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Segue: il collegamento con le strutture universitarie

La ricerca e sperimentazione tra pubblico e privato

4.5 Segue: il collegamento con le strutture universitarie

Il settore della ricerca sanitaria trova uno stretto legame con il mondo universitario. La disciplina del rapporto tra le università e le Asl, si pone l’obbiettivo di coordinare le diverse funzioni e attività, nel rispetto dell’autonomia universitaria costituzionalmente garantita e dell’autonomia regionale. Il collegamento tra università ed enti preposti

220 Si identificano come ospedali di eccellenza specializzati nella cura di patologie di rilievo nazionale a elevato impatto sociale gestiti da fondazioni l’Istituto nazionale dei tumori di Milano, l’Irccs – CROB in Basilicata, l’istituto europeo di oncologia di Milano, l’Istituto Giannina Gaslini di Genova, l’Istituto nazionale per le malattie infettive di Roma, l’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, l’Ospedale maggiore di Milano e l’Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma.

221 Tale figura è nominata dal Ministro della Salute, previo parere del Presidente della Regione dove risiede l’istituto; la procedura è regolamentata dal d.p.r. 26 febbraio 2007, n. 42 a seguito delle novità introdotte dal D.lgs. 16 febbraio 2003, n. 288.

all’assistenza sanitaria è un fenomeno di antica data, sviluppatosi222 nel

tempo attorno a due distinti modelli organizzativi: quello delle cliniche o policlinici universitari, gestiti direttamente dalle università per le proprie finalità ma operanti anche come erogatori del Servizio sanitario in virtù di rapporti convenzionali, e quello dei cosiddetti ospedali clinicizzati erogatori del servizio di assistenza sanitaria, operanti anche a servizio della didattica e della ricerca universitarie in virtù di rapporti convenzionali con le università. Con l’istituzione del Ssn, venne stabilito che, fino alla riforma dell’ordinamento universitario e delle facoltà di medicina, i rapporti tra Regioni e università restassero disciplinati dal sistema delle convenzioni cosi caratterizzato: convenzioni tra Regioni e università presenti all’interno dei Piani Sanitari regionali, e convenzioni tra Usl e l’università con lo scopo di disciplinarle le modalità di utilizzo delle strutture stesse. Attraverso il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, i policlinici vengono configurati come aziende delle università, prive di personalità giuridica, ma dotate di elevati profili di autonomia223; viene consentito inoltre ai presidi

ospedalieri-clinicizzati di poter essere costituiti in Aziende Ospedaliere ed assoggettati alla relativa disciplina con talune deroghe. In materia di reperimento di risorse, viene previsto il concorso tra il bilancio

222 In rif. all’evoluzione legislativa, l. 17 luglio 1890, n. 6972, art. 98; r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 27-35 in merito al Testo unico delle leggi sull’istruzione superiore; d.p.r. 27 marzo 1969, n. 129; l. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 39.

universitario e il Fondo sanitario regionale224; la copertura è prevista sia

per l’esercizio dell’attività assistenziale sia per i programmi di rilevante interesse comune. Sul finire degli anni novanta, si procede al superamento della duplicità dei modelli organizzativi introducendo un modello unico riguardante l’Azienda Ospedaliero-universitaria225,

dotandola di personalità giuridica e disciplinandole i rapporti con la Regione competente; i suddetti rapporti prevedono l’adozione di specifici protocolli d’intesa Regione-università e di strumenti negoziali di coordinamento, in coerenza con la programmazione nazionale e regionale. I suddetti modelli organizzativi riguardano sia le università statali, sia le università private analogamente disciplinate, fatte salve le particolari forme di autonomia statutaria a esse spettanti. In ogni caso, suddetta autonomia, non poteva e non può derogarele normative226 che

consentono di assicurare il loro collegamento con la rete ospedaliera pubblica, anche in presenza di istituti o enti ecclesiastici o di proprietà di confessioni acattoliche. Inoltre viene istituita una fase di sperimentazione quadriennale attraverso il quale vengono individuate due differenti tipologie aziendali: le Aziende Ospedaliere-universitarie integrate con il Ssn e le Aziende-Ospedaliere integrate con l’università. La costituzione di Aziende Ospedaliere-Universitarie (Aou) avviene

224 In rif. a D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 7.

225 In rif. a D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 2, comma 1. 226 In rif. a D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5.

tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; quest’ultimi partecipano alla nomina dei membri degli organi di indirizzo. Nella designare l’ubicazione dell’università che si intende collegare alle strutture sanitarie locali, la competenza ricade sulla Regione e sugli organi di gestione dell’università stessa, il tutto in conformità alle esigenze redatte all’interno del Piano sanitario regionale. La Aou presenta un’organizzazione dipartimentale, articolata su varie strutture complementari di attività assistenziale e di ricerca; è previsto che ogni dipartimento, operante in modalità integrata con le altre strutture, sia organizzato come un centro eterogeneo a costo unitario in grado di garantire l’unitarietà della gestione. Alla dirigenza della struttura sanitario-universitaria sono presenti un Direttore generale nominato tramite un’intesa tra la Regione competente e il Rettore stesso, un Rettore, un Collegio sindacale composto da cinque membri designati dalla Regione, dal Ministro della Salute e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ed infine un collegio di indirizzo; quest’ultimo è composto da membri scelti tra gli esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione sanitaria, per la durata di quattro anni. A tale organo il compito di proporre iniziative volte ad assicurare la coerenza della programmazione generale dell’attività assistenziale dell’Azienda con la programmazione didattica delle strutture di ricerca universitarie. Ponendo uno sguardo più

specifico sulla realtà toscana, questa presenta un modello con alcune diversità227; la l. regionale 24 febbraio 2005, n. 40, modificata attraverso

la successiva l. regionale 10 novembre 2008, n. 60, disciplinando i rapporti tra l’Ssr e le università, prevede una diversa distinzione tra le strutture ospedaliere. Nel dettaglio vengono contemplate le Aziende ospedaliere-universitarie non come aziende autonome ma meri presidi ospedalieri delle Ausl228. Inoltre per la stipulazione dei protocolli

d’intesa, volti ad indirizzare e vincolare le attività assistenziali e le attività didattiche di ricerca, è prevista la costituzione di un Comitato d’intesa formato dal Presidente della Giunta regionale e dai rettori delle varie università; la programmazione delle attività di ricerca ha durata quinquennale con facoltà di revisione annuale. Infine, è prevista la nomina di un Direttore generale sempre dal presidente della Giunta regionale, di concerto con il rettore dell’università interessata, previo confronto con la competente articolazione di Area vasta della Conferenza Permanente per la programmazione sociosanitaria229.

4.6 Il finanziamento e l’associazionismo come fonte di