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L’implementazione delle procedure mediante il regolamento assembleare

Nel documento Le operazioni con parti correlate (pagine 31-33)

Sezione 2 Questioni preliminari: le fonti delle procedure e l’ambito d

2.1 Le fonti delle procedure per le operazioni con parti correlate

2.1.2 L’implementazione delle procedure mediante il regolamento assembleare

Tra le varie possibilità ai fini del recepimento della disciplina regolamentare, può trovare spazio anche l’ipotesi di una modifica al regolamento dei lavori assembleari. Come si è detto, tale modifica non riguarderebbe certo le procedure nella loro interezza ma solo alcuni specifici aspetti tra cui, in particolare, le modalità di votazione nel caso in cui lo statuto preveda l’adozione del whitewash e nell’ipotesi di operazione di competenza assembleare (ex art. 11 del Regolamento).

Il dibattito dottrinale sui regolamenti assembleari è molto ampio e scaturisce dalla disposizione normativa di cui all’art. 2364, comma 1, n. 6 che attribuisce alla competenza dell’assemblea ordinaria l’approvazione del regolamento dei lavori assembleari. La norma, seppur disposta a livello generale per tutte le S.p.A., trova maggiore applicazione in quelle di grosse dimensioni e, in particolare, nelle società quotate dove l’adozione del regolamento assembleare – qualificabile peraltro come

66 Si noti che, qualora la società abbia anche previsto in statuto l’applicazione del whitewash con lo

sbarramento per il quorum costitutivo dei soci non correlati fino al 10% (art. 11, comma 3 del Regolamento), anche tale soglia si applicherà al caso descritto.

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informazione price sensitive da comunicare al mercato67 – è suggerita anche dal Codice di

Autodisciplina (art. 9.C.3.68) ed avallata da ABI e Assonime le quali, ancora prima della riforma del 2003, hanno predisposto un modello base di regolamento. Il profilo di maggiore interesse, soprattutto sul piano pratico, è sicuramente quello della validità della deliberazione dei soci adottata senza osservare le norme del regolamento assembleare. Sul punto si registrano in dottrina opinioni discordanti, alcuni sostenendo che la norma regolamentare non è norma di legge o statutaria e, pertanto, non consente di impugnare la deliberazione ex art. 237769 c.c., altri sostenendo invece che

tale impugnazione sia ammissibile in quanto la violazione del regolamento assembleare costituisce “indiretta violazione di norma di legge”70. La possibiltà di impugnare la

deliberazione discende anche dalla legittimazione che al regolamento assembleare si intende dare, quale previsione con forza di statuto laddove richiamata nello stesso o come semplice forma di autoregolamentazione o, ancora, come fonte substatutaria adottata con maggioranze tipiche delle deliberazioni straordinarie71. Per quel che qui

interessa, stante l’ampio dibattito sul tema, ci si limita ad osservare che il regolamento assembleare è il luogo più idoneo per la regolamentazione dei profili tecnici riguardanti la votazione in assemblea. Nel caso del whitewash, la dottrina si è chiesta come sia possibile evitare coordinare la disciplina regolamentare – che prevede un diritto di veto in capo ai soci non correlati – con quella dei quorum assembleari. La risposta sembra risiedere proprio nella modificazione delle tecniche di deliberazione72, da adottarsi, a

parere di chi scrive, mediante il regolamento assembleare.

Resta dunque da accertare se la violazione di tali specifiche previsioni possa legittimare l’impugnazione della deliberazione ai sensi dell’art. 2377 c.c.. Non v’è dubbio che laddove il regolamento assembleare sia annesso allo statuto – mediante

67 P.MARCHETTI, “In tema di funzionamento dell’assemblea: problemi e prospettive”, Riv. Soc. 2001,

128. Conf. F. MAGLIULO-F. TASSINARI, “Il funzionamento dell’assemblea di S.p.A. nel sistema tradizionale” in Notariato e nuovo diritto societario, IPSOA 2008, 43.

68 “Il consiglio di amministrazione propone all’approvazione dell’assemblea un regolamento che indichi le procedure da

seguire al fine di consentire l’ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, garantendo, al contempo, il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.”.

69 F.PASQUARIELLO, commento sub art. 2364 c.c., in “Commentario breve al diritto delle società”,

Maffei Alberti (a cura di), 2011; A.SERRA, “Il procedimento assembleare”, in Il nuovo diritto delle società, liber amicorum liber amicorum G. Campobasso, II, Torino, 2006.

70 P.ABBADESSA A.MIRONE, “Le competenze dell’assemblea nelle S.p.A.”, in Riv. Soc., 2-3, 2010, 269. 71 Si vedano, per le varie posizioni, A.SERRA, “Il procedimento assembleare”, in Il nuovo diritto delle

società, liber amicorum liber amicorum G. Campobasso, II, Torino, 2006; M.STELLA RICHTER JR., “Forma e contenuto dell’atto costitutivo”, in Trattato Colombo-Portale, 1*, Torino, 2004, 316.

72 P.ABBADESSA, “Assemblea ed operazioni con parti correlate (prime riflessioni)”, in “Le operazioni

con parti correlate”, atti del convegno presso Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza, 2010;

ASSONIME, “La disciplina della Consob in materia di operazioni con parti correlate”, circolare n. 38/2010. Sul tema si veda anche il Capitolo II, par. 3.3 del presente lavoro.

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allegazione o anche solo mediante esplicito richiamo nello stesso – la violazione regolamentare equivale ad una violazione statutaria e, pertanto, comporta l’impugnabilità della deliberazione73. Al contrario, quando il regolamento assembleare

non trova alcuna legittimazione in statuto, la dottrina di maggioranza ritiene impossibile l’impugnazione della deliberazione in caso di violazione. Simile conclusione, nel caso di violazione delle regole di sterilizzazione previste nel Regolamento, lascerebbe al socio non correlato il solo rimedio basato sull’azione per abuso di maggioranza che, come è noto, non è certo di facile esperimento. Per evitare tale conseguenza, in ottica di maggior tutela per i soci non correlati, si potrebbe argomentare che le norme del Regolamento sono norme imperative74 che, se violate,

legittimano l’impugnazione della deliberazione ex art. 2377 c.c. indipendentemente dalla fonte in cui sono contenute. Seguendo tale linea, pare possibile affermare che la violazione circa le disposizioni di sterilizzazione del voto dei soci correlati (o di veto dei soci non correlati, come pare più corretto secondo la formulazione dell’art. 11 del Regolamento), possa legittimare il socio non correlato all’impugnazione anche laddove tali regole siano contenute in un regolamento assembleare non richiamato in statuto. Tanto più che, trattandosi di società quotate, tale regolamento assembleare è reso pubblico e dunque ben noto anche al terzo che beneficia dell’operazione.

Nel documento Le operazioni con parti correlate (pagine 31-33)

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