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Le proposte di legge presentate alla XII Commissione Affari Sociali della Camera

3 Le premesse della XII Commissione Affari Sociali della Camera

3.1 Le proposte di legge presentate alla XII Commissione Affari Sociali della Camera

L’analisi delle proposte di legge verterà prima sugli elementi di comunanza a tutte le proposte, ovvero cosa dobbiamo intendere per dichiarazioni anticipate di trattamento, la loro efficacia, il fiduciario, la revocabilità delle dichiarazioni e il consenso informato.

In linea generale, come già detto precedentemente, le proposte non toccano, nella loro singolarità, tutti gli interrogativi che sono stati messi in evidenza dal Comitato Nazionale della Bioetica28, a riguardo, delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

Successivamente l’analisi verterà su tematiche quali: l’alimentazione e l’idratazione forzata; se è possibile e, come, disattendere le dichiarazioni anticipate di trattamento da parte del

27 La XII Commissione Affari Sociali della Camera si è riunita l’11 Febbraio, il 18 Febbraio, il 2 Marzo, il 9 Marzo, il 31 Marzo dell’anno corrente.

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medico; eventuali responsabilità civili e penali perseguibili nei confronti di coloro che non danno attuazione alle direttive; programmi di informazione, registri nazionali telematici e comunali.

Verranno prese come riferimento le proposte di legge29 che hanno trattato nello specifico dette tematiche, e nel caso di silenzio, significa che le altre proposte tacciono a tal proposito.

E’ stato scelto questo criterio per poter riassumere, in uno sguardo d’insieme, sia le maggiori problematiche, sia anche per evidenziare che, nel loro complesso, una disciplina di fondo e realizzabile, c’è.

Le proposte di legge assegnate alla XII Commissione Affari Sociali della Camera sono, in ordine cronologico: C. 1142 Mantero30, C. 1298 Locatelli31, C. 1432 Murer32, C. 2229 Roccella33, C. 2264 Nicchi34, C. 2296 Binetti35, C. 3391 Carloni36, C. 3561 Miotto37,

29 Ad eccezione delle proposte C. 2229, C. 2296, C. 3586, C. 3596 che sono già state trattate in riferimento al ddl Calabrò nel presente capitolo.

30 “Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l’accanimento terapeutico”. Presentata da Mantero, Cecconi, Baroni Dall’Osso, Di Vita, Salvia Giordano, Grillo, Lorefice il 4 giugno 2013, assegnata alla XII Commissione Affari Sociali, in sede referente, il 9 luglio del 2013; l’esame in Commissione ha avuto inizio il 4 febbraio del 2016. 31 “Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari”. Presentata da Locatelli, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli il 3 luglio 2013, assegnata alla XII Commissione Affari Sociali, in sede referente, il 18 novembre del 2013; l’esame in Commissione è iniziato il 4 febbraio del 2016.

32 “Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario”. Presentata da Murer, Amato, D’Incecco, Fragomeli, Gavarini, Marantelli, Scuvera, Tullo, Velo il 26 luglio 2013, assegnata alla XII Commissione Affari Sociali, in sede referente, il 21 novembre 2013; l’esame in Commissione è iniziato il 4 febbraio 2016.

33 Vedi nota n. 19 del medesimo capitolo.

34 “Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari”. Presentata da Nicchi, Piazzoni, Aiello, Di Salvo, Costantino, Duranti, Fava, Lacquanti, Lavagno, Melilla, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Quaranta, Ricciatti, Zan, il 2 aprile 2014 ed è stata assegnata, in sede referente, alla XII Commissione Affari Sociali il 23 giugno 2014; l’esame in discussione è iniziato il 4 febbraio 2016.

35 Vedi nota n. 20 del medesimo capitolo. 36

“Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari”. Presentata da Carloni, Stella Bianchi, Carocci, Casellato, Censore, Di Salvo, Famiglietti, Fontanelli, Giuseppe Guerini, Impegno, Lodolini, Manfredi, Marzano, Minnucci, Mura, Piazzoni, Giorgio Piccolo, Romanini, Sani, Zoggia, il 29 ottobre 2015 ed è stata assegnata, in sede referente, alla XII

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C. 3586 Fucci38, C. 3596 Calabrò39, C. 3599 Brignone40, C. 3630 Iori41.

Tutte le proposte di legge qui sopra elencate riconoscono le dichiarazioni anticipate di trattamento come quel documento attraverso il quale un soggetto maggiorenne capace di intendere e di volere, ad eccezione della proposta C. 1298 Locatelli che abbassa il limite di età di redazione a sedici anni, dispone per il futuro, in previsione di una sua incapacità e al verificarsi di una determinata patologia, di quali trattamenti sanitari intende avvalersi o meno.

Per quanto riguarda il momento in cui dette dichiarazioni acquistano efficacia, vi è opinione concorde nel ritenere che questo avviene quando si concretizza la perdita di capacità di intendere e di volere del soggetto. Di visione comune è anche il carattere della revocabilità delle dichiarazioni anticipate di trattamento, le quali, quindi, sono sempre modificabili in un momento successivo alla loro redazione e si dovrà tener di conto dell’ultima modifica apposta dal disponente.

Il ruolo del fiduciario ha, in linea generale, una disciplina similare in tutte le proposte, in quanto è riconosciuto come garante

Commissione Affari Sociali il 12 gennaio del 2016, l’esame in discussione è iniziato il 4 febbraio 2016.

37 “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica e di dichiarazioni anticipate di trattamento”. Presentata da Miotto, Amato, Carnevali, Casati, Cova, Patriarca, Rubinato, il 27 gennaio 2016 è stata assegnata, in sede referente, alla XII Commissione Affari Sociali il 3 febbraio 2016; l’esame in discussione è iniziato il 4 febbraio 2016.

38 Vedi nota n. 21 del medesimo capitolo. 39

Vedi nota n. 22 del medesimo capitolo.

40 “Modifiche al codice civile in materia di consenso informato, di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari e di testamento biologico, nonché istituzione della banca di dati telematica nazionale dei testamenti biologici”. Presentata da Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Matarelli, il l’11 febbraio 2016 ed è stata assegnata, in sede referente, alla XII Commissione Affari Sociali il 2 marzo 2016; l’esame in Commissione è iniziato il 9 marzo 2016.

41 “Disposizioni in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e direttive anticipate di trattamento” Presentata da Iori, Beccatini, Borghi, Bruno Bossio, Carocci, Castricone, Censore, Gandolfi, La Marca, Lacquaniti, Lodolini, Magorno, Marzano, Montroni, Piazzoni, Rostellato, Sbrollini, Tidei, Venitelli, Ventricelli, Zampa, il 24 febbraio del 2016 ed è stata assegnata in sede referente alla XII Commissione Affari Sociali il 21 marzo 2016; l’esame in discussione è iniziato il 31 marzo 2016.

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delle volontà espresse delle dichiarazioni e portatore del best interest del disponente. Egli, inoltre, si inserisce all’interno del rapporto dialettico terapeutico con i medici, ed in caso di controversie di vedute per quanto riguarda il tipo di terapia da applicare, la decisione deve essere prospettata nei confronti di un terzo, quasi sempre un giudice42 o il comitato etico della struttura43.

Elemento essenziale, presente nelle proposte di legge è il consenso informato e cosa debba intendersi: in linea generale, per consenso informato viene indicata la scelta positiva del soggetto ad un determinato trattamento, previa informativa completa ed esaustiva del medico. Viene riconosciuto, quindi, come imprescindibile all’interno del rapporto di alleanza terapeutica tra medico-paziente; tuttavia, il consenso, o meglio il dissenso, spesso si confronta con il divieto di richiedere trattamenti assimilabili all’eutanasia, o comunque qualsiasi richiesta che vada contro il diritto positivo44.

In alcune proposte, il proprio consenso a trattamenti sanitari ha un carattere generale che mal si presta ad un chiaro inquadramento di quali trattamenti il soggetto può disporre o meno. In particolare, non viene fatta menzione dell’alimentazione, della nutrizione ed idratazione artificiale, lasciando così, di nuovo, aperta la problematica

42 Così la proposta C. 3391 Art. 4 comma primo: “Nel caso in cui vi sia divergenza tra le decisioni della persona nominata ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 4, e le proposte dei sanitari, è possibile il ricorso senza formalità, da parte dei soggetti in conflitto o di chiunque vi abbia interesse, al tribunale in composizione monocratica del luogo dove si trova la persona incapace”.

43 Così la proposta C. 1142 art. 9 comma primo “In caso di contrasto tra i soggetti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario ai sensi dell’art. 5 e il medico curante, la decisione è assunta dal comitato etico della struttura sanitaria, sentiti i pareri contrastanti. In caso di impossibilità del comitato etico a pervenire a una decisione, questa è assunta, su istanza del pubblico ministero, dal giudice competente”.

44 Confrontare le proposte di legge già analizzate C. 2229, C. 2996, C. 3586, C. 3596, ed ancora la proposta C. 3561 art. 1 comma terzo: “In ottemperanza alle norme vigenti, anche di carattere deontologico, non è consentito intenzionalmente provocare la fine della vita, anche se richiesto dal paziente, e non devono essere somministrativi trattamenti futili e sproporzionati dai quali fondatamente non derivi un miglioramento della malattia o della qualità della vita”. Si tratta di un’affermazione che, nella pratica, ha carattere contraddittorio.

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del fatto se essi possono rientrare nella piena disponibilità del soggetto45.

Tuttavia, è da notare come alcune proposte di legge abbiano voluto, invece, in maniera esplicita, specificarle come indicazioni di cui il soggetto può disporre all’interno delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

Questo è rinvenibile nella proposta C. 1298 Locatelli dove, viene riconosciuto in capo alla persona, la possibilità di esprimere la propria volontà in merito: “a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione cardiaca o polmonare; b) di non essere sottoposta ad alcun ulteriore trattamento sanitario sia farmacologico, chirurgico o strumentale; c) di non essere sottoposta alla nutrizione e all’idratazione sia artificiale sia per mano di terzi; d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, di ogni trattamento palliativo, anche qualora lo stesso possa accelerare l’esito mortale della patologia in atto”46

.

Orientata in tal senso è la proposta C. 1432 Murer la quale include all’interno della dichiarazione anticipata di trattamento, l’indicazione del proprio rifiuto anche in merito alla nutrizione artificiale47; od ancora la proposta C. 2264 Nicchi che riconosce in capo al paziente la facoltà di esprimere la propria volontà di non essere sottoposta all’alimentazione e all’idratazione forzata48

.

Ancora, in questa prospettiva, è la proposta C. 3599 Brignone che, in sintesi, riconosce come oggetto del testamento biologico, oltre che disposizioni riguardanti l’assistenza religiosa, il consenso alla

45 Si rinvia a tale problematica al paragrafo 3.1 capitolo III. 46

C. 1298, art. 3 comma primo, parte prima. 47 C. 1432, art. 1 comma primo, lettera f).

48 C. 2264, art. 2 comma primo. “[…] In particolare può, tra l’altro, esprimere la propria volontà: a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell’esistenza dipendente da apparecchiature e di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico, b) di non essere sottoposta all’alimentazione forzata e all’idratazione forzata; c) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze, degli opportuni trattamenti analgesici, anche qualora gli stessi possano accelerare l’esito mortale della malattia in atto.

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donazione dei propri organi o l’impiego del proprio corpo alla scienza, anche indicazioni49 in merito alla facoltà di accettare o meno, sia nel momento iniziale che nella loro prosecuzione qualora siano già stati avviati, trattamenti sanitari e di sostegno alle funzioni vitali.

3.2 Profilo di comparazione in merito alla possibilità di