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La limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono esse- esse-re ricevuti dall'esterno

CONTENUTO E CONSEGUENZE DEL REGIME DETENTIVO SPECIALE

7. La limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono esse- esse-re ricevuti dall'esterno

L'art. 41-bis comma 2-quater lett. c) ord. penit. attribuisce al Guardasigilli il potere di disporre «la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che pos-sono essere ricevuti dall'esterno»142, lasciando quindi all'autorità amministrativa il compito di determinare quantitativamente e qualitativamente l'entità delle prescri-zioni in concreto adottabili143.

Richiamando alla mente i decreti ministeriali emanati prima della riforma del 2002, si può constatare come la possibilità di inviare somme di denaro all'e-sterno fosse vietata in quanto ritenuta il presupposto o la conseguenza dell'eserci-zio del potere criminale da dentro il carcere144. Con la stabilizzazione del 41-bis si è deciso di non reiterare questa misura poiché, da un lato, essa impedirebbe al de-tenuto di perseguire obiettivi meritevoli di tutela come, ad esempio, far fronte alle esigenze economiche della famiglia; dall'altro, la limitazione delle somme in en-trata, limitando di conseguenza quelle in uscita, preclude già di per sé l'esercizio di attività illecite145.

L'individuazione, sotto il duplice aspetto quantitativo-qualitativo, delle (141) In questo senso v., ampiamente, Cass., Sez. I, 4 luglio 2014, n. 52965, Attanasio, in CED

Cass., n. 261811. Cfr., altresì, Cass., Sez. VI, 23 settembre 2014, n. 46067, Scandurra, in CED Cass., n. 261689; Cass., Sez. I, 8 luglio 2015, n. 43735, Attanasio, inedita; Cass., Sez. VII, 14

gen-naio 2016, n. 6548, Mandalà, in Cass. pen., 2016, p. 2534.

(142) Secondo la giurisprudenza di legittimità «è legittima la limitazione alla ricezione di pacchi disposta nel provvedimento ministeriale di sottoposizione del detenuto al regime di cui all'art. 41

bis l. 26 luglio 1975 n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario), in quanto la sospensione delle regole

di trattamento può comportare anche la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che pos-sono essere ricevuti dall'esterno, e tra questi ultimi rientrano anche i pacchi». Cfr. Cass., Sez. I, 9 gennaio 2004, n. 5323, Antonucci, in Cass. pen., 2005, p. 3493.

(143) Sulla discrezionalità dell'amministrazione nel determinare il contenuto della limitazione cfr. P. CORVI, op. cit., p. 167; L. CESARIS, sub art. 41-bis ord. penit., 2015, cit., p. 466; R. DEL

COCO, op. cit., p. 206. In quest'ottica sarebbe tuttavia preferibile la predeterminazione di una quan-tità minima di beni insuscettibile di restrizioni. A. BERNASCONI, op. cit., p. 306.

(144) Cfr. S. ARDITA, Il regime detentivo speciale, cit., p. 101. Era consentito solamente l'invio all'esterno di somme di denaro in funzione del pagamento delle spese difensive e delle multe o am-mende.

somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno compete all'amministrazione penitenziaria146 che, nel fare ciò, potrà adottare soltanto quelle restrizioni che si presentano come funzionali al perseguimento delle finalità pro-prie del regime speciale, in ossequio al limite interno tracciato dalla Consulta e successivamente codificato al secondo comma dello stesso art. 41-bis ord. pe-nit.147.

Nella prassi, le circolari ministeriali hanno fissato il numero dei “pacchi” ordinari che possono essere ricevuti in uno al mese, di peso non superiore a dieci chilogrammi, ovvero in due al mese, di peso comunque complessivamente non su-periore a dieci chilogrammi148. È inoltre consentita la ricezione di due pacchi an-nuali straordinari, anch'essi di dieci chilogrammi, finalizzati ad effettuare il cam-bio stagionale e, pertanto, contenenti esclusivamente generi di abbigliamento.

Tra le limitazioni qualitative figurano, tra gli altri, il divieto di ricevere og-getti potenzialmente pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza interna nonché di introdurre strumenti idonei a creare collegamenti con l'esterno del carcere quali apparecchi radio dotati del sistema di modulazione della frequenza, lettori di

com-pact disk, registratori a cassette nonché personal computer149. Se tali preclusioni appaiono ragionevoli, più difficile da comprendere risulta il divieto di ricevere dall'esterno generi alimentari che necessitano di cottura150, divieto peraltro che, come si vedrà, trae la sua base normativa nello stesso art. 41-bis ord. penit. che al comma 2-quater lett. f sancisce l'impossibilità di «cuocere cibi».

(146) Del resto, ai sensi dell'art. 14 comma 1 reg. esec., «il regolamento interno stabilisce, nei confronti di tutti i detenuti o internati dell'istituto, i generi e gli oggetti di cui è consentito il pos-sesso, l'acquisto e la ricezione, finalizzati alla cura della persona e all'espletamento delle attività trattamentali, culturali, ricreative e sportive»; parimenti, secondo quanto previsto dall'art. 57 com-ma 6 reg. esec., «il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria stabilisce, all'inizio di ciascun anno, l'ammontare delle somme che possono essere spese per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari o conviventi».

(147) P. CORVI, op. cit., p. 167.

(148) In via ordinaria, invece, ai sensi dell'art. 14 comma 6 reg. esec., «i detenuti e gli internati possono ricevere quattro pacchi al mese complessivamente di peso non superiore a venti chili, contenenti esclusivamente generi di abbigliamento, ovvero, nei casi e con le modalità stabiliti dal regolamento interno, anche generi alimentari di consumo comune che non richiedono manomissio-ni in sede di controllo».

(149) V. sul punto la circolare 9 ottobre 2003 n. 3592/6042.

(150) Cfr. la circolare 9 ottobre 2003 n. 3592/6042 nonché la circolare 7 febbraio 1997 n. 531938-1.1.41

Al fine di evitare l'immissione di generi od oggetti non consentiti, ogni pacco in entrata viene sottoposto a scrupoloso controllo e, successivamente, viene aperto dall'addetto in presenza del soggetto in vinculis, con contestuale annotazio-ne di quanto ivi contenuto151.

Parte della dottrina ritiene la limitazione delle somme, dei beni e degli og-getti che possono essere ricevuti dall'esterno causa di una disparità di trattamento tra i detenuti in violazione dell'art. 3 comma 1 Cost. non essendo giustificabile sulla base delle esigenze proprie del regime detentivo: infatti «non si vede come tale restrizione possa ridurre il rischio che il detenuto mantenga contatti con l'e-sterno ed essere, pertanto, funzionale alle finalità dell'istituto ed alla situazione da tutelare con il regime carcerario speciale»152. Qui si ritiene che la misura de qua, nella sua dimensione astratta, sia compatibile con il dettato costituzionale posto che limitando i contatti con l'esterno – e i pacchi sono forme di contatto con l'e-sterno – si riduce il pericolo (ancorché potenziale) che questi siano strumentaliz-zati per adempiere a fini illeciti: se è vero che il pacco viene sottoposto a control-lo, è altrettanto vero che chi vuole attivare un canale di collegamento “sotterraneo” con il detenuto adotterà tutti gli escamotage del caso per eludere tale controllo, rendendo non certo agevole, e talvolta – si presume – anche molto diffi-cile, l'individuazione dei messaggi occulti153.

(151) Ai norma dell'art. 14 comma 5 reg. esec., infatti, «i generi e gli oggetti provenienti dall'e-sterno devono essere contenuti in pacchi, che, prima della consegna ai destinatari, devono essere sottoposti a controllo».

(152) Così M. MARGARITELLI, op. cit., p. 777. Nella stessa direzione D. PETRINI, op. cit., p. 247 secondo il quale «se la disciplina concernente i colloqui […], l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti […] e la permanenza all'aperto in gruppi […] è evidentemente finalizzata ad evitare rap-porti diretti o indiretti con le organizzazioni criminali esterne, non ugualmente può dirsi delle limi-tazioni in ordine alle somme, beni e oggetti ricevuti dall'esterno». Anche parte della giurisprudenza di merito, seppur durante la vigenza della versione ante riforma 2009, ha talvolta considerato la suddetta misura assolutamente sproporzionata e non necessaria rispetto alle finalità perseguite dal legislatore con la sottoposizione al regime detentivo speciale dal momento che il rischio dell'intro-duzione di messaggi od oggetti non consentiti può essere evitato attraverso il sistema dei controlli. In questa direzione cfr. Trib. Sorv. Perugia, ord. 10 aprile 2003, n. 3349, Alcamo, inedita; Trib. Sorv. Perugia, ord. 12 giugno 2008, n. 358, inedita; Trib. Sorv. Perugia, ord. 27 marzo 2008, n. 245, inedita.

(153) Similmente, S. ARDITA, Il regime detentivo speciale, cit., p. 213 secondo il quale «in base ad una elementare considerazione probabilistica […] la possibilità di introdurre messaggi ed og-getti non consentiti, eludendo i controlli, cresce in modo proporzionale rispetto all'aumento delle quantità di oggetti che vengono introdotti». Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato ma-nifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della misure de qua in quanto

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