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CONTENUTO E CONSEGUENZE DEL REGIME DETENTIVO SPECIALE

4. Le misure di elevata sicurezza interna ed esterna

A mente dell'art. 41-bis comma 2-quater lett. a) ord. penit. il Guardasigilli può adottare «misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo princi-palmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di ap-partenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni con-trapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima or-ganizzazione ovvero ad altre ad essa alleate»47.

Innanzitutto, dalla lettura della disposizione in esame risulta chiaro come essa incarni, in maniera paradossale, le sembianze di una norma di chiusura48, il che ne rende di certo opinabile la collocazione sistematica atteso che, a ragione delle sue caratteristiche, andrebbe più correttamente posta in coda all'elenco e non in apertura. Inoltre, stante l'estrema genericità della sua formulazione49, non si rin-viene prima facie alcun dato relativo alla natura delle misure adottabili, tanto che una parte minoritaria degli interpreti vi ha rinvenuto una sorta di «norma “manife-sto”, volta ad indicare gli obiettivi di massima» del “carcere duro”50. Tuttavia, il fatto che la disposizione sia collocata all'interno di un elenco di restrizioni finaliz-zato ad individuare ciò che «la sospensione delle regole di trattamento […] preve-de» porta, qui, a non condividere tale ipotesi. È altrettanto da escludere che il legi-slatore abbia inteso riferirsi alla sola possibilità di adottare misure di ordine logi-stico in quanto una simile lettura, da un lato, renderebbe la statuizione normativa in esame «del tutto pleonastica, poiché le misure logistiche e quelle organizzative […] non comportano di per sé la sospensione delle ordinarie regole e degli istituti del diritto penitenziario»51; dall'altro lato, sembrerebbe esclusa in ragione della (47) Sovente, nella prassi, il decreto ministeriale rimette la competenza ad adottare tali misure al direttore dell'istituto presso il quale il detenuto è ristretto.

(48) Così D. PETRINI, op. cit., p. 247.

(49) In questo senso cfr. L. CESARIS, sub art. 41-bis ord. penit., 2015, cit., p. 457; A. DI

GIOVANNI, Ordinamento penitenziario, la riforma non è solo 41bis. Numerose le novità introdotte

dalla legge 279/02, in Dir. e giust., 2003, f. 1, p. 10; R. DEL COCO, op. cit., p. 205. Si noti come l'indeterminatezza della disposizione sia alimentata dall'utilizzo dell'avverbio «principalmente» che porta ad estendere il raggio d'azione dell'organo amministrativo anche al di là degli “obiettivi funzionali” indicati dalla disposizione stessa.

(50) In questi termini A. BERNASCONI, op. cit., p. 302.

(51) Così S. ARDITA, Il regime detentivo speciale, cit., p. 106; ID., Il nuovo regime dell'art. 41-bis, cit., p. 17. Nella stessa direzione L. CESARIS, sub art. 41-bis ord. penit., 2015, cit., p. 458.

circostanza che già la lett. f) dello stesso comma 2-quater, così come modificata dalla novella del 2009, consente l'adozione di «tutte le necessarie misure di sicu-rezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione».

Onde voler attribuire alla previsione de qua un'autonoma portata precetti-va, sembra doversi in essa rinvenire una sorta di norma “in bianco”52 volta a «con-sentire l'adozione di misure in deroga al regime ordinario e di limitazioni diverse da quelle indicate che comportano sospensione delle regole e degli istituti tratta-mentali»53, fermo restando il necessario rispetto dei limiti interni ed esterni a suo tempo tracciati dalla Corte costituzionale, come infatti precisato da taluni Autori54. Sotto quest'ultimo profilo, a ben vedere, desta, tuttavia, non poca preoccupazione l'eccessiva discrezionalità lasciata all'organo amministrativo, specie se si conside-ra che il tribunale di sorveglianza è stato privato – vedremo fino a che punto – del-la possibilità di vagliare, in sede di recdel-lamo, del-la congruità delle misure adottate ri-spetto allo scopo perseguito dal regime speciale55.

Ci si potrebbe peraltro domandare se le restrizioni applicabili siano tali da incidere su regole od istituti già “compressi” per effetto delle successive disposi-zioni di cui all'art. 41-bis comma 2-quater ord. penit. ovvero se debbano riguarda-re aspetti trattamentali diversi da questi ultimi. Per chiaririguarda-re meglio il quesito, si pensi alla disciplina dei colloqui visivi: ad essi, l'art. 41-bis comma 2-quater lett.

b) ord. penit. riserva una regolamentazione particolarmente rigorosa la quale

tutta-via non deroga in toto alle ordinarie regole in materia, non disponendo nulla, ad esempio, sulla durata del confronto. Dovendo escludere che le «misure di elevata sicurezza interna ed esterna» di cui sopra possano ulteriormente interferire su

nor-(52) L. BLASI, L'articolo 41-bis comma 2°, cit., p. 276 parla di “norma contenitore”.

(53) Cfr. L. CESARIS, sub art. 41-bis ord. penit., 2015, cit., p. 458; S. ARDITA, Il regime detentivo

speciale, cit., p. 107; ID., Il nuovo regime dell'art. 41-bis, cit., p. 17.

(54) P. CORVI, op. cit., p. 154; S. ARDITA, Il regime detentivo speciale, cit., p. 107; A. DELLA

BELLA, Il regime detentivo speciale ex art. 41-bis comma 2 o.p.: alla ricerca di un compromesso

tra le esigenze di prevenzione speciale e la tutela dei diritti fondamentali della persona, in AA.VV.

(a cura di), Libertà dal carcere. Libertà nel carcere. Affermazione e tradimento della legalità nella

restrizione della libertà personale. Atti del Quinto Ginnasio dei Penalisti svoltosi a Pisa il 9-10 novembre 2012, Torino, 2013, p. 135 ove si evidenzia come il vincolo funzionale tra le misure

adottate e gli obiettivi del regime non sia sempre presente.

(55) L. CESARIS, sub art. 41-bis ord. penit., 2015, cit., p. 458; F. FIORENTIN, Carcere duro: mano

me già colpite dalla lett. b) – si pensi alla norma che regola il numero dei colloqui – in quanto una soluzione simile ridurrebbe il catalogo di previsioni restrittive di cui al comma 2-quater ad un mero flatus vocis, resta da capire se tali misure pos-sano comunque incidere sui colloqui, seppur limitatamente agli aspetti non disci-plinati – quali appunto la durata degli stessi –, ovvero se debbano riguardare sol-tanto materie – diverse dai colloqui, dalla corrispondenza, dai “pacchi”, ecc. – non sottoposte a specifica regolamentazione da parte dell'art. 41-bis ord. penit. La ge-nericità con la quale il legislatore ha formulato la norma oggetto di questo para-grafo porta a ritenere preferibile la prima ipotesi non senza però trascinare con sé alcune criticità: infatti, se l'elenco previsto dal comma 2-quater è concepito come un presidio a tutela del detenuto, la possibilità di inasprire ulteriormente la disci-plina ivi prevista ne limita fortemente questa sua funzione di garanzia.

Peraltro, come osservato in dottrina, l'indeterminatezza della disposizione in esame rischia di vanificare gli obiettivi di tipizzazione del contenuto del prov-vedimento di sospensione delle ordinarie regole del trattamento perseguito con la riforma del 200256 nonché le esigenze di applicare in maniera uniforme il regime detentivo speciale57 in quanto ciascun decreto ministeriale potrà astrattamente di-sporre restrizioni differenti rispetto agli altri, posto che non si rinviene nella nor-ma de qua alcuna specificazione riguardo alla natura delle misure adottabili, re-stando fermi soltanto il limite interno e il limite esterno tracciati dalla Corte costi-tuzionale.

Gli Stati generali dell'esecuzione penale, per queste ragioni, hanno avanza-to la proposta di abrogare la lett. a) dell'art. 41-bis comma 2-quater ord. penit.58.

(56) Cfr. R. DEL COCO, op. cit., p. 205; D. PETRINI, op. cit., p. 247; L. BLASI, L'articolo 41-bis

comma 2°, cit., p. 276; P. CORVI, op. cit., p. 152. Secondo L. CESARIS, sub art. 41-bis ord. penit., 2015, cit., p. 458 la previsione di questa norma “in bianco” appare come il tentativo di aggirare i limiti posti dalla Corte costituzionale.

(57) V. L. BRESCIANI, Commento al comma 25, cit., p. 290.

(58) Cfr. Stati generali dell'esecuzione penale, Tavolo 2 – Vita detentiva, responsabilizzazione,

5. La disciplina dei colloqui de visu e l'alternativa della corrispondenza

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