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Da un lato, il calendario della Consulta di ottobre 2019 è inequivocabile:

IL VIAGGIO DELL’ERGASTOLO OSTATIVO AL CAPOLINEA?

4. Da un lato, il calendario della Consulta di ottobre 2019 è inequivocabile:

1) 9 ottobre, camera di consiglio, sequestro di persona con morte del sequestrato e benefici solo dopo aver scontato effettivamente 2/3 della pena temporanea (rel. Viganò);

2) 22 ottobre, udienza pubblica, casi Cannizzaro e Pavone, permesso e ergastolo ostativo (rel. Zanon);

3) 23 ottobre, camera di consiglio, art. 4 bis ord. penit. ai minori (rel. Amato);

4) 23 ottobre, camera di consiglio, divieto domiciliari per rapina aggravata (rel. Viganò).

Non ancora fissate: otto questioni di costituzionalità sulla legge 3/2019, una sulla irragionevolezza in sé del peculato dentro il regime ostativo, sette sulla irretroattività. Una vera e propria invasione di ordinanze sul regime ostativo, peraltro invocata da una Consulta che non si stanca di ripetere, giustamente, di non far essiccare il giudizio incidentale. Una battuta: hai voluto la bicicletta, ora pedala!

E quella sul 4 bis ai minori è bellissima, invito alla lettura dell’ordinanza: il regime ostativo favorisce la mafia, impedendo le misure alternative (anche fuori dal territorio di provenienza) per i minori che non collaborano. Non solo. Questa ordinanza del Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria è, da un lato, l’ennesima dimostrazione che il lavoro degli Stati generali dell’esecuzione penale continua a vivere, nonostante tutto; dall’altro lato, dimostra chiaramente che è più che possibile parteggiare per un sistema penale/penitenziario ragionevole (id est, costituzionale), e allo stesso tempo schierarsi a favore di significative riforme per contrastare in modo più efficace le organizzazioni criminali di stampo mafioso5.

5 Il Tribunale dei Minorenni, da un lato, riporta in modo minuzioso i lavori degli Stati generali dell’esecuzione penale, anche per dimostrare che il legislatore delegato è andato in eccesso di delega (invece di eliminare e superare gli automatismi, li ha estesi ai minori); dall’altro lato, proprio quel Tribunale o meglio alcuni suoi giudici si sono schierati, attraverso articoli, libri, stesura di protocolli, a favore di talune riforme legislative, come ad esempio l’inserimento dell’indottrinamento mafioso, quale esplicita ipotesi di condotta vessatoria abituale, misura proposta anche durante gli Stati generali dell’Antimafia.

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Dall’altro lato, una sorta di invasione preventivabile. Solo due casi, particolarmente significativi. Il primo: la decadenza automatica dalla responsabilità genitoriale per i condannati all’ergastolo, come per l’incesto e la soppressione/occultamento di cadavere. La sentenza 31/2012 della Corte costituzionale fa ben sperare: dichiara incostituzionale l’automatismo, rispetto alla soppressione/occultamento, ritenendolo in sé irragionevole, contrario all’art. 3 Cost., perché si basa sul tipo di autore e non sull’autore (e il reato) in carne e ossa.

Peraltro, la decadenza automatica per tutti i condannati all’ergastolo è davvero da stato etico-fascista, rasenta una sorta di giudizio divino (una santa sanzione accessoria), oltre che essere del tutto oramai incoerente: se l’ergastolo non è costituzionalmente illegittimo perché può non essere una pena perpetua, seguendo la (non brillante) Consulta del 1974, il padre o la madre ergastolani potranno ben uscire un giorno dal carcere. Marcirai in carcere, pertanto non potrai mai essere un buon padre. Ecco lo stato etico, ecco il fascismo. E noi che facciamo? Esattamente nulla, qualcuno forse penserà alla riabilitazione, ma obiettivamente è meglio pensare dalla cognizione di sollevare la questione di costituzionalità.

E si noti che se decadono (automaticamente) i poteri di natura personale sui figli, rimangono invece i doveri di mantenere, istruire ed educare, che altro non sono che una specificazione del più generale dovere di rispettare l’integrità fisico-psichica e morale di ogni persona.

Qui arriverà, ne sono convinto, una seconda questione di costituzionalità. Esploderà la questione del vetro divisorio, che si erge al compimento dei 12 anni del figlio o della figlia e, azzardando un’ipotesi, sarà a proporla al giudice

a quo uno dei circa trecento ergastolani ostativi che sono oggi al 41 bis.

L’interesse superiore del minore è una cosa seria, non immune da critiche, ma di sicuro, se vale, deve valere per ogni minore, anche per il figlio o la figlia di un mafioso. Non attendiamo che a dircelo sia la Corte di Strasburgo!

5. Da un lato, a proposito di Europa, è solo questione di attendere. Prima o

poi, arriverà alla Corte di Giustizia un rinvio pregiudiziale di questo tenore: il giudice deve negare il MAE, anche nel caso in cui lo Stato che lo richiede è stato condannato per violazione dell’art. 3 CEDU, avendo una pena (chiamasi: ergastolo ostativo) inumana e degradante, che viola la dignità umana? Una domanda retorica, tanto appare scontata la risposta. E la Corte di Giustizia, del resto, potrà anche andare “oltre” la Corte di Strasburgo: così sta avvenendo con la questione MAE e sovraffollamento, così potrà avvenire con la questione ergastolo ostativo, magari nel senso di essere meno benevoli nei confronti del legislatore6.

6La Corte di Strasburgo non ha mai detto quanto deve essere breve il sovraffollamento per non ledere la dignità umana, la Corte del Lussemburgo invece ha già detto che 20 giorni non

Dall’altro lato, il legislatore, appunto. I suoi silenzi pesano tanto quanto le sue pseudo-riforme. Il diritto penale alla deriva (conio di Francesco Palazzo) è prima di tutto il diritto penale di origine legislativa. Ma, insomma, il legislatore ce lo dobbiamo tenere, ci mancherebbe altro.

Provi un attimo allora ad ascoltare. Ha due cose da fare, subito, oggi. Primo. Migliorare il sistema di protezione dei collaboratori di giustizia, manca di interventi individualizzati. A volte penso che la vita di un collaboratore di giustizia è tanto infernale quanto quella di un ergastolano ostativo. Il sistema protezione collaboratori andrebbe riformato, per garantire una esistenza dignitosa alle (circa) 6.000 persone che lo popolano: 1.200 collaboratori e 4.800 famigliari, di questi secondi la metà minori. Dei 1.200 collaboratori, 500 sono liberi, 400 in detenzione domiciliare, 300 in carcere, questi ultimi, che verosimilmente comprendono anche ergastolani ostativi, a dimostrazione che non ha senso svolgere il giudizio individuale pericolosità/rieducazione solo dopo la utile collaborazione. Lo faccia questo intervento il legislatore, dimostri di essere più forte della mafia, sappia proteggere e di interessarsi dei collaboratori. Fiducia, ecco una parola chiave.

Le collaborazioni, questa la convinzione di molti, non dipendono solo dalla lunghezza della pena o dalla durezza della detenzione. Hanno molto a che fare con il sistema paese nel suo complesso, che deve vedere il legislatore attore protagonista di una profonda riforma del sistema protezione collaboratori di giustizia, nel senso di prevedere sempre più misure individuali, calate sulle singole persone. Come volevasi dimostrare: le misure automatiche sono sempre da criticare, conviene a tutti adottare provvedimenti caso per caso, situazione per situazione7.

Secondo. Il legislatore deve rispondere alla domanda di giustizia, non a quella di vendetta. Altrimenti, si scava la fossa da solo, spariscono le (flebili) possibilità di risollevarsi. Negli Stati Uniti, invece di eliminare la pena capitale, il legislatore ha reintrodotto la sedia elettrica, prontamente usata in Tennessee questa estate, parlo dell’estate del 2019. In Italia, il legislatore, invece di eliminare e superare gli automatismi, ha deciso di estenderli, al vigile urbano di turno, al minore di turno, e chissà domani a chi altro ancora. Si è scavato la fossa da solo, perché il regime ostativo, in questo modo, è lontano anni luce dalla giustizia, incredibilmente vicino alla vendetta. Ecco allora cosa dovrebbe fare il legislatore.

La Corte costituzionale, se tiene la barra dritta, consoliderà la sua repulsione verso gli automatismi. Il loro destino è segnato: non potranno più tappare la bocca del giudice, al quale si deve riconoscere il mestiere, quello di

sono un periodo breve! Il superamento di Mursic è iniziato a Lussemburgo (si veda C-220/18 PPU, ML, Prima Sezione, 25 luglio 2018).

7E converrà anche tornare sul modo con il quale sono redatte le informative sull’attualità dei collegamenti…anche queste spesso non individualizzate (poco sembra cambiato da quando Sandro Margara scriveva, in sentenza, “non viste le informative di polizia”, per dire quanto erano standardizzate, per niente individualizzate).

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dare conto delle scelte, caso per caso. Speriamo abbiano le ore contate, anzi

speriamo che la Corte tenga la barra dritta, contro gli automatismi, a favore del consolidamento e della coerenza della sua giurisprudenza8.

È qui che si apre lo spazio per il legislatore, che non potrà più togliere il mestiere al giudice, ma, in modo ragionevole, dargli una mano, ad esempio indicando cosa tenere in considerazione, una volta che non è stata prestata la utile collaborazione. Difficile e complessa la questione della giustizia riparativa, tutto da scoprire il significato di una eventuale aggiunta di comportamenti a favore della legalità. Lo spazio esiste, ne approfitti, il legislatore ragionevole.

Evidentemente, sto parlando del legislatore di domani. Per quello di ieri e di oggi, il tempo è scaduto, ora la parola alla Corte costituzionale. Come le Costituzioni, anche le corti costituzionali servono soprattutto in tempi bui. Come dice Elvio Fassone, la disperazione è la grande tentazione, ma il datore di lavoro della Corte costituzionale e della Costituzione ha un altro nome, si chiama speranza.

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