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Significatività dell’interesse, amministratori condivisi ed il c.d divieto di interlocking

Nel documento Le operazioni con parti correlate (pagine 71-74)

Sezione 2 Questioni preliminari: le fonti delle procedure e l’ambito d

2.5 L’esecuzione delle operazioni con parti correlate nei gruppi di società: l’ipotesi di esclusione d

2.5.2 Significatività dell’interesse, amministratori condivisi ed il c.d divieto di interlocking

L’inciso finale dell’art. 14, comma 2 del Regolamento dispone che “[n]on si

considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate o collegate”.

Da una lettura attenta della norma in parola, sembra si possa concludere che l’ipotesi di cui al secondo inciso dell’art. 14, comma 2, costituisca un caso affatto diverso da quello contemplato nel primo inciso della stessa norma. Il secondo inciso considera infatti i rapporti diretti tra emittente e controllata ai fini dell’individuazione dell’interesse significativo e, in ultimo, della disapplicazione della disciplina regolamentare. Ciò salvo non si voglia sostenere una diversa interpretazione, e cioè che l’interesse significativo è quello del terzo soggetto (Gamma), parte correlata dell’emittente (Alfa), con riferimento alla presenza dello stesso amministratore tra Alfa e la sua controllata (Beta) con la quale viene conclusa l’operazione. A parere di chi

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scrive, una simile interpretazione non può essere accolta in quanto non si riesce ad individuare, in concreto, come il terzo soggetto Gamma possa essere interessato al (e dunque trarre un beneficio dal) fatto che Alfa e Beta condividano lo stesso amministratore. Se il regolatore avesse voluto tenere in considerazione il punto di vista del terzo soggetto Gamma, avrebbe forse dovuto precisare che non costituisce interesse significativo la condivisione di amministratori “tra la controllata o collegata e la terza parte correlata alla società emittente, qualora appartenenti allo stesso gruppo” o, al massimo, “tra la società emittente e la terza parte ad essa correlata, qualora facenti parte dello stesso gruppo”.

La formulazione dell’inciso al comma 2 dell’art. 14 del Regolamento lascia intendere che l’interesse significativo qui considerato non tiene conto di un terzo soggetto parte correlata dell’emittente (come invece sembra suggerire la prima parte dell’art. 14, comma 2), ma si limita a specificare che non si configura un interesse significativo quando emittente e controllante condividono gli stessi dirigenti. Ciò in quanto, all’interno di un gruppo, il fenomeno della condivisione di amministratori (c.d.

interlocking directorship) non solo è frequente ma è anche pacificamente ammesso dal

nostro ordinamento152.

Per altro verso, la norma in discussione sembra voler colpire il fenomeno dell’interlocking directorship tra società concorrenti, oggi in parte limitato grazie all’introduzione dell’art. 36 del decreto legge n. 201/2011 (c.d. “Salva Italia”)153.

Con circa un anno e mezzo di anticipo rispetto al legislatore, la Consob ha introdotto dunque una norma anti-interlocking nel nostro ordinamento, con l’intento di

152 L’art. 2390 c.c. impone infatti ai soli amministratori di non assumere incarichi di amministrazione o

direzione generale in società concorrenti, salvo autorizzazione assembleare. Nessun riferimento v’è dunque per le società non concorrenti o, nel nostro caso, per le società dello stesso gruppo. E, in quest’ultimo caso, non potrebbe essere altrimenti dato che la condivisione di amministratori è una delle modalità tipiche con cui si esercita l’attività di direzione e coordinamento ex artt. 2497 e ss. c.c. Sul tema di particolare impatto è il ritratto proposto da R. SANTAGATA, “Interlocking directorates ed «interessi degli amministratori» di società per azioni”, in Riv. Soc. 2009, 311, secondo il quale “non soltanto si registra in

Italia il tasso più elevato di emittenti quotati con interlocking directorates, ma anche il maggior numero di amministratori titolari di incarichi multipli per società […]. Una simile diffusione del cumulo di cariche nei consigli di amministrazione delle società quotate italiane è giustamente ritenuta patologica, in quanto naturale precipitato della struttura familiare di un capitalismo retto su gruppi piramidali, «scatole cinesi»e incroci azionari. In un tale contesto, la condivisione di consiglieri costituisce eccellente strumento di rafforzamento dei legami di controllo azionario fondati su partecipazioni reciproche di minoranza, poiché ostacola la sua contendibilità, garantendo coesione all’interno dei gruppi”.

153 La norma introdotta dal governo Monti mira a limitare l’interscambio di amministratori e di

personale dirigente tra le società concorrenti operanti nei settori del credito, assicurativo o finanziario e, per certi versi, può essere considerata un’evoluzione del disposto di cui all’art. 2390 c.c., applicabile solo agli amministratori. Per un approfondimento sul tema si vedano i seguenti contributi: ASSONIME, “Divieto del cumulo di incarichi nel settore finanziario”, Circolare n. 2/2012; F.GHEZZI, “La nuova disciplina dei legami personali in Italia” in Mercato Concorrenza Regole, 2, 2012, 199; E.BROLI, “La disciplina del cumulo di incarichi nel mercato finanziario tra cause di incompatibilità e cause di ineleggibilità”, in Banca, Borsa e Tit. Cred., 3, 2013, 331.

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limitare i rischi derivanti da una OPC compiuta tra emittente e controllante. Ovviamente la portata delle due disposizioni non può ritenersi del tutto analoga e ciò non solo per i diversi soggetti cui si applicano le due discipline. Infatti, l’effetto peculiare dell’art. 36 del d.l. Salva Italia è quello di comportare la decadenza ex lege di quei dirigenti che non abbiano rinunciato spontaneamente a parte dei loro incarichi. Diversamente, il Regolamento Consob, specifica soltanto che l’interlocking, se infragruppo, non configurando alcun rischio di estrazione di benefici privati (eventualità peraltro tutta da dimostrare, si pensi al caso in cui all’interno di un gruppo vi siano due società che si occupano dello stesso tipo di attività), non limita la facoltà di disapplicare il Regolamento.

Non può negarsi tuttavia che la Consob, nel predisporre l’art. 14, comma 2, ultimo inciso, abbia effettivamente tenuto conto della struttura e delle esigenze di

governance di buona parte delle società quotate italiane ed abbia così incentivato

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CAPITOLO SECONDO

LA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO CONSOB: MAGGIORI CRITICITÀ ED ALCUNI PROBLEMI INTERPRETATIVI

Sezione 1 - I nuovi obblighi degli amministratori di società “quotate” ai sensi

Nel documento Le operazioni con parti correlate (pagine 71-74)

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