 6 maggio 2008, la signora Santoro Galano era “Paziente vigile orientata, collaborante, in grado di intendere e volere...interrogata rispetto alla possibilità di dover sottoporre a manovre rianimatorie invasive, intubazione, che la porterebbero ad essere tracheostomizzata, la paziente esprime la chiara volontà di non essere sottoposta a tali manovre..."67.

Il terzo documento è una dichiarazione, datata 2 maggio 2008, del coniuge della persona, sottoscritta per adesione dai suoi quattro figli, che testualmente dichiara che: "accogliendo la volontà di mia moglie, chiedo che non venga effettuato l'intervento di tracheostomia, in caso di necessità. Ribadisco che tale volontà è stata espressa da mia moglie in presenza mia e dei nostri figli"68.

Il 12 maggio del 2008 sono stati interrogati dal giudice tutelare Stanzani il coniuge ed i quattro figli per attestare che la loro precedente dichiarazione era valida; essi hanno confermato ed aggiunto che nell’ultimo mese avevano più volte riaffrontato il tema con moglie/madre ed era è emerso nuovamente il suo diniego ad essere tracheotomizzata.

66 Relazione neurologica della signora Vincenza Santoro Galano, inserita nel decreto del Tribunale di Modena, del 13 maggio 2008.

67 Relazione psichiatrica della signora Vincenza Santoro Galano, inserita del decreto del Tribunale di Modena, del 13 maggio 2008.

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Documento di dichiarazione-volontà, inserita nel decreto del Tribunale di Modena 13 maggio 2008.

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Il giudice Stanzani, il 12 maggio del 2008, si è recato presso la clinica per visitare la signora dove ha potuto accertare, tramite l’ausilio dei familiari, date le difficoltà di linguaggio e di comunicazione, la sanità della persona e della sua volontà di non essere sottoposta alla tracheotomia, che sarebbe stato un passo, purtroppo, ben rapido dato l’evolversi della malattia.

Nel decreto il Giudice, dove riconosce la nomina del marito come amministratore di sostegno della signora Vincenza Santoro Galano deve sottostare a dette prescrizioni: “a) l’incarico è a tempo determinato (sub b); b) L'amministratore di sostegno viene autorizzato a compiere, in nome e per conto della beneficiaria, le seguenti operazioni: - negazione di consenso ai sanitari coinvolti a praticare ventilazione forzata e tracheostomia all'atto in cui, senza che sia stata manifestata contraria volontà della persona, l'evolversi della malattia imponesse, la specifica terapia salvifica; - richiesta ai sanitari di apprestare, con la maggiore tempestività e anticipazioni consentite, le cure palliative più efficaci al fine di annullare ogni sofferenza alla persona.c) L'amministratore di sostegno dovrà quotidianamente tenersi in contatto con l'Ufficio del Giudice Tutelare per informare sull'evolversi della situazione segnalando mutamenti che comportino l'esigenza di eventuali provvedimenti e, comunque, relazionando per iscritto all'esito dell'espletamento del demandatogli incarico di sostegno”69.

Il ragionamento che ha effettuato il Giudice Stanzani ha come fondamento le premesse dai dettati costituzionali 2, 13 e 32, sottolineando anche la posizione della Corte di legittimità nella nota sentenza 21748/2007.

Inoltre, ha richiamato il secondo comma del vigente art. 408 c.c. : "L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità

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mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata", dove “appare di difficile confutazione la conclusione dell'assoluta superfluità di un intervento del legislatore volto a introdurre e disciplinare il c.d. testamentario biologico”70.

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