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Impatto sul paziente: scelta libera o condizionata?

Capitolo III La Sanità privata

3.9 Impatto sul paziente: scelta libera o condizionata?

L’art. 32 della Costituzione, nel garantire il diritto alla tutela della salute, sancisce implicitamente altri due diritti: il diritto alla libertà del tipo di terapia a cui i pazienti possono sottoporsi181 e la facoltà di

scelta del luogo dove poter ottenere cure mediche. Il fatto ha trovato conferma nella sentenza 200/2005 della Corte Costituzionale. La facoltà di scelta trova previsione concreta, per la prima volta, nella l. 30 novembre 1998, n. 419, art. 2, lettera d; i pazienti possiedono la libertà di rivolgere le proprie richieste alle strutture delle Aziende sanitarie o a

181 In merito si riporta il caso Di Bella; in quel caso la Corte Costituzionale, attraverso la sentenza 185/1998, ravvisò l’irragionevolezza delle disparità di trattamento nella possibilità di avvalersi di nuove terapie proposte dal professor Di Bella. Venne disposto che il Ssn ammettesse alla sperimentazione pubblica e gratuita chi privo delle possibilità economiche, di accedere alla suddetta terapia privata come rappresentativa di ultima chance di guarigione.

strutture private in regime di accredito182. si evidenzi che entrambi i

soggetti devono trovare corrispondenza con le procedure di programmazione sanitaria. Si ponga l’attenzione che tutto ciò è il risultato di un percorso volto a meglio “indirizzare” l’interventi tesi ad edificazione di una maggiore universalità dell’assistenza sanitaria.

I problemi che sorgono al paziente sono riconducibili a due tematiche: la non sempre presenza di una dualità di strutture presenti sul territorio, e i costi in generale derivante dall’uso di tali strutture. Riguardo il primo punto, trova riscontro la non fattibilità di un’edificazione di una presenza contemporanea di tipologie diverse di strutture coordinate tra loro. All’atto pratico la scelta del paziente non può trovare una configurazione illimitata, ma deve collegarsi necessariamente con l’ambito territoriale di riferimento, che ordinariamente coincide con quello della Asl di appartenenza. A tal proposito, il tutto trova sostegno in merito alla sentenza 387/2007 della Corte Costituzionale, che evidenziando nuovamente il diritto di poter scegliere da parte del cittadino, si afferma la sua non assolutezza183,

confermando la necessità di trovare una mediazione con altri interessi volti a garantire una conformità delle strutture, pubbliche e private, in

182 Il codice di deontologia medica, all’art 24, afferma la libertà di scelta del medico e del luogo di cura dove poter essere curato. Si afferma inoltre che la scelta del medico si basa su un carattere fiduciario, sancendo il divieto di accordi tra medici per appunto influenzare la scelta del paziente.

183 In rif. a sentenza Corte Costituzionale 175/1982, Umberto G. Zingales, Cronache costituzionali 2007/2008, riv. Trim. Dir. Pubbl., fasc. 4, pag. 1011.

un quadro di concorrenza. Riguardo il secondo punto in questione, nel corso degli ultimi anni, si è assistito da una parte ad un continuo innalzamento dei tickets per prestazioni da parte delle varie Regioni in continuo disavanzo di bilancio, e dall’altra una più sempre conclamata concorrenza attuata dal privato sanitario. Si registra, a tal proposito, una “fuga dal Servizio sanitario184” secondo stime dell’Agenzia nazionale

dei servizi sanitari; viene posta una concreta parificazione dei costi che un soggetto deve sostenere sia volgendo lo sguardo alla sanità pubblica sia alla sanità privata. Si presenta una situazione dove il cittadino, a monte dei continui aumenti dei costi per le cure e del conseguente timore di non poter sopperire alla propria tutela della salute, preferisca rivolgersi direttamente ad una struttura privata e pagare di conseguenza direttamente per un servizio di prestazione medica185. Oltre in

riferimento al costo effettivo che si deve sostenere per l’assistenza sanitaria, la valutazione della situazione che si presenta, tiene conto anche della presenza di lunghissime liste di attesa che nel pratico pongono una limitazione all’accessibilità delle cure mediche. La constatazione che le prospettive relative alla sicurezza di reddito e al miglioramento della qualità della vita non riescono ad essere soddisfatte

184 Si ravvisa l’11,8% in meno di interventi, rispetto al 7,6%, è registrato nei centri pubblici.

185 Si stima che 4 italiani su 10 si sono rivolte a strutture private, contando la presenza dell’intramoenia, motivando la scelta in merito al riscontro un costo dei ticket della sanità pubblica superiore, o di poco inferiore, a quello della parcella da pagare nella sanità privata.

in modo completo e ordinato, generano insofferenza nei confronti del Servizio pubblico. Lo stato viene considerato “incapace di raggiungere gli obbiettivi di una eguaglianza sostanziale” tra i cittadini e di rispondere ai canoni di efficienza; si calcola che solamente la spesa complessiva dei ticket ammonti a quattro miliardi di euro, focalizzando un meccanismo di compartecipazione alla spesa non propriamente equo. Inoltre, in riferimento al fenomeno "non calcolabile" della "fuga" verso il privato, si avverte il rischio di compromettere «le caratteristiche proprie del nostro sistema, in relazione all'universalità e la globalità della copertura assistenziale», il tutto rappresentante comunque di un minor aggravio di spesa per il pubblico. Trova discussione in questa sede, il tentativo delle strutture pubbliche di procedere ad interventi mirati all’affermazione della qualità dei servizi che non può essere slegata da una concreta affermazione dei diritti dei cittadini-utenti, definendo la piena fruibilità del diritto alla salute, alla prevenzione, alle cure, alle riabilitazioni, nel pieno rispetto della persona. In tal senso trova istituzione della Carta dei servizi pubblici sanitari con d.P.C. 19 maggio 1995, in applicazione dell’art. 2, d.l. 12 maggio 1995, n. 163, convertito in l. 11 luglio 1995, n. 273. Il cittadino ammalato si trova spesso a fare i conti con la disorganizzazione dell’assistenza, con carenze di servizi in ospedale, con lunghi tempi di attesa per gli esami; in merito a ciò, viene posto a carico delle stesse Asl l’obbligo di attivazione di un efficace sistema d’assistenza. Nel dettaglio, la Carta non entra nel merito dell’attività medica, e delle scelte politiche che

investono i servizi pubblici sanitari e che influiscono pesantemente sulla qualità del servizio sanitario italiano. Al centro di questo patto c’è la definizione degli standards di qualità, e un sistema di obblighi per chi gestisce il servizio, dietro anche una collaborazione dello stesso paziente nell’individuazione di lacune nell’assistenza. In particolare, in caso di violazione di tali obblighi, il cittadino può ricorrere a strumenti di tutela previsti dalla Carta stessa come per esempio il pagamento di penali.

Capitolo IV

La ricerca e sperimentazione tra pubblico e