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Vengo all’impatto della disposizione relativa alla collaborazione

E ERGASTOLO OSTATIVO

3. Vengo all’impatto della disposizione relativa alla collaborazione

impossibile sull’ergastolo ostativo: una tra le molteplici sfaccettature della questione dell’ergastolo ostativo24, relativa al carattere di potenziale perpetuità di questa pena, e in particolare alla sua dimensione empirica25.

Pur in assenza di dati statistici, il riconoscimento della “collaborazione impossibile” a favore di condannati all’ergastolo sembra estremamente raro.

Ricavo un primo indizio in questo senso da un esame della giurisprudenza di legittimità relativa agli ultimi cinque anni, nella quale è presente un numero irrisorio di pronunce relative a condannati all’ergastolo26 che, disponendo l’annullamento con rinvio di provvedimenti di questo o di quel Tribunale di sorveglianza, potrebbero preludere al riconoscimento dell’impossibilità di collaborare.

La mia ipotesi risulta poi corroborata da uno sguardo, gettato con metodo… non scientifico, sulla giurisprudenza milanese. Nel corso di un colloquio con la Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano, le ho chiesto un’approssimativa indicazione circa la frequenza con cui la “collaborazione impossibile” viene riconosciuta da quell’organo giudicante a condannati all’ergastolo: la risposta è stata che i casi non sono più di uno o due l’anno27.

23 Cfr. A. CAPPELLERI, Relazione in Seminario di studio “Formazione del giudicato di

cognizione e mutamenti in executivis”, Venezia, 15.2.2008, http://astra.csm.it/incontri/relaz/15409.pdf . Osserva l’A. che “da questa lettura conseguirebbe che chiunque, dopo il giudicato, potrebbe ottenere i benefici della collaborazione impossibile, mediante la mera dichiarazione di voler (solo) adesso, collaborare”. Di qui la conclusione: “Per sfuggire all’interpretazione assurda di cui sopra… è necessario che l’interessato al riconoscimento della collaborazione impossibile post iudicatum alleghi motivi concreti ed effettivi per i quali la collaborazione ante iudicatum risulti anch’essa inesigibile”.

24Cfr. F. PALAZZO, L’ergastolo ostativo nel fuoco della quaestio legitimitatis, cit. Con una felice metafora, l’A. afferma che la questione dell’ergastolo ostativo “può essere assimilata ad una sorta di figura poliedrica dalle molte facce e dai numerosi lati e spigoli, in cui la luce si rifrange dall’uno all’altro in un gioco non sempre facile da governare” (p. 1).

25Mi richiamo nuovamente a F. PALAZZO, L’ergastolo ostativo nel fuoco della quaestio legitimitatis, cit., p. 8.

26Cass. Sez. I, 28 settembre 2018, n. 7998, Benenati, cit.; Cass. Sez. I, 16 aprile 2019, n. 29869, Lamberti, http://www.cortedicassazione.it.

27In relazione al biennio 2018-2019, cfr. Trib. Sorveglianza Milano, ord. 7 febbraio 2018, n. 1462, cit.; Id., ord. 9 aprile 2018, n. 1345, cit.; Id., ord. 2 maggio 2019, n. 3206, F., inedita.

Se dunque la mia ipotesi è fondata28, le conclusioni in tema di ergastolo ostativo alle quali è giunta la Corte EDU nella sentenza Viola c. Italia29 non escono intaccate da una riflessione condotta sotto l’angolo di visuale della “collaborazione impossibile”.

Va ribadito che la forma di ergastolo modellata dall’art. 4 bis co. 1 ord. penit. contraddice il principio di umanità della pena, che la Corte di Strasburgo ha strettamente collegato alle idee di risocializzazione e di dignità dell’uomo30: le prospettive di reinserimento sociale per il condannato all’ergastolo ostativo sono in effetti insufficienti, de iure e de facto.

Nonostante gli svariati interventi della Corte costituzionale e dello stesso legislatore, dell’ergastolo ostativo deve dirsi, tuttora, che “non tende alla rieducazione del condannato”31 e che viola il divieto di trattamenti inumani: l’art. 4 bis co. 1 ord. penit. è, e rimane, a mio avviso, costituzionalmente illegittimo ex artt. 27 co. 3 e 117 co. 1 Cost. (in relazione all’art. 3 CEDU). A tacere dei problematici rapporti fra il trattamento sanzionatorio delineato dall’art. 4 bis co. 1 ord. penit. e il principio di proporzione32.

L’ergastolo ostativo, dopo i vari aggiustamenti operati dal legislatore e dalle Corti, fa pensare ad una persona che si sia sottoposta a molteplici interventi di chirurgia estetica al viso, nel tentativo di correggere questo o quel difetto ovvero di arginare i danni prodotti dall’avanzare dell’età: l’esito, come spesso accade, non è stato conforme alle attese. Il volto, alterato dal bisturi del

28Cfr. D. GALLIANI, A. PUGIOTTO, L’ergastolo ostativo non supera l’esame a Strasburgo

(A proposito della sentenza Viola v. Italia n. 2), in AIC. Osservatorio costituzionale, fasc.

4/2019, p. 205: gli AA. sottolineano il carattere impervio della via del riconoscimento di una collaborazione impossibile e rilevano che tale ‘salvagente’ “ha portato a riva davvero pochi ergastolani ostativi, come era prevedibile che fosse”.

29 Corte EDU Sez. I, Viola c. Italia n. 2, n. 77633/16, 13 giugno 2019. Il testo della sentenza può essere consultato, in traduzione italiana, in E. DOLCINI, E. FASSONE, D. GALLIANI, P. PINTO DEALBUQUERQUE, A. PUGIOTTO, Il diritto alla speranza, cit., p. 425 ss. A commento della sentenza Viola c. Italia, cfr. D. GALLIANI, “La forza della democrazia è non avere paura”, http://www.ristretti.org., 16 giugno 2019; D. MAURI, Nessuna speranza senza collaborazione

per i condannati all’ergastolo ostativo? Un primo commento a Viola c. Italia,

http://www.sidiblog.org, 20 giugno 2019; M. PELISSERO, Verso il superamento dell’ergastolo

ostativo: gli effetti della sentenza Viola c. Italia sulla disciplina delle preclusioni in materia di benefici penitenziari, cit.; S. SANTINI, Anche gli ergastolani ostativi hanno diritto a una

concreta “via di scampo”: dalla Corte di Strasburgo un monito al rispetto della dignità umana,

in Dir. pen. cont., 1° luglio 2019.

30 Sottolinea questo aspetto della sentenza E. DOLCINI, Dalla Corte EDU una nuova

condanna per l’Italia: l’ergastolo ostativo contraddice il principio di umanità della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 925 ss.

31 In questo senso, testualmente, prima della sentenza Viola, E. DOLCINI, L’ergastolo

ostativo non tende alla rieducazione del condannato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 1500 ss.

32Cfr. F. PALAZZO, L’ergastolo ostativo nel fuoco della quaestio legitimitatis, cit., per il quale “è del tutto evidente che, nell’ipotesi in cui il comportamento collaborativo non sia volontariamente adottato, e dunque non si giunga al superamento della preclusione ostativa, il trattamento sanzionatorio deteriore che ne consegue è intenzionalmente e per definizione sproporzionato rispetto alla gravità del reato” (p. 11).

Collaborazione impossibile e ergastolo ostativo 103

chirurgo, è rimasto non bello: richiamando un’espressione di Alessandro Bernardi, direi “orribile”, un orribile… non necessario33.

0

33 Cfr. A. BERNARDI, L’orribile necessario. Umanizzare l’ergastolo, ma mantenerlo nel

sistema penale, in F. CORLEONE, A. PUGIOTTO(a cura di), Il delitto della pena. Pena di morte

ed ergastolo, vittime del reato e del carcere, Ediesse, Roma, 2012, p. 85 ss. L’A. riserva la

qualifica di “orribile necessario” all’ergastolo comune, mentre esprime una valutazione pienamente negativa (p. 94), sul piano costituzionale e politico-criminale, nei confronti dell’ergastolo ostativo.

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