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L’interpretazione della volontà e la tutela del best interest

1 Premessa: le domande da pors

2 Il testamento biologico: un contenuto da non confondere

2.2 L’interpretazione della volontà e la tutela del best interest

La Corte di Cassazione, nel noto caso Englaro, ha evidenziato il carattere personalissimo del diritto alla salute dell’incapace insieme alla natura profondamente esistenziale dell’universo dei valori del soggetto. Questo rende l’opera di interpretazione del fiduciario e del sanitario sottostante ad ogni cautela al fine di ricreare la volontà presunta del malato51.

In questo modo, si vede assicurata che “la scelta in questione non sia espressione del giudizio sulla qualità della vita proprio del rappresentante, ancorché appartenente alla stessa cerchia familiare del rappresentato, e che non sia in alcun modo condizionata dalla particolare gravosità della situazione, ma sia rivolta, esclusivamente, a dare sostanza e coerenza all’identità complessiva del paziente e al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona”52.

Una prima base per individuare quale siano le regole sull’interpretazione dell’istituto sono le disposizioni previste nel Capo IV del Titolo II del Libro IV del Codice Civile richiamate dal combinato disposto degli artt. 1322 e 1323 c.c. con l’art. 2 della

50 Cfr. Pizzetti F.G., opera citata, p. 194 nota 29. 51

Questo emerge dalla vicenda: il padre di E. Englaro si vede revocato il ruolo di tutore, con nomina di un curatore speciale, e poi a vedersi reintegrato nei poteri di rappresentanza. Per approfondimento sulla vicenda, si rimanda al secondo capitolo, paragrafo 2.3 e 2.4 del medesimo lavoro.

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Costituzione, riguardanti gli atti unilaterali a contenuto non patrimoniale, facendovi ricomprendere il testamento biologico.

Da non sottovalutare è che, quello che conta, non sia solo il significato letterale delle disposizioni date dal disponente, bensì dovrà emergere l’accertamento della volontà psicologica del dichiarante; tenendo altresì conto dell’ambiente in cui viveva ed eventualmente di altri appunti, progetti di testamento biologico ed anche dei comportamenti successivi alla redazione della dichiarazione anticipata di trattamento53.

La prima regola guida dell’attività dell’interprete risale al diritto romano per cui “In testamentis plenius voluntates testantium

interpretamur”; bisognerà quindi procedere all’attribuzione del

significato letterale delle parole, soprattutto nel caso in cui il testamento si presti alla terminologia medica.

Tuttavia, non conta solo il significato letterale del testo ma l’accertamento della volontà psicologica del dichiarante, quindi, in alcune circostanze, si può giustificare anche un’interpretazione non strettamente letterale.

Tale attività di indagine non potrà essere eseguita dal medico dato che potrebbe non conoscere il malato, quanto piuttosto dal fiduciario il quale ha la funzione di dare voce alle volontà testamentarie del disponente, secondo il best interest di quest’ultimo.

Nell’ambito applicativo delle disposizioni civilistiche al testamento biologico appare ricollegabile l’interpretazione sistematica disciplinata dall’art. 1363 c.c.54 dove, le varie direttive istruzioni, devono essere lette in combinato disposto tra loro e alla luce del significato dell’atto, per poter estrarne in modo completo, la volontà del disponente.

53 D’Onofrio P., opera citata, pag. 160 ss.

54 Art. 1363 c.c. Interpretazione complessiva delle clausole. “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto”.

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Estendibile al testamento biologico è anche l’art. 1364 c.c., in tema di interpretazione restrittiva delle direttive istruzioni in quanto tale disposizione statuisce che “Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare”.

Per quanto, quindi, possano essere generali le disposizioni dettate dal soggetto, bisogna sempre tener di conto dell’interesse che egli intende realizzare con il testamento biologico, interpretando quindi in modo tale da non ricondurre ciò il disponente non ha voluto includere.

Stesso ragionamento vale per l’articolo successivo, l’art. 1365 c.c. riguardante le indicazioni esemplificative, dove l’interpretazione estensiva non dovrà essere intesa nel ricomprendere automaticamente tutti i casi esemplificativi non espressamente indicati perché la prospettiva è sempre quella di tutelare il miglior interesse del paziente55.

Di applicazione al testamento biologico è da ricondurvi anche la regola di conservazione del contratto stabilita dall’art. 1367 c.c.56: dove si impone che l’interpretazione nel suo complesso o della singola clausola deve essere valutata “nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”.

Per cui, ove la dichiarazione possa intendersi in due sensi di cui solo uno produce effetti giuridici, deve preferirsi quest’ultimo; è la stessa natura di “ultima volontà” del negozio che fa nascere l’esigenza di conservazione degli effetti dell’atto di autodeterminazione del disponente, dato che, nel tempo in cui occorre dare esecuzione alla direttiva, non sarà più in grado di riformulare la propria dichiarazione

55 D’Onofrio P., opera citata, pag. 163.

56 Art. 1367 Conservazione del contratto. “Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”.

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per sanare quella parte inefficace; è ragionevole, quindi, fare emergere una sorta di favor per la conservazione degli effetti dell’atto57.

Un’ulteriore regola generale è direttamente ricavabile dalla Convenzione di Oviedo, agli articoli 6 e 9, con una lettura combinata degli articoli 2 e 32 della Costituzione, dove, qualora non sia possibile accertare il miglior interesse del paziente dal punto di vista soggettivo, a causa di dichiarazioni dubbie od oscure, si dovrà avere riguardo solo al best interest oggettivo del paziente.

Questo è sancito anche all’art. 35 del Codice Deontologia Medica, secondo il quale “il medico dovrà intervenire in scienza e coscienza nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, applicando quelle terapie dalle quali ci si può fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita”.

3 Il Comitato Nazionale della Bioetica: le riserve in