• Non ci sono risultati.

La sanità nelle Region

2.1 La gestione: il Piano Sanitario Regionale

Configuratosi negli ultimi anni un apparato statale su impronta tipicamente federalistica48, si delinea conseguentemente una più

marcata autonomia legislativa degli Enti locali.

Necessariamente, nel quadro anche di una miglior efficienza della gestione dell'apparato sanitario nazionale, risulta essere maggiormente rilevante il ruolo esercitato dalle Regioni nella modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria49. Recentemente, attraverso

l'attuale “legge Renzi-Boschi”50, suddetto ruolo viene ridefinito in

maniera da rendere più netta la separazione delle competenze in capo alle Regioni, con l’intento di porre fine alla legislazione concorrente tra

48 L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

49 Storicamente lo Stato trasferisce già dal 1972 alle Regioni competenze in merito all'amministrazione di prestazioni sanitarie e di beneficenza caratterizzate da un “margine di discrezionalità” e soprattutto aver creato una proliferazione di centri di potere disomogenei e mal coordinati – Antonino Scalisi, Il valore della persona umana e l'assistenza sociale in Italia tra presente e passato, Dottrina, Diritto di famiglia, fasc. 4, 1999, pag. 1427.

Stato e Enti locali. Il provvedimento è finalizzato a porre fine ai numerosi contenziosi51 che negli ultimi anni avevano rallentato

fortemente il processo legislativo. Da sottolineare che la suddetta legge di riforma, comporta delle ripercussioni a riguardo dell’assetto amministrativo del Servizio sanitario. Viene garantito al Governo centrale la facoltà di commissariamento degli enti regionali aggravati da forti dissesti di bilancio, mantenendo in capo alle Regioni poteri riguardanti la programmazione e l’organizzazione dei servizi. Si registra che tale intervento legislativo non aggiunge nessuna innovazione d’apparato, ma si limita ad avere solamente ripercussioni sul meccanismo di reperimento di risorse destinate alla Sanità. Il tutto procede in controtendenza con l’assetto da pochi anni definito, in particolare con riferimento alla nuova stesura dell'art. 119 della Costituzione, con un maggior potere di determinazione di tributi e compartecipazioni al fine di un miglior coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato centrale. Viene posta una riduzione dell'autonomia finanziaria, sancita precedentemente, anche in virtù dell'introduzione dell'obbligo di pareggio di bilancio52 all'interno della

Costituzione stessa. Ulteriormente viene conferito in tale contesto un particolare strumento d'emergenza, che qualifica lo Stato a poter intervenire in competenze prettamente regionali quando si ponga

51 Rudy Francesco Calvo, “Cosa prevede la riforma della Costituzione approvata al senato, 08/08/2014, http://www.europaquotidiano.it.

l'esigenza di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica53,

avendo inevitabilmente un’ulteriore ricaduta nella gestione sanitaria regionale. Le Regioni assolvono il compito di erogazione di prestazioni sanitarie attraverso la stesura di una programmazione, il cosiddetto Piano sanitario regionale54, tramite delibera non legislativa del

Consiglio Regionale55. Nel rispetto delle linee guida definite all'interno

del Piano Sanitario Nazionale, gli enti regionali individuano le aree d'intervento che necessitano di particolare attenzione e le modalità di funzionamento dei vari servizi d'assistenza, a tutela della salute della popolazione residente sul proprio territorio.

Nella previsione di una redazione di un piano attuativo si metta in evidenza l'intento di porre a concretezza le varie esigenze che gli Enti Locali possono presentare anche dal punto di vista prettamente della conformazione territoriale. In particolare, si soffermi l'attenzione su elementi, come la densità di popolazione e un territorio morfologicamente eterogeneo, che implicano necessariamente diversi schemi di gestione per corrispondere un’adeguata risposta alle esigenze dell'utenza. Il Piano Sanitario Regionale, autonomamente regolato,

53 Questa rappresenta una sorta di supremacy clause o di attrazione in sussidiarietà 'verticale' della competenza legislativa: sovviene il riferimento all'articolo 72 della Costituzione tedesca, che legittima la legislazione del Bund per fini di tutela "dell'unità giuridica o dell'unità economica"- Riforma bicameralismo e Titolo V. Il ddl “Renzi-Boschi” inizia l'iter al Senato. Per la sanità stop alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni,11/04/2016, http://quotidianosanità.it/Governo-e-Parlamento. 54 In rif. all'art.2 del D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 in modifica dell'art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

55 In relazione alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano provvede la Giunta Provinciale alla stesura del Psr.

viene redatto entro centocinquanta giorni dall'approvazione del Psn prevedendo delle forme di partecipazione delle autonomie locali56, delle

organizzazioni sindacali, di enti privati impegnati in campo sanitario prive di scopo di lucro ed infine di operatori privati accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale57. Il testo viene successivamente trasmesso

dalla Presidenza del Consiglio regionale di ogni ente regionale al Ministro della Salute per un proprio parere teso a fornire una garanzia del rispetto delle linee guida redatte nel Psn. Il Ministro esprime suddetto parere in un arco di tempo di trenta giorni, previa consultazione dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali58. Quest'ultimo

organo attua, tra le molteplici competenze di cui è investito, un coordinamento tra il Ministero della Salute e le varie Regioni per la stesura del Psn e fornisce supporto di consulenza alle Regioni stesse in materia sanitaria. La mancata adozione di un piano programmatico da parte delle Regioni, non comportando necessariamente una totale inapplicabilità del Psn, comporta però l'adozione di diretti provvedimenti tesi a dare applicazione di quest'ultimo dopo un periodo di ammonimento di tre mesi; la competenza è riservata al Governo, che possiede la facoltà di nomina di un commissario ad acta come ultima opzione possibile. Tali provvedimenti sono emanati dal Consiglio dei

56 In rif. all'art. 2, comma 2 bis del D.lgs. 19 giugno1999, n. 229.

57 In merito viene approntata una prima regolazione con il “Decreto Bindi”, in particolare in riferimento art.1, comma 13.

Ministri su proposta del Ministro della Salute, supportati da un parere positivo dell'Agenas e della Conferenza Stato-Regioni. Nel quadro di una stesura organica delle modalità d'erogazione dell'assistenza sanitaria, ogni Regione appronta il programma sanitario autonomamente recependo il parere e le possibili richieste delle varie Aziende Sanitarie Locali, in merito alle esigenze riscontrabili nell'ambiente territoriale nel quale operano59. Si procede in tal modo, successivamente, alla stesura

del Piano attuativo locale; un documento che svolge il compito di concretizzare il piano programmatico regionale nel rispetto delle necessità del luogo al quale è riferito, e della partecipazione degli Enti Locali chiamati in causa. La mancata adozione di quest'ultimo documento comporta un potere da parte della Regione di sostituzione tramite un atto legislativo e non amministrativo, per poter procedere alla stesura dello schema programmatico.

2.2 Le forme di gestione dell’assistenza: le strutture